La notifica dell’ ordinanza ex art 700 c.p.c. effettuata tramite PEC pervenuta dopo le ore 21 va considerata effettuata il giorno successivo?

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La notifica di un provvedimento tipo ordinanza ex art 700 c.p.c. effettuata tramite PEC pervenuta dopo le ore 21 va considerata effettuata il giorno successivo? In pratica, come si coordina la notificazione dei provvedimenti a mezzo PEC con il 147 c.p.c.? La questione è rilevante ove dalla notifica decorra il termine per il reclamo. La normativa sui tempi degli atti prevista dalle norme tecniche sul PCT riguarda soltanto il deposito degli atti della parte nella Cancelleria del Tribunale. Si tratta di una disposizione che ricalca l'attuale organizzazione degli uffici e degli orari d'apertura della Cancelleria. Solo in questo caso esiste una previsione, sia pure di rango regolamentare, che dice qual è la data di deposito quando questo viene effettuato al di fuori dell'orario di apertura”. Per le notifiche il discorso è diverso. Nel caso ipotizzato si tratta di una notifica o comunicazione del Cancelliere, e non vi è una norma tecnica che lo disciplini. Dunque esse possono essere effettuate in ogni tempo, dunque anche in piena notte. Si tratta pur sempre di una notifica, per cui la norma applicabile è l'art. 147 c.p.c. segnalato. La mancata osservanza degli orari per la notifica appare una causa di nullità sanabile ex art. 156 c.p.c., in quanto l'atto raggiunge lo scopo di informare il notificato rendendo definitivamente disponibile al destinatario l'atto notificato nella sua casella PEC. Però verosimilmente lo fa alla data successiva in cui la notifica poteva essere effettuata dunque dalle ore 7 del primo giorno feriale successivo. Potrebbe invece essere rilevante il giorno di effettuazione della notifica per il notificante, ad esempio nel caso in cui la notifica venga effettuata dall'avvocato direttamente artt. 3 e 4, L. 21 gennaio 1994 n. 53 . In questo caso ha rilievo non quando l'atto è stato ricevuto, ma quando è stato inviato. Pertanto se un atto viene notificato alle 20 59 30 e ricevuto alle 21 00 10 data della ricevuta del sistema di posta elettronica del destinatario , la data della notifica è quella della spedizione per l'Avvocato notificante, mentre è il giorno successivo per il destinatario. Tale possibilità esiste, ai sensi dell'art. 140, comma IV, c.p.c., anche per lo scambio di memorie tra avvocati costituiti art. 18 delle Regole Tecniche , per il quale non vale il vincolo d'orario sino alle ore 14, previsto per lo scambio mediante deposito. Questa potrebbe essere una scappatoia in caso di problemi di invio o di ritardo, consentendo in questa modalità sette ore in più rispetto al deposito in Cancelleria. Cosa succede se mi dimentico di allegare un documento che ho prodotto indicandolo nell'elenco documenti dell'atto depositato? Il documento non è ritualmente offerto in comunicazione se non viene allegato. Le norme tecniche non prevedono invii multipli, ma è da considerarsi che tale possibilità esista, visto che il limite della singola busta è tutto sommato limitato 30 megabyte . Per cui appare possibile allegare il documento la cui produzione materiale sia stata omessa in un secondo invio, purché ciò avvenga nei termini, possibilmente con una nota di deposito successivo in cui si indichino le ragioni per il secondo invio, mentre non è consigliabile riallegare l'atto originale. Ogni questione circa la tempestività della produzione o la decadenza, tuttavia, dovrà essere risolta dal Giudice. In caso di rifiuto da parte del Cancelliere di includere il contenuto del secondo invio nel fascicolo, dunque, la parte avrà comunque una prova dell'invio effettuato e in caso di rifiuto ingiustificato potrà essere rimessa in termini e il documento rifiutato potrà essere inserito nel fascicolo.