Inesistente il ricorso notificato dal contribuente a mezzo PEC prima dell’avvio del PTT

È inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dal contribuente a mezzo PEC prima della entrata in vigore del Processo Tributario Telematico nella Regione Lazio, ossia prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994.

Così ha stabilito la cassazione con l’ordinanza n. 14937/20, depositata il 14 luglio. La CTR Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da un contribuente avverso la decisione di primo grado, con cui era stato dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l’avviso di accertamento emesso dal Comune relativamente al pagamento dell’ICI. La Commissione Tributaria Regionale rilevava che il ricorso di primo grado era stato notificato a mezzo PEC in data 20 luglio 2015, posto che il processo tributario telematico era entrato in vigore nella Regione Lazio dall’aprile 2017. Alla luce di questo la CTR aveva ritenuto insistente e insanabile la notifica del ricorso. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso in Cassazione lamentando l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile nel processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti via PEC . La Cassazione, ritenendo infondato il motivo , richiama la consolidata giurisprudenza Cass. n. 17941/16 secondo cui in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art. 16-bis, comma 3, che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria , come precisato dal D.M. 4 agosto 2015, art. 16 . Inoltre, proseguono i Giudici, nel processo tributario, è inammissibile l’atto di appello notificato a mezzo PEC prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a , n. 2. Pertanto, la CTR ha correttamente ritenuto inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dal contribuente a mezzo PEC prima della entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio. Pertanto, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 27 febbraio – 14 luglio 2020, n. 14937 Presidente Greco – Relatore Esposito Rilevato che Con sentenza in data 12 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.B. avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Pomezia relativo ad ICI per l’anno 2011. Rilevava la CTR che il ricorso di primo grado era stato notificato a mezzo pec il 20 luglio 2015, mentre il processo tributario telematico era entrato in vigore nella Regione Lazio solo dal 15 aprile 2017, sicché la notifica del ricorso doveva ritenersi inesistente e insuscettibile di sanatoria. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Comune di Pomezia è rimasto intimato. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che Con unico mezzo il ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 1 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 quater, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile nel processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti a mezzo pec. Il ricorso è infondato. Ed invero, la decisione impugnata si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, sicché va disattesa la richiesta di rimessione della causa alla Sezioni Unite, secondo cui In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dal D.M. 4 agosto 2015, art. 16 Cass. n. 17941 del 2016 Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a , n. 2, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014 , in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile Cass. n. 15109 del 2018 . La sentenza impugnata, che ha ritenuto inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dal contribuente a mezzo pec prima della entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio, va dunque confermata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.