PCT bloccato, in aiuto arriva il formato cartaceo

Che succede se si blocca tutto? Ritengo che non ci possa essere domanda migliore per aprire il commento all’ordinanza del Tribunale di Milano che, ai sensi del comma 8 dell’art. 16 bis , d.l. n. 179/2012, autorizza le parti costituite a depositare il proprio atto in forma cartacea in deroga da quanto previsto dal comma 1 della stessa disposizione di legge riguardante l’obbligo di deposito telematico degli atti endoprocessuali.

Che succede se si blocca tutto? Ho aperto il commento con una domanda perché questa domanda mi è stata posta innumerevoli volte nel corso dei convegni e prima del 31 dicembre non vi erano molte risposte se non quella di depositare il proprio atto in forma cartacea. Per la verità, prima di tale data, un unico precedente si riscontra in una decisione del Tribunale di Ivrea che, con sentenza del 18 luglio 2014, rilevava che il procuratore di parte attrice depositava in cancelleria memoria di precisazione delle conclusioni un giorno successivo 16.05.2014 oltre la scadenza del termine abbreviato concesso all'udienza del 26.03.2014 15.05.2014 adducendo problematiche inerenti il funzionamento dei servizi PCT per il deposito telematico nella giornata del 15.05.2014. In data 11.03.2014 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero. Il malfunzionamento non aveva consentito il deposito nei termini. Dedotta tale circostanza, il giudicante in sentenza accoglieva preliminarmente l'istanza del procuratore di parte attrice di accettazione del deposito telematico avvenuta in data 16.05.2014 ritenendo che lo stesso abbia debitamente documentato il malfunzionamento che non aveva consentito il deposito entro il giorno di scadenza del termine 15.05.2014 . Tale ipotesi tuttavia, poiché verificatasi prima del 30 giugno sembra riferirsi più ad un caso di rimessione in termini che di deroga espressa alla obbligatorietà del deposito telematico, pur fondandosi sullo stesso sacrosanto principio di non penalizzare il difensore che, per causa a lui non imputabile, non riesca a depositare nei termini il proprio atto telematico. Tale principio, peraltro, è fortunatamente tutelato sia dal comma 4 dell’art. 16 bis inizialmente richiamato, ma anche dal quarto comma che qui si ritrascrive A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione . Si rileva, per la verità, che l’autorizzazione richiamata nel quarto comma sembra riferirsi solo all’indifferibile urgenza del deposito di un decreto ingiuntivo, dovendosi invece in tutti gli altri casi applicarsi l’ottavo comma che sancisce che fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. Ne consegue dunque che in tali circostanza, ovvero in caso di deposito telematico di atti endoprocedimentali, il deposito cartaceo debba essere autorizzato dal giudice istruttore com’è avvenuto nel caso di specie. Tuttavia, vi è da chiedersi quali possano essere le conseguenze qualora il Giudice istruttore non possa tempestivamente provvedere data l’imminenza della scadenza dei termini. Rimessione in termini. Appare evidente che, in quest’ultima ipotesi, si dovrà sopperire con una rimessione in termini come avvenuto nella richiamata sentenza del Tribunale di Ivrea o retrodatando il deposito telematico come è avvenuto a Torino con ordinanza del 21.1.2015 dott.sa Rigoletti in occasione del noto blocco del gestore PEC del ministero avvenuto tra lo 17 e il 19 gennaio 2015. Proprio in quest’ultimo caso il presidente del Tribunale di Torino con un provvedimento di portata generale autorizzava il deposito cartaceo dei procedimenti di ingiunzione e invitava i giudici alla solerte applicazione del comma 8 dell’art. 16bis per quanto concerne gli atti endoprocessuali. Si può dunque rilevare che, pur dovendosi riscontrare una deficitaria gestione tecnologica del Processo Civile Telematico in questi primi 2 mesi di applicazione in via esclusiva, almeno in questa circostanza, il buon senso dei magistrati nell’applicazione della norma ha consentito agli avvocati di non incorrere in pericolose decadenze. Tuttavia, non ci si può non domandare quali siano le reali motivazioni tecnologiche che portano a circostanze del genere e se è sempre vera la regola secondo cui un qualsiasi malfunzionamento dell’ infrastruttura ministeriale rende impossibile il deposito telematico. Per rispondere a questa domanda occorre prima di tutto dare una definizione di quello che, nell’art. 16 bis commi 4 e 8 è chiamato dominio giustizia. L’art. 2, lett. a , d.m. n. 44/2011 definisce il dominio giustizia come l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della Giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura. Sospensione del regime telematico obbligatorio? Una definizione fortunatamente molto ampia, che non sembra ricomprendere solo l’infrastruttura di trasmissione degli atti ma qualsiasi anello della catena, con la conseguenza che tanto un malfunzionamento del gestore PEC ministeriale quanto un malfunzionamento dell’infrastruttura del singolo tribunale può dar luogo ad una sospensione del regime telematico obbligatorio, consentendo un transitorio ritorno alla carta. In tale situazione però appare evidente la necessità di predisporre un tempestivo sistema di segnalazioni, accompagnato da indispensabili procedure di Disaster Recovery , che possano garantire comunque la continuità del sistema. In assenza infatti di una non sempre adeguata e preventiva informazione circa i blocchi di sistema, ci si dovrà affidare ad una valutazione delle circostanze caso per caso, che potrà portare ad una pericolosa incertezza sulle sorti del proprio deposito. Dalla lettura dell’ordinanza in commento infatti, si evince che non vi era stata alcuna segnalazione ma, ritiene il giudicante, che il difetto di funzionamento del sistema possa desumersi anche dall’essere prevenute, nel medesimo giorno, più istanze di autorizzazione al deposito analogico, come è accaduto nel caso di specie. Tornando però alla prima domanda, ovvero se tutti i blocchi di sistema possano essere impeditivi del deposito telematico, non si può non rimarcare che, il sistema PEC consente l’invio delle buste telematiche anche in presenza di disservizi locali con l’unico limite che, l’avvocato depositante, riceverà esclusivamente le prime 2 ricevute accettazione e consegna mentre riceverà le successive 2 ricevute esito controlli automatici ed intervento manuale nel momento in cui il disservizio del locale tribunale verrà risolto, probabilmente con qualche ritardo in più dovuto allo smaltimento delle code di depositi. 2 fasi del deposito telematico. Riassumendo possiamo dunque distinguere 2 fasi del deposito telematico la prima dipendente dal gestore PEC del Ministero, sottoposto ai sensi dell’art. 13, d.p.r. n. 68/2005 a rigidissimi livelli minimi di servizio, come previsto dalle regole tecniche di cui all’art. 17 del medesimo decreto mentre una seconda fase dipendente dai gestori locali dei singoli Tribunali. Ma quali sono questi livelli minimi di servizio? L’art. 12 delle regole tecniche Decreto 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” in G.U. 15 novembre 2005, n. 266 prevede rispettivamente ai commi 3,4 e 5 prevede quanto di seguito 3. La disponibilità nel tempo del servizio di posta elettronica certificata deve essere maggiore o uguale al 99,8% del periodo temporale di riferimento. 4. Il periodo temporale di riferimento, per il calcolo della disponibilità del servizio di posta elettronica certificata, è pari ad un quadrimestre. 5. La durata massima di ogni evento di indisponibilità del servizio di posta elettronica certificata deve essere minore, o uguale, al 50% del totale previsto per l’intervallo di tempo di riferimento. Che significa tradotto in lancette di orologio? Non sono bravo in matematica ma, calcolando che un quadrimestre è composto da 120 giorni ovvero 2880 ore, dovrà calcolarsi lo 0,2% di tale tempo, che equivale a circa 6 ore. Ma vi è di più, poiché il comma 5 prevede che il periodo di ogni evento di indisponibilità non può superare il 50% del totale e quindi 3 ore. Ad oggi infatti, da quando il processo telematico è basato sul sistema PEC dal 19 novembre 2011 i più significativi blocchi del gestore PEC ministeriali si sono verificati in data 27.11.2014 e da ultimo in data 19.1.2015 in occasione del trasloco” dei server. Quanto alla seconda fase invece, si segnala che i blocchi locali sono sicuramente più frequenti ma non inficiano la tempestività dei depositi in quanto il combinato disposto dell’art. 16 bis , comma 7, d.l. n. 179/12 e dell’art. 13, d.m. n. 44/2011 sancisce gli atti del processo in forma di documenti informatici, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Ne consegue che, anche in caso di malfunzionamento del gestore locale, come nel caso di cui ci si occupa, nulla impedirebbe all’avvocato di depositare comunque il proprio atto, salvo il rischio di vederselo accettare con molto ritardo da parte della cancelleria pregiudicando dunque il corretto contraddittorio, atteso che, tanto la controparte quanto il giudice, non potranno visionare quell’atto sino a quanto la cancelleria non provvederà ad accettarlo. Ben venga dunque anche in quest’ultimo caso una tutela come quella concessa dal Tribunale di Milano, dovendosi tuttavia porre l’attenzione alle reali circostanze che possono aver portato l’avvocato a chiedere l’autorizzazione al deposito cartaceo. Infatti, si segnala che pur essendo il sistema PEC strutturato per consentire all’avvocato di depositare anche in caso di malfunzionamento del gestore locale, molti redattori richiedono una preventiva autenticazione al Punto di Accesso – per consentire il confronto con i dati del fascicolo informatico o il corretto censimento dell’avvocato sul ReGinDe, con la conseguenza che, in caso di malfunzionamento del punto di accesso o di momentanea indisponibilità delle consultazioni, l’avvocato non riuscirà a depositare il proprio atto dovendo tempestivamente chiedere l’autorizzazione al deposito cartaceo. C’è da chiedersi dunque se, al di là delle indispensabili garanzie normative poste anche a tutela del contraddittorio, non si debbano necessariamente adeguare tutti i software redattori ad uno standard, che consenta la spedizione dell’atto telematico via PEC anche in assenza di collegamento con il punto di accesso - ultroneo ai fini del deposito - segnalando eventualmente la sola circostanza del malfunzionamento locale lasciando all’avvocato la scelta di depositare telematicamente con le possibili conseguenze del caso o se chiedere l’autorizzazione al deposito cartaceo ai sensi dei commi 4 o 8 dell’art. 16 bis . Appare poi indispensabile sollecitare gli avvocati telematici a prepararsi anche ad eventuali malfunzionamenti lato studio legale” predisponendo procedure di backup e recupero dei dati, sistemi di connessione alla rete internet alternativi e soprattutto dotandosi anche di un secondo dispositivo di firma digitale utile in caso di malfunzionamento del primo.

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 12 gennaio 2015 Presidente/Estensore Dell’Arciprete Il Tribunale, in persona del Pres. f.f. dr.ssa N. Dell’Arciprete, rileva che la parte ricorrente richiede l’autorizzazione al deposito della memoria ex art. 190 c.p.c. in formato cartaceo, segnalando il difetto di funzionamento del sistema ritiene che il difetto di funzionamento del sistema possa desumersi anche dall’essere prevenute, nel medesimo giorno, più istanze di autorizzazione al deposito analogico, come è accaduto nel caso di specie, ricorda che il presidente può autorizzare il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza” art. 16-bis, comma IV, d.l. 179/2012 come mod. in l. 221/2012 e succ. mod. P.Q.M. Autorizza il deposito non telematico manda alla cancelleria per comunicare l’odierno provvedimento a tutte le parti costituite.