Ricorso cartaceo, costituzione telematica inesistente

Se il ricorso è stato proposto in modo cartaceo”, mediante deposito o a mezzo posta, anche la costituzione del ricorrente e resistente deve avvenire con modalità cartacee.

Il principio innovativo è contenuto nella sentenza n. 245/17 della CTP di Reggio Emilia da cui emerge che le modalità seguite dalla parte ricorrente per introdurre il ricorso, cartaceo o telematico, vincolano per tutti ricorrente e controparte lo sviluppo del giudizio, in primo e secondo grado. Processo Tributario Telematico. Il decreto direttoriale 4 agosto 2015 G.U. n. 184/2015 ha fissato le regole tecniche concernenti il deposito del ricorso e la costituzione in giudizio nel processo tributario con modalità telematiche, previa notifica a mezzo PEC che, introdotto nel dicembre 2015 presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Toscana ed Umbria, è stato esteso a tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017. Tale decreto di fatto ha reso operativo quanto contenuto nel d.m. n. 163/2013, recante il Regolamento in materia di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Il decreto, in particolare, stabilisce le regole tecnico-operative circa la registrazione al Sigit sistema informativo della giustizia tributaria , le notificazioni e comunicazioni, la costituzione in giudizio, formazione e consultazione del fascicolo, il deposito degli atti e il pagamento del CUT, da eseguirsi secondo le norme contenute nel d.P.R. n. 115/2002. Ai fini della costituzione in giudizio il ricorrente trasmette al Sigit il ricorso, la ricevuta PEC attestante l’avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti. La documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione a ruolo. Con le medesime modalità dovranno essere trasmessi gli atti successivi alla costituzione in giudizio art. 7 dd . Per la parte resistente la costituzione in giudizio viene operata con la trasmissione degli atti e dei documenti al Sigit da parte del professionista il sistema informativo, in seguito alla trasmissione, rilascia la ricevuta di accettazione contenente il numero, data e ora della trasmissione degli atti art 8 dd . La fattispecie. La società contribuente ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso l’avviso di accertamento emesso ai fini IRES, IRAP, IVA. È stata rilevata preliminarmente la mancata presenza dell’atto di costituzione della predetta Agenzia e delle controdeduzioni, atteso che quest’ultima si era costituita telematicamente secondo le modalità del Processo Tributario Telematico. Tale atto, altresì, non era nella disponibilità del Giudice, non essendogli stata assegnata dagli organi competenti, la strumentazione hardware e software ai fini dell’accesso al Sigit sistema informativo della giustizia tributaria . Nel merito la CTP, preso atto delle disposizioni del d.m. n. 163/2013, ha ritenuto che il combinato disposto degli artt. 9 e 10 d.m. n. 163/2013 recante norme sul ricorso telematico e costituzione in giudizio del ricorrente fa si che soltanto nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione del ricorrente deve avvenire in modo telematico mentre se il ricorrente ha utilizzato altre modalità, ad esempio, il deposito presso la controparte o l’invio alla stessa tramite posta, la costituzione in giudizio deve avvenire senza utilizzare il Sigit, ma depositando copia del ricorso cartaceo presso la Commissione o a mezzo posta. Pertanto le modalità seguite dal ricorrente per instaurare il ricorso cartaceo” o telematico”, vincolano per tutti ricorrente e controparte , lo sviluppo del giudizio sia in primo grado che in appello. Secondo i Giudici, atteso che la società ricorrente ha introdotto il ricorso cartaceo”, la costituzione in giudizio delle parti doveva avvenire con le stesse modalità invero dal verbale di udienza risulta come, al contrario, l’Agenzia si fosse costituita in modo telematico per cui la costituzione della stessa non può ritenersi validamente eseguita e nemmeno che abbia prodotto controdeduzioni e documenti in quanto non risultanti al fascicolo processuale. I giudici hanno ritenuto, pertanto, l’Agenzia resistente come non costituita e né che avesse presentato controdeduzioni o documenti. I giudici tributari - in base al principio contenuto nell’art. 23 d.lgs. n. 546/92 che consente la costituzione alla parte resistente entro 60 giorni dalla notifica del ricorso e di presentare prove anche in caso di mancato esercizio del diritto di difesa - hanno comunque ammesso l’ufficio finanziario a svolgere le proprie difese valutando ammissibile anche nel processo tributario il principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c Sulla base di quanto precede i Giudici tributari hanno accolto il ricorso della società annullando l’avviso di accertamento e condannando l’ufficio al pagamento delle spese di giudizio.

Commissione Tributaria Provinciale, sez. II – Reggio Emilia, sentenza 10 – 12 ottobre 2017, numero 245 Presidente/Relatore Montanari Svolgimento del processo 1-La VITIVINICOLA PRATI S.r.l. ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento, emesso ai fini ires, irap, iva, relative sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2013 valore della lite, ai fini della nota spese, Euro 142.352,00 l'Agenzia assume, nell'atto impugnato, quanto a a HDD sopravvenienze attive non contabilizzate che, nel bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013, nella voce fatture da ricevere esercizi precedenti , sarebbero ricomprese posizioni debitorie in ordine alle quali il Contribuente non sarebbe stato in grado di dimostrare la loro attuale sussistenza e che, pertanto, andrebbero riconvertite in sopravvenienze attive imponibili b HDD-sopravvenienze attive non contabilizzate che alcuni mastrini , relativi a vari fornitori, non sarebbero stati movimentati nel corso dell'anno d'imposta 2013 e .pertanto, i relativi ammontari sarebbero da riconvertire, al netto di alcune posizioni, per le quali il Contribuente ha proceduto a ravvedimento operoso, in sopravvenienze attive imponibili c HDD,IVA-lavorazione di terzi non documentate che un costo, asseritamente .sopportato per servizi inerenti alla pulizia e manutenzione degli impianti enologici .sarebbe non documentato e, comunque, non inerente, e .dunque, non sarebbe fiscalmente deducibile, anche in considerazione del fatto che la società fornitrice, una s. s. agricola .avrebbe, in parte, la stessa compagine sociale del Contribuente d IVA - illegittima detrazione che l'iva detratta su di un acquisto di mosto sarebbe indeducibile .poiché il debito, nei confronti del suddetto fornitore, già oggetto di contestazione per inadempimento contrattuale, sarebbe stato oggetto di compensazione con un credito vantato nei confronti di un cliente, che avrebbe acquistato il suddetto debito il Ricorrente deduce, in sede di gravame introduttivo .quanto a a HDD sopravvenienze attive non contabilizzate e b HDD-sopravvenienze attive non contabilizzate che tutte le posizioni di cui alle suddette riprese, al netto di quelle per cui si è proceduto al ravvedimento operoso o sono state portate a sopravvenienze attive nel corso del periodo d'imposta di maturazione della prescrizione, o sono, tutt'ora, vive ed in attesa di giustificazione di documento contabile e che pertanto, le riprese sarebbero del tutto illegittime c IIDD, IVA-lavorazione di terzi non documentate che esiste un contratto, agli atti del fascicolo processuale, in cui viene specificata la tipologia dei lavori e l'ammontare del corrispettivo pattuito e che, proprio per escludere ogni ipotesi di possibile arbitraggio, stante la comune, in parte, base sociale tra lo Stesso ed il fornitore, per la quantificazione del corrispettivo sono stati presi a base i mercuriali della CCIAA di Reggio Emilia per i lavoratori agricoli, settore cui appartiene il fornitore stesso la ripresa sarebbe, pertanto, del tutto illegittima d IVA - illegittima detrazione che gli aspetti civilistici,, contestazione della fornitura e successiva cessione del debito e sua estinzione per compensazione, non possono avere alcun influenza con gli aspetti relativi alla deducibilità dell'iva che è stata legittimamente dedotta al momento in cui la fattura è stata emessa dal fornitore la ripresa sarebbe .pertanto, del tutto illegittima in conclusione, la Ricorrente chiede, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato per quanto di ragione, salve le spese all'udienza dibattimentale viene steso il seguente verbale d'udienza che si riporta integralmente // Presidente evidenzia come agli atti del fascicolo non esista atto di costituzione dell'agenzia né controdeduzioni, in uno assieme con eventuali documenti a supporto, chiedendone il motivo al rappresentante dell'Ag questo afferma che la stessa si è costituita telematicamente con le modalità proprie del p.t.t, depositando controdeduzioni di costituzione con copia dei documenti ivi richiamati in data 20/9/2017 il Presidente fa presente come, a tacere della legittimità o meno di tale procedura, non sia nella disponibilità di questo Giudice, non essendogli stata assegnata dagli organi competenti, la strumentazione hardware e software per poter accedere al sistema Sigit , e come, dunque, non possa prendere visione dell'asserita costituzione delle relative controdeduzioni e documenti allegati .Le parti vengono ammesse al dibattimento e svolgono le proprie difese . Motivi della decisone 2-Il Decreto ministeriale 23/12/2013 numero 163 del Ministero dell'Economia e delte Finanze, avente come oggetto il Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111 all'art. 9, rubricato Notificazione e deposito degli atti. al 1. comma dispone che Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo guanto stabilito dall'articolo 5 a sua volta il successivo art. 10, rubricato Modalità di costituzione un giudizio dispone che 1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. 2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S. I. Gi. T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546.3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1 . Il combinato disposto dei due articoli fa si che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, cioè mediante il sistema Sigit, mentre nell'altro caso, quello cioè in cui il ricorrente non abbia notificato il ricorso tramite PEC, ma abbia utilizzato altri canali, ad esempio il deposito presso la controparte o l'invio, alla stessa, tramite posta, la costituzione un giudizio debba avvenire senza utilizzare il sistema Sigit ma in altro modo, cioè utilizzando il deposito di copia dei ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite, anche qua, invio tramite posta, alla stessa per quanto attiene poi la costituzione in giudizio della parte resistente, precisa il 3. comma dell'art 10, lo stesso avviene con le modalità del comma 1 il richiamo, tout court, alle modalità indicate al comma 1 fa si che lo stesso debba essere interpretato nel senso che venga, implicitamente, richiamato anche l'inciso nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, cioè mediante PEC in conclusione il sistema si ricostruisce nel senso che se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo, diciamo cartaceo , cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta, alla stessa, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo cartaceo , cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione insomma dalle norme richiamate il sistema si lascia ricostruire nel senso che le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso, cartaceo o telematico , vincolano per tutti, ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio, in primo grado ed .anche, in appello arg. ex art 2, comma 3., D.M. cit. . 3- Venendo ora al ricorso in discussione, e sulla premessa che la Ricorrente ha introdotto il ricorso in modo cartaceo, deposito del ricorso presso il front office dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, in data 24/01/2017 numero prot.0003639 va detto che la costituzione in giudizio delle parti doveva avvenire in modo cartaceo avendo appunto il Ricorrente introdotto il ricorso in modo cartaceo invero dal verbale d'udienza, sopra riportato, risulta come, al contrario, l'Agenzia affermi di essersi costituita in modo telematico, cioè mediante il sistema Sigit e, dunque, come la Stessa .sulla base della suddetta interpretazione del sistema normativo, non possa dirsi essersi, validamente.costituita e non possa dirsi avere prodotto controdeduzioni e documenti in quanto non risultanti al fascicolo processuale, con relativa ricevuta di presentazione rilasciata dalla segreteria della Commissione peraltro, a questo Giudice, anche a volere superare la suddetta interpretazione, non è, materialmente, consentito accedere al sistema Sigit per i motivi di cui al p.v. d'udienza in conclusione va affermato che, nel presente giudizio, non risulta che l'Agenzia resistente si sia costituita né abbia prodotto controdeduzioni o documenti. 4-Va per altro aggiunto che è condivisibile principio di diritto quello secondo cui In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d. Igs 31 dicembre 1992, numero 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli arti. 24 e 32 del d.lgs. numero 546 del 1992 Cass. sent numero 2015/6734 Rv.635139-01 in applicazione del suddetto principio .sempre come desumibile dal verbale d'udienza, l'Agenzia è stata ammessa a svolgere le proprie difese va per altro aggiunto, per completezza d'esame di tutte le conseguenze processuali .ipoteticamente, conseguibili alla non costituzione dell'Agenzia, ed alla carente presentazione di controdeduzioni scritte e documenti, che questa carenza non rende automaticamente verbo quanto affermato dal Ricorrente sulla base del principio di non contestazione posto che è condivisibile .anche qua, principio di diritto, quello per cui Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza Cass sent.numero 20115/2196 Rv.634386-01 infatti, come ben si esprime la suddetta sentenza in motivazione l'onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal D.Lgs. numero 546 del 1992. art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall'art. 115 c.p.c, non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all'amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a guanto già dedotto nell'atto impositivo. .Tradotto in concreto, l'affermato principio della non contestazione può condurre ad affermare pacifico il solo fatto significante, non mai anche il fatto che si sostenga da quello direttamente desumibile il cd. significato . ancora .condivisibile il principio di diritto secondo cui Nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non eguivale ad ammissione, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati. Cass. sent. numero 2014/13834 Rv.631297-01 . 5-Per quanto attiene il merito del ricorso ed in ordine alle singole riprese * a HDD sopravvenienze attive non contabilizzate e b HDD-sopravvenienze attive non contabilizzate sulle varie posizioni la Ricorrente ha dettagliatamente giustificato la situazione contabile delle stesse, da pag.4 a pag. 12 del ricorso, indicando per ognuna o la sussistenza del debito, o l'anno d'imposta in cui lo stesso è stato girato a sopravvenienza attiva per sopravvenuta prescrizione o l'eventuale ravvedimento operoso di cui è stato fatto oggetto insomma le suddette riprese sono illegittime c HDD, IVA-lavorazione di terzi non documentate la Ricorrente ha comprovato l'esistenza di un contratto sottoscritto tra le parti, la tipologia e l'effettività del lavoro svolto dal prestatore di servizio .nonché le modalità di quantificazione del corrispettivo seguita, proprio, per superare gli eventuali dubbi di arbitraggio stante la, in parte, stessa base sociale le ripresa è pertanto illegittima d IVA -illegittima detrazione ', la Ricorrente ha, legittimamente, dedotto al momento del ricevimento della fattura la relativa iva risultando del tutto ininfluenti, al fine di sindacare, la suddetta legittimità, le successive vicende civilistiche di cui il debito verso il fornitore è stato oggetto anche questa ripresa è illegittima in conclusione il ricorso va accolto e conseguentemente l'atto impugnato va annullato le spese di giudizio, quantificate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto le spese di giudizio liquidate in Euro 5.000,00 cinquemila più oneri di legge e C.U.T. seguono la soccombenza.