Decreto di fissazione dell’udienza depositato in cancelleria: bisognava usare la mail, “PECcato!”

Sia il decreto di fissazione dell’udienza che la relazione del giudice sono stati depositati presso la cancelleria, ma è tutto da rifare. Infatti, la ricorrente aveva correttamente indicato la propria PEC.

Questo è il caso affrontato, e deciso con il rinvio per nuovo esame, dalla Corte di Cassazione con la breve ordinanza interlocutoria n. 6752, depositata il 18 marzo 2013. Il caso. Una donna presenta ricorso per cassazione lamentando la mancata notifica al proprio avvocato del decreto di fissazione dell'udienza e della relazione del giudice. Il decreto e la relazione, infatti, erano sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione. La ricorrente ha correttamente indicato la PEC. Tuttavia la ricorrente, o meglio il difensore, aveva indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Di conseguenza la notifica doveva essere effettuata a mezzo PEC o, nell'impossibilità, a mezzo fax, come previsto dall'art. 136, comma 3, c.p.c La S.C. ha dunque cassato la sentenza con rinvio a nuovo ruolo, al fine di consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752 Presidente Goldoni – Relatore Proto Considerato Che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 legge n. 183 del 2011 ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c. che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore. P.Q.M. La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.