Cartaceo o telematico, ricorrente e controparte vincolati

Se il contribuente ha presentato il ricorso con modalità cartacea, anche la costituzione dell’amministrazione resistente deve avvenire con modalità cartacee.

Se la costituzione avviene invece in modo telematico, ossia attraverso la piattaforma del Sigit del Ministero, la medesima è da considerare inesistente CTR Reggio Emilia, sentenza n. 105/2/2018, depositata l’11 giugno . Disciplina. Il processo tributario telematico - le cui regole tecniche-operative riguardanti la registrazione al Sigit sistema informativo della giustizia tributaria , il deposito del ricorso e la costituzione nel giudizio telematico, previa notifica a mezzo PEC sono contenute nel decreto direttoriale 4 agosto 2015 -, è stato esteso dallo scorso anno a tutto il territorio nazionale. Tale decreto ha conferito operatività a quanto contenuto nel precedente d.m. n. 163/2013, recante il Regolamento in materia di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Una volta avvenuta l’identificazione al Sigit, il ricorso viene trasmesso a tale sistema che ne rilascia la ricevuta PEC attestante l’avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti nonché la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati. Con le medesime modalità dovranno essere trasmessi gli atti successivi alla costituzione in giudizio art. 7 dd . Per la parte resistente la costituzione in giudizio viene operata con la trasmissione degli atti e dei documenti al Sigit in seguito alla trasmissione, il sistema rilascia la ricevuta di accettazione contenente il numero, data e ora della trasmissione degli atti art 8 dd . La vicenda. Nel caso di specie il contribuente imprenditore ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’ufficio finanziario ha recuperato ricavi, regolarmente fatturati e contabilizzati, ma non dichiarati nel modello unico. Il ricorrente ha proposto il ricorso con modalità cartacea a mezzo posta eccependo la carente costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate avvenuta con modalità telematica. La Commissione, accogliendo il ricorso del contribuente, ha ritenuto che in tali casi la scelta del ricorrente impone ai convenuti di osservare le disposizioni contenute nel d.lgs n. 546/1992. Per quanto il processo telematico sia una facoltà a disposizione delle parti processuali, secondo il giudice tale scelta vincola sia il ricorrente che la parte resistente. Per quanto attiene la costituzione in giudizio dalla parte resistente, la norma art. 10, comma 3, d.m. n. 163/2013 , prevede che avvenga in modo omogeneo alla modalità di introduzione del ricorso ossia le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso, cartaceo o telematico, vincolano per tutti, ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio. Diversamente da ciò la costituzione in giudizio della parte resistente è da ritenersi invalida ossia inesistente. La costituzione in giudizio doveva avvenire in modo cartaceo avendo il ricorrente introdotto il ricorso in modo cartaceo è risultato agli atti che al contrario l’Agenzia si è costituita telematicamente, ossia mediante il sistema Sigit e dunque la stessa non può dirsi validamente costituita e che altrettanto non abbia prodotto controdeduzioni e documenti cartacei, che infatti non risultano al fascicolo processuale con la relativa ricevuta di presentazione. Una precedente sentenza della medesima Commissione era pervenuta ad analoghe conclusioni ritenendo che la costituzione in giudizio delle parti doveva avvenire in modo cartaceo avendo appunto il ricorrente introdotto il ricorso in modo cartaceo CTP di Reggio Emilia n. 245/17 . Altra giurisprudenza di merito ha ribadito che se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo telematico, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in forma cartacea, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire allo stesso modo. Tale interpretazione risponde ad un chiaro intento, ossia quella di porre il ricorrente nella condizione di conoscere gli atti depositati dall’Ufficio finanziario, atteso che il ricorrente non sarebbe in grado di difendersi dalle argomentazioni dell’Agenzia, in violazione del diritto al contraddittorio CTP Latina n. 268/2018 .

Commissione Tributaria Provinciale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 17 aprile – 11 giugno 2018, n. 105 Presidente Montanari – Relatore Manfredini Fatto Con atto pervenuto a questa Commissione in data 24/04/2017 il Signor Na. So. opponeva ricorso avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in materia Imposte Dirette e IVA per l'anno di imposta 2013. Con l'accertamento impugnato l'Agenzia contestava al ricorrente l'omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito pari ad Euro87.958,20 relativi all'emissione di n. 13 fatture regolarmente annotate in contabilità, ma i cui corrispettivi non risultavano indicati in dichiarazione. Nel proprio ricorso la parte deduce diverse doglianze i illegittimità della verifica e dell'accertamento per violazione degli arti. 33 D.P.R. 600/73, 52 D.P.R. 633/72, 7 e 12 L 212/2000, ii carenza di motivazione dell'atto impugnato non avendo l'Agenzia argomentato circa l'effettività delle prestazioni effettuate e la conseguente veridicità delle fatture emesse iii assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, iv nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte del direttore dell'Ufficio o comunque di soggetto legittimato. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con proprie deduzioni l'Agenzia si costituisce in giudizio ribadendo il proprio operato, resistendo alle doglianze formulate e conclude chiedendo la reiezione del ricorso. Allega Atto dispositivo n. 1/2017 Attribuzione delle deleghe di firma al fine di contrastare l'eccezione di Parte Ricorrente in materia. Vinte le spese di giudizio. Con successive memorie illustrative Parte Ricorrente evidenzia preliminarmente l'illegittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e del deposito dei documenti ivi allegati, avvenuti con modalità telematiche considerato che il ricorso introduttivo è stato depositato con modalità cartacee in particolare evidenzia che, sebbene una copia conforme delle controdeduzioni sia stata fornita al ricorrente, lo stesso non ha avuto modo di verificare quando sia avvenuta la costituzione in giudizio dell'Ufficio, se l'atto sia stato regolarmente depositato e sottoscritto con firma digitale e se i documenti siano stati ritualmente depositati. E' tesi di Parte Ricorrente che l'inammissibilità delle controdeduzioni determina la inammissibilità dell'intero procedimento compreso i documenti ipoteticamente allegati alle controdeduzioni tra cui il citato Atto dispositivo n. 1/2017 Attribuzione delle deleghe di firma , successivamente conferma le doglianze del ricorso introduttivo e la richiesta di l'annullamento dell'atto impugnato. Motivi della decisione La Commissione ritiene che preliminarmente vada affrontata l'eccezione, sollevata dalla Ricorrente nelle memorie illustrative, in ordine alla carente costituzione in giudizio dell'Agenzia avvenuta con modalità telematiche , quando il ricorso era stato instaurato dal Ricorrente secondo l'ordinaria modalità cartacea . La Commissione ritiene l'eccezione fondata. Il D.M.M.E.F. 23/12/2013 n. 163 avente come oggetto il Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , all'art. 9 dispone che /'/ ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5 a sua il successivo art. 10 dispone che 1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'art. 9 avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota di iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. 2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1. Dalla lettura combinata si ricava che, nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, cioè mediante il sistema S.I.Gi.T., mentre nell'altro caso, quello cioè in cui il ricorrente non abbia notificato il ricorso tramite PEC, ma abbia utilizzato altri canali, ad esempio il deposito presso la controparte o l'invio, alla stessa, tramite posta, la costituzione in giudizio debba avvenire senza utilizzare il sistema Sigit ma in altro modo, cioè utilizzando il deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite, anche qua, invio tramite posta, alla Stessa per quanto attiene poi la costituzione in giudizio della parte resistente, la norma 3 c. del citato art. 10 prevede che avvenga in modo omogeneo alla modalità di introduzione del ricorso, in quanto il richiamo alle modalità indicate al comma 1 impone che lo stesso debba essere interpretato nel senso che venga richiamato anche l'inciso nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9 , cioè mediante PEC, in conclusione il sistema si ricostruisce nel senso che se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema S.I.Gi.T., mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in modo cartaceo, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta alla stessa, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo cartaceo, cioè con deposito di copia del ricorso e delle controdeduzioni della resistente e dei relativi documenti presso la segreteria della Commissione cfr.CTP.RE.sent.245/02/17 in sintesi dalle norme richiamate il sistema si lascia ricostruire nel senso che le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso, cartaceo o telematico , vincolano per tutti, ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio e pertanto la scelta originale del ricorrente impone ai convenuti di osservare le norme processuali previste dal D. Lgs. n. 546/92 e, in particolare, dall'articolo 23, comma 2, secondo cui la controparte si costituisce mediante deposito presso la segreteria della Commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione . Venendo ora al ricorso in discussione, e sulla premessa che la Ricorrente lo abbia introdotto in modo cartaceo, va affermato che la costituzione in giudizio delle parti doveva avvenire in modo cartaceo avendo il Ricorrente introdotto il ricorso in modo cartaceo invero è pacifico dagli atti in fascicolo che al contrario l'Agenzia si sia costituita telematicamente, cioè mediante il sistema S.I.Gi.T. e dunque la Stessa non possa dirsi essersi validamente costituita e non possa dirsi avere prodotto, come in realtà non ha prodotto, controdeduzioni e documenti cartacei, che infatti non risultano al fascicolo processuale con relativa ricevuta di presentazione rilasciata dalla segreteria della Commissione pertanto, in conclusione va affermato che, nel presente giudizio, non risulta che l'Agenzia resistente si sia costituita né abbia prodotto controdeduzioni o documenti, risulta quindi fondato il gravame introdotto nel ricorso originario relativo alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte del direttore dell'Ufficio o comunque di soggetto legittimato non essendo stato allegato all'impugnato avviso alcun atto di attribuzione di deleghe di firma né essendo questo stato prodotto in giudizio. La Commissione quindi in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato avviso stante il profilo di accoglimento del ricorso appare giusta la compensazione delle spese di giudizio. Per questi motivi La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto le spese di giudizio vanno compensate.