Tutto ciò che volevate sapere e non avete osato chiedere...ma qualcun'altro sì

Rispondiamo ad alcune domande pervenute sul funzionamento del Processo Civile Telematico, che riteniamo possano essere di interesse generale. Se avete ulteriori quesiti, potete scriverci all'indirizzo redazione@dirittoegiustizia.it.

Gli atti e i provvedimenti veicolati dal Polisweb PCT possono sostituire le copie conformi autentiche? No, gli atti e i provvedimenti veicolati dal PCT sono da considerarsi copie semplici e non copie autentiche. Non fa differenza che siano trasmesse tramite la notifica via PEC o che siano scaricati dal Punto Di Accesso PDA . Non cambia nulla in proposito rispetto alla notifica di cancelleria cartacea, di cui l'invio tramite PEC ha gli stessi effetti, e dunque unicamente valenza interna. Si può richiedere una copia autentica tramite l'apposita funzione del PCT. Anche in tal caso vanno pagati i diritti, come con il corrispondente cartaceo. La gestione dei pagamenti avviene anch'essa all'interno del PDA, ma occorre abilitare tale funzione e dotarsi di uno strumento di pagamento accettato dal sistema, tramite un Prestatore dei Servizi di Pagamento. Giuffrè sta predisponendo tale servizio aggiuntivo, ma vi sono ancora incertezze sulla normativa tecnica che riguardano il sistema dei pagamenti. Come può un avvocato non telematico” privo di autenticazione per l’accesso al Polisweb consultare il deposito telematico della controparte? Deve chiederne copia in cancelleria? Qualunque Avvocato abbia una smartcard, abbia indicato la propria PEC all'Ordine ed abbia ricevuto la conferma, è in grado di interagire completamente col processo civile telematico. Non è più necessaria l'abilitazione. L'Avvocato che non abbia comunicato la PEC riceverà le comunicazioni in Cancelleria. Ma anche senza la PEC potrà sempre collegarsi a un PDA, consultare la pratica relativa e scaricare il documento depositato telematicamente. Se l'Avvocato non ha neppure la smartcard, può recarsi in cancelleria e ottenere la sua copia dell'atto notificato. E’ lecito che le memorie depositate siano visibili dal cancelliere e dalla controparte al momento dell’accettazione anche prima della scadenza dei termini? Il Cancelliere deve controllare la regolarità del deposito che non sia stato già scartato dal sistema, per verificare se l'atto è dotato di tutti i requisiti formali e sostanziali per i deposito. Tale azione non può che essere effettuata al momento del deposito. Anzi, proprio per dare certezza che il deposito sia regolare, il visto deve essere apposto il prima possibile. Abbiamo in proposito già segnalato l'opportunità di non attendere l'ultimo minuto per effettuare i depositi, ma di lasciare il tempo tecnico perché si abbia la certezza che il deposito si compia e nei termini. Dal momento in cui l'atto è legalmente depositato, esso è visibile alla controparte esattamente come avviene con il deposito cartaceo.