Novità nel processo civile telematico: via libera al deposito telematico degli atti introduttivi

Con il Decreto Legge n. 83 pubblicato il Gazzetta Ufficiale lo scorso sabato 27 giugno 2015, come ogni anno, quasi in contemporanea con l’arrivo dell’estate, a colpi di decreti legge si evolve l’impianto legislativo del processo civile telematico.

Con il Decreto Legge numero 83 pubblicato il Gazzetta Ufficiale lo scorso sabato 27 giugno 2015, come ogni anno, quasi in contemporanea con l’arrivo dell’estate, a colpi di decreti legge si evolve l’impianto legislativo del processo civile telematico. Tuttavia, se un anno fa facevamo i conti con l’ennesima proroga all’italiana quest’anno la proroga riguarda la sola obbligatorietà del processo amministrativo telematico che, come previsto dall’art. 20 del decreto in commento, slitterà dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2016. Rimane, invece, fermo il termine del 30 giugno 2015 per l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali per tutte le Corti d’Appello. Poche, ma di ingente rilevanza, invece, le novità normative a modifica dell’art. 16 bis , d.l. numero 179/2012, tutte contenute nell’art. 19 del decreto in commento. La prima grande novità riguarda l’inserimento nell’art. 16 bis, d.l. numero 179 del comma 1 bis , il quale prevede che nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Si tratta in definitiva del superamento di una delle principali questioni aperte sul Processo Civile telematico, problematica di cui ci siamo spesso occupati sulle pagine di questo quotidiano, in commento alle ordinanze dei Tribunali di Torino, Pavia e Milano riguardante la legittimità del deposito telematico dell’atto introduttivo nei Tribunali sprovvisti di decreto ex art. 35, d.m. numero 44/2011 emanato da D.G.S.I.A. Deposito telematico anche per gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio. Ne consegue che, fermi restando i casi di obbligatorietà del deposito telematico previsti dall’art. 16 bis , è sempre in facoltà delle parti depositare telematicamente gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio, anche in assenza di decreto emesso ai sensi dell’art. 35 d.m. numero 44/2011 presso i Tribunali e le Corti di Appello. Tale facoltà, già operativa dal 28 giugno 2015 per i Tribunali, sarà invece operativa dal 30 giugno 2015 per le Corti di Appello, contestualmente all’entrata in vigore presso questi ultimi uffici dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti per le parti già costituite. Pur introducendo, tale previsione normativa, una mera facoltà di deposito telematico dell’atto introduttivo e di costituzione in giudizio, è opportuno precisare che detta facoltà consente di fornire nell’attesa di opportuni chiarimenti legislativi su tutti i casi limite in cui non è chiaro se alcuni atti debbano depositarsi in telematico o in cartaceo quali a titolo di esempio reclamo, cautelare in corso causa, opposizione all’esecuzione la certezza che, depositando qualsiasi atto a mezzo PCT, non si potrà sicuramente commettere alcun errore e di conseguenza qualsiasi pronuncia di inammissibilità del deposito. Il legislatore inoltre, nel prevedere tali facoltà di deposito telematico, è intervenuto corposamente nella disciplina delle attestazioni di conformità, introducendo per l’iscrizione a ruolo telematica, l’art. 16 decies che prescrive che il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, numero 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione. Tale norma di fatto supera la prassi formatasi presso molti uffici giudiziari che consentivano l’iscrizione a ruolo telematica depositando come atto principale una copia in pdf testuale dell’atto introduttivo ed inserendo come allegato semplice la copia per immagine scansione delle relazioni di notificazione restituite in formato cartaceo dall’ufficio UNEP. L’iscrizione a ruolo in tali casi si intendeva eseguita ‘con velina’ obbligando parte attrice a depositare, alla prima udienza, l’originale dell’atto di citazione notificato e le relazioni di notificazione in formato originale cartaceo. Il cancelliere in questo caso avrebbe dovuto provvedere alla verifica della corrispondenza tra atto di citazione originale notificato e atto depositato telematicamente dichiarandone la conformità tramite asseverazione dell’atto di citazione” A seguito della nuova disciplina nulla sembra essere innovato riguardo all’allegazione, come atto principale, di una copia in pdf testuale dell’atto di citazione infatti, ai sensi dell’art. 12, decreto D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014 contenente le specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 numero 44 -, l’atto del processo in forma di documento informatico dovrà essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. L’allegato relata di notifica”, invece, sarà sostituito dall’intero atto notificato, di cui il difensore dovrà asseverare la conformità ai sensi dell’art. 16 decies, d.l. numero 179/2012. La lettura del predetto articolo sembra altresì risolvere la problematica relativa al deposito degli atti notificati, che, non potendo essere fino ad ora autenticati dagli avvocati, erano sempre soggetti a deposito cartaceo in udienza, mentre da oggi, in virtù di tale potere conferito ai difensori, qualora tale deposito avvenga dopo l’avvenuta costituzione in giudizio -, dovranno essere depositati telematicamente, allegando come atto principale una nota di deposito e come allegato la copia conforme dell’atto notificato. Ma come dovrà essere effettuata la predetta attestazione di conformità? In tal senso il Decreto Legge in commento offre numerosi spunti di riflessione, contenendo un intero articolo dedicato alle modalità di attestazione della conformità, inserendo inoltre tra i soggetti che potranno avvalersi della facoltà di autenticare gli atti estratti dal fascicolo informatico, anche il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente. Tornando tuttavia alle modalità, è opportuno ritrascrivere il testo dell’art. 16 undecies , inserito nel d.l numero 179/2012 e intitolato Modalità dell'attestazione di conformità”, ove si prevede al primo comma, che quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'art. 3 bis, comma 2, legge numero 53/1994, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. La prima domanda che sorge è se possa ritenersi superato il problema dell’applicabilità della disciplina del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche di cui all’articolo 71 DPCM 13/11/2014, numero 78954 e quindi della necessità di dover inserire l’impronta hash nonchè il riferimento temporale del documento di cui si attesta la conformità, quando l’attestazione di conformità è effettuata su foglio separato. Ebbene, da una prima lettura della norma, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto discostarsi da quanto previsto dalle regole tecniche, delineando una modalità diversa di attestazione e semplicemente prevedendo che, laddove la stessa venga apposta su foglio separato, lo stesso foglio deve essere congiunto materialmente all’atto a cui si riferisce. Ne consegue che rimangono sicuramente valide le modalità di autentica fino ad ora utilizzate anche nelle procedure esecutive , attestando la conformità direttamente sul pdf ottenuto mediante scansione [1] , oppure inserendo l’attestazione di conformità su foglio separato che verrà scansionato insieme al documento di cui si attesta la conformità così da ottenere un unico documento. Quid juris invece se l’attestazione di conformità viene elaborata su documento separato? Come si è visto non c’è un espresso richiamo al CAD e alle regole tecniche ma nemmeno una espressa esclusione. Tuttavia, pur ritenendosi auspicabile e quanto mai opportuno un chiarimento in sede di conversione, non si può non notare come l’intestazione dell’articolo riporti la titolazione Modalità dell'attestazione di conformità , senza alcun richiamo ad una regolamentazione tecnica e contenendo in sé tutte le modalità concrete di autentica, che risultano per la prima volta inserite all’interno di un provvedimento legislativo. Fatta questa opportuna premessa si ribadisce che operando con le modalità fin ora utilizzate non si incorre in errore, in quanto sicuramente in linea con il dettato normativo, la cui ratio è evidentemente quella di garantire un vincolo inscindibile tra il documento e l’attestazione di conformità. Tale ratio si evince sicuramente con più chiarezza, tanto nel secondo comma che sancisce che quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico , ma, con ancor più evidenza nel terzo comma, che prevede che nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. E’ evidente che i dati essenziali per individuare univocamente la copia possono essere rappresentati sicuramente dall’hash e dal riferimento temporale, ma anche da qualsiasi altro elemento, che consenta di individuare con certezza il documento a cui si riferisce l’attestazione, come ad esempio tipo di atto, riferimenti delle parti in causa e/o numero di ruolo della causa e cronologico del provvedimento, dati peraltro fino ad ora sempre inseriti all’interno delle attestazioni di conformità di atti estratti dal fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis [2] . Sembrerebbe dunque potersi superare la necessità di inserire l’impronta hash e il riferimento temporale del documento di cui si attesta la conformità, dovendosi altresì tenere a mente quanto scrivevamo su queste pagine in un primo commento al DPCM del 13.11.2014 , allorché si rilevava l’inciso laddove richiesta dalla natura dell’attività , che sembrava aprire il campo ad ogni possibile interpretazione, escludendo la necessità di apporre l’impronta ed il riferimento temporale laddove la natura dell’attività non lo richieda . Per meglio intendere il significato di quell’inciso, analizzammo, anche in quella sede, la ratio della norma, che evidentemente puntava a creare un inscindibile vincolo e connessione univoca tra l’attestazione di conformità e i documenti di cui si attesta la conformità. Si rilevò che nel processo civile telematico la ratio della norma era di fatto già rispettata dalla circostanza che tutti gli atti e documenti viaggiassero all'interno di una busta telematica o all'interno della PEC con cui veniva effettuata la notifica. Si può concludere oggi che, queste ultime riflessioni di qualche mese fa, assumo ancor più rilievo alla luce dell’articolo titolato 16 undecies titolato modalità dell'attestazione di conformità” , che descrive pedissequamente i passaggi da compiere per attestare la conformità degli atti nel PCT. L’utilizzo di impronta e riferimento temporale rimangono dunque strumenti perfettamente validi ed efficaci per attestare la conformità che i più prudenti, in attesa di un auspicato chiarimento legislativo magari in sede di conversione, possono continuare ad utilizzare tuttavia, l’inserimento di modalità alternative, quali l’inserimento di dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce o la congiunzione materiale di atto e attestazione prevista dal comma 1 si rivelano ottime alternative. In ultimo, proprio la previsione di cui al comma 1, la cui formulazione tuttavia non appare di facile comprensione , introduce il requisito di congiunzione materiale di atto e attestazione, congiunzione che, richiamandosi ai principi enunciati riguardo all’art. 83 c.p.c. può ritenersi soddisfatto dalla circostanza che attestazione e documento si trovino all’interno della stessa busta telematica o della stessa PEC. Cfr. Ordinanza Tribunale di Milano, 23 febbraio 2008 – dott.ssa Dal Moro . In conclusione, si possono dunque accogliere con soddisfazione le novità legislative sin qui commentate, augurandosi tuttavia che, in sede di conversione, possano essere apportati i dovuti correttivi, palesando a chiare lettere la inapplicabilità del DPCM 13.11.2014 al Processo Civile Telematico come richiesto dal Consiglio Nazionale Forense nella nota del 30.1.2015 . Si potrà in questo caso utilizzare una funzionalità di modifica dei pdf contenuta nell’ultima versione di Adobe Pdf Reader oppure utilizzando un qualsiasi programma che consenta di modificare i pdf . La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima versione di Adobe PDF Reader XI . Dopo aver scansionato il documento prestando attenzione che il vostro scanner non generi un PDF protetto cliccare su aggiungi testo e aggiungere l’attestazione Si attesta la conformità della presente copia informatica all’originale analogico ai sensi degli articoli 16-decies se si tratta di asseverazione di conformità di atto notificato o 16bis co. 2 se si tratta di attestazione di conformità nelle procedure esecutive e 16 -undecies del d.l. 179 del 2012. In quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore. 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

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