Coronavirus, le regole tecniche della Corte dei Conti sulle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti

La Corte dei Conti, con decreto del 1 aprile 2020 pubblicato in G.U. n. 89 dello scorso 3 aprile , detta le regole tecniche ed operative per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi ad essa.

Tale decreto, al fine di contrastare in via d'urgenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze dinanzi alla Corte dei Conti con collegamento da remoto, ed inoltre la redazione e la pubblicazione telematica dei provvedimenti del giudice in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta. Udienze in videoconferenza. Fino al prossimo 30 giugno 2020, e per tutta la durata dell’emergenza stabilita dal d.l. Cura Italia, nelle ipotesi di cui all’art. 85, comma 3, lett. e , dello stesso decreto d.l. n. 18/2020 , le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerali, nonché le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei Conti, con le modalità indicate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ed in conformità delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei Conti e delle linee guida adottate dai competenti vertici istituzionali. Prima dello svolgimento dell’udienza la segreteria della sezione avvisa, mediante posta elettronica certificata o ordinaria, le parti e il PM nelle cause ove è obbligatoria la sua presenza dello svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto, indicando le relative modalità. Il consenso alla partecipazione viene comunicato sempre attraverso gli stessi canali di comunicazione. Durante l’udienza il Giudice si accerta sul funzionamento del collegamento e delle presenze qualora il collegamento non sia disponibile anche da parte di uno dei difensori delle parti , l’udienza viene rinviata. Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario dell'udienza qualora non sia possibile tale sottoscrizione, il verbale viene redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. Può essere anche disposta la registrazione audio-visiva della sessione di videoconferenza, sempre nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Anche il luogo di affissione alla porta dell’aula di udienza e l’ordine di discussione delle cause è pubblicato sul sito internet istituzionale. Provvedimenti digitali del giudice. Tali provvedimenti possono essere redatti sottoforma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, in formato PDF o PDF/A. La segreteria provvede alla pubblicazione del provvedimento digitale e vi appone i relativi dati forniti dal sistema informativo GIUDICO, in automatico. Successivamente vengono inseriti nel fascicolo informativo nell’ambito del sistema GIUDICO. I provvedimenti pronunciati in udienza vengono inseriti nel processo verbale digitale. Qualora il giudice non possa adottare provvedimenti in formato digitale, la segreteria della sezione provvede ad estrarre copia informatica dei provvedimenti depositati su supporto cartaceo. Essi sono poi inviati al sistema di conservazione documentale digitale. Sospensione obbligo originale cartaceo. Infine, in questo periodo e per tutta la durata dell’emergenza, al fine di fronteggiare la diffusione dell’epidemia da COVID-19, è sospeso l’obbligo di deposito in segretaria dell’originale cartaceo o della copia cartacea conforme all’originale degli atti processuali, fino al 30 giugno 2020. Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Corte_dei_Conti_decreto_del_1_aprile_2020