La notifica via PEC è perfettamente valida se fatta da un avvocato abilitato alle notifiche dirette

Riceviamo un'ulteriore domanda in merito all'uso della PEC tra avvocati abilitati, che conferma come vi sia ancora uno sfavore - forse preconcetto - verso lo strumento. Il collega Avv. Paolo Bolla di Treviso scrive, riportando i dubbi di un terzo a Tizio risulta non ancora possibile la notifica a mezzo PEC perché in realtà la PEC si traduce in una traccia ma non in un documento completo, non essendo l'atto notificato riportato integralmente nella PEC * . Per l'interesse generale della questione, visto che – a quanto pare - anche qualche autorevole avvocato sostiene posizioni dello stesso tipo, rispondo in termini tecnici e con i dovuti riferimenti normativi. La PEC è infatti uno strumento di notifica perfettamente utilizzabile già da ora, a determinate condizioni.

Il quadro normativo. La Legge di Stabilità 2011 ha modificato la Legge 53/1994 – che prevede la possibilità per gli avvocati di essere abilitati dal proprio Ordine alla notifica diretta a mani e per posta – introducendo l'ulteriore modalità della notifica via PEC art. 1 e art. 4 . Tale possibilità era già prevista in via regolamentare, all'interno del processo, dall'art. 18 del Regolamento D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 , che dava attuazione alle previsioni del quarto comma dell'art. 170 c.p.c., le quali già autorizzavano nel rispetto delle norme tecniche tale modalità. Ma evidentemente qualcuno aveva dubbi in proposito, e vi era comunque un difetto di coordinamento con la norma sulle notifiche dirette da parte degli Avvocati, la già citata L. 53/1994. La modifica di quest'ultima ha chiuso il cerchio e ha dato una piena copertura legale allo strumento anche al di fuori del processo, in tutti i casi in cui l'Avvocato poteva effettuare una notifica per via postale. L'unico limite è che l'indirizzo di PEC deve risultare da elenchi pubblici es. il Registro degli Indirizzi Elettronici, RegIndE tenuto dal Ministero della Giustizia per gli avvocati, il Registro delle Imprese per le imprese soggette a registrazione, gli elenchi degli indirizzi della PA . Alcuni Avvocati hanno iniziato sin da subito a sperimentare, finora con pieno successo, la modalità così realizzata citiamo per tutti Tiziano Solignani che nel suo blog ha descritto un suo ‘protocollo’ [link http //blog.solignani.it/2012/02/06/la-mia-esperienza-con-le-prime-notifiche-via-posta-elettronica-certificata-tra-avvocati/ ]. Mi pare di concordare praticamente su tutto, anche se sono in disaccordo sulla piena valenza della stampa della ricevuta PEC come modalità di deposito della prova dell'avvenuta notifica i documenti elettronici andrebbero depositati in via elettronica, la carta serve solo per dare un'evidenza prima facie ex art. 2712 c.c Prova del contenuto della notifica . Veniamo al dubbio riportato dal collega, che diciamo subito è infondato. Ci si preoccupa del fatto che la ricevuta della PEC possa solo dare la prova che un messaggio è stato spedito, e quindi faccia prova della relata di notifica che deve essere obbligatoriamente inserita nel corpo del messaggio PEC, non in un allegato , nonché della sua ricezione equivalente alla cartolina di ritorno , ma non del fatto che il contenuto dell'atto sia copia conforme dell'originale funzione di fatto svolta nel mondo ‘fisico’ da un timbro apposto dall'ufficio postale direttamente sull'atto . Per prima cosa, la legge 53/1994 non richiede affatto il timbro postale su originale e copia. È la dichiarazione dell'Avvocato nella relata a fare fede l'Avvocato deve certificare di aver inviato una copia conforme, dichiarazione assistita da una norma penale art. 481 c.p. . La modalità del timbro postale è una prassi introdotta successivamente, in sede applicativa. La norma prevede infatti che la notifica venga compiuta con le modalità della L. 890/1982, la quale all'art. 3 afferma [l'Ufficiale Giudiziario] Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa [ .] , dunque è il notificante che certifica la corrispondenza tra originale e copia, non l'ufficiale postale. La ricevuta PEC dà prova del contenuto e degli allegati. La ricevuta di consegna del messaggio PEC, contrariamente a quanto ipotizzato da Tizio, contiene l'intero messaggio di posta elettronica certificata inviato, allegati compresi, a meno che il mittente non abbia optato per una diversa modalità di ricevuta. Ciò sostituisce a tutti gli effetti il timbro che l'ufficiale postale appone sull'originale inserito nella busta, in quanto la ricevuta appone firma e riferimento temporale anche agli allegati, garantendone la non modificabilità. Anche nel caso in cui l'allegato non sia presente perché il mittente ha scelto di richiedere la ricevuta di consegna breve, in luogo di quella completa che è la ricevuta standard , è presente nella ricevuta l'hash degli allegati. L'hash un segno digitale univoco ottenuto mediante un algoritmo particolare consente comunque di stabilire irrefutabilmente che quell'allegato unito al messaggio PEC prodotto in giudizio è lo stesso originalmente presente nel messaggio inviato e la cui ricevuta è prodotta. L'unica differenza è che il notificante deve a quel punto non solo produrre la ricevuta di consegna, ma anche il messaggio originale con gli allegati. La norma tecnica di riferimento è l'art. 6.5.2.1 delle norme tecniche sulla PEC DM 2 novembre 2005 [link http //www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Pec_regole_tecniche_DM_2-nov-2005_0.pdf ] [ .] all’interno della ricevuta di avvenuta consegna, oltre agli allegati descritti, è inserito il messaggio originale completo header, testo ed eventuali allegati . La successiva regola 6.5.2.2 si occupa della ricevuta di consegna breve [ .] La ricevuta di avvenuta consegna breve inserisce al suo interno il messaggio originale, sostituendone gli allegati con i relativi hash crittografici per ridurre le dimensioni della ricevuta. Per permettere la verifica dei contenuti trasmessi è indispensabile che il mittente conservi gli originali immodificati degli allegati inseriti nel messaggio originale, a cui gli hash fanno riferimento . Con ciò mi pare che ogni dubbio sia fugato. Per sicurezza, consiglio ai Colleghi di verificare se nelle ricevuta di consegna di un messaggio PEC contenente un allegato sia presente la copia di tale allegato, oltre a un file postacert.eml con pressapoco le stesse dimensioni del messaggio originalmente spedito. Inoltre, nell'allegato daticert.xml dovrebbe esservi una riga con il seguente contenuto * La domanda è stata riportata solo in parte, ma letteralmente