Notifica, nulla a mezzo PEC

La notifica eseguita a mezzo PEC degli atti tributari è inesistente atteso che tali notifiche sono state previste in via sperimentale” a partire dall’1 dicembre 2015 solo per le Regioni della Toscana e dell’Umbria.

Pertanto, non essendo entrata in vigore per la Regione Lazio la normativa sul Processo Tributario Telematico, la notifica tramite PEC eseguita dal difensore all’ufficio finanziario deve ritenersi tamquam non esset ossia inesistente e non suscettibile di sanatoria Cass. n. 28311/2017 . Processo Tributario Telematico in via sperimentale. Premesso che la notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973, e può essere eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario nonché di messo comunale brevi manu ”, o tramite il servizio postale, la notifica a mezzo PEC, introdotta dalla legge n. 221/2012, è stata poi modificata dal d.lgs. n. 156/2015 in cui è stato aggiunto l’art. 16- bis il cui comma 3 prevede che le notificazioni possono avvenire in via telematica secondo quanto previsto dal decreto MEF n. 163/2013. Tale provvedimento ha introdotto in via sperimentale le tecniche dirette all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Da tale quadro normativo emerge che le notifiche via PEC nel processo tributario sono consentite solo dove è operativo il c.d. processo tributario telematico. Quest’ultimo, inizialmente previsto in via sperimentale solo nelle regioni dell’Umbria e Toscana, come recita l’ordinanza, è stato esteso a tutto il territorio nazionale durante il 2017, essendo stato attivato anche nel Lazio dal 15 aprile 2017 e in tutte le altre regioni a partire dal 15 luglio 2017. Il caso. Nel caso in esame la società ha impugnato l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed IVA notificato dall’Agenzia delle Entrate e il ricorso veniva accolto in primo e secondo grado. La CTR ha ritenuto, in particolare che, pur essendo legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’ufficio, la ripresa fiscale era infondata nel merito in quanto i ricavi accertati erano inferiori a quelli dichiarati. La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla società, ritenendo che in tema di contenzioso tributario la notifica eseguita a mezzo PEC dal difensore all’Amministrazione finanziaria è insistente e non sanabile - per cui non idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione -, in quanto la normativa di riferimento art. 16- bis , comma 3, d.lgs. n. 546/92, collegato al decreto n. 163/2013 prevede le notifiche tramite PEC degli atti tributari presentati dinanzi alle CCTT della Toscana e dell’Umbria a decorrere dal 1° dicembre 2015. La Corte ha affermato, quindi, che non essendo ancora entrata in vigore per la Regione Lazio la normativa sul processo tributario telematico, la notifica eseguita dalla società in data 22 marzo 2016 deve ritenersi tamquam non esset ossia inesistente. Pertanto, il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate notificato il 28 settembre 2016 è tempestivo, essendo stata depositata la sentenza impugnata il 25 febbraio 2016 6 mesi ex art. 327 c.p.c. , tenendo conto del periodo di 31 giorni per la sospensione feriale dei termini processuali. Nel merito, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Agenzia ritenendo che la somma dichiarata dalla società rappresentava i ricavi complessivi” mentre la somma determinata a seguito di rettifica induttiva riguardava i soli ricavi da vendite al dettaglio per cui la ripresa fiscale ha avuto ad oggetto, esclusivamente, i ricavi da vendite al dettaglio. La Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR Lazio rinviandola ad altra sezione. In precedenza la stessa Cassazione si era già espressa sul tema affermando che la notifica tramite PEC è ammessa solo dove è operativa la disciplina del Processo Tributario Telematico, per cui la stessa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione Cass. n. 4066/2017 cfr CTR Veneto n. 1215/2016 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 9 – 27 novembre 2017, n. 28311 Presidente Cirillo – Relatore Manzon Fatto e diritto Rilevato che Con sentenza in data 8 febbraio 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla ARCO.CR srl avverso la sentenza n. 1138/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2009. La CTR osservava in particolare che, pur essendo legittimo il ricorso alla metodologia accertativa utilizzata dall’Ente impositore accertamento c.d. induttivo puro ex art. 39, secondo comma, lett. D , d.P.R. 600/1973 , presentando la contabilità della società contribuente verificata anomalie tali da renderla inattendibile, tuttavia la ripresa fiscale doveva considerarsi infondata nel merito, poiché, sulla base dei dati riportati nello stesso atto impositivo impugnato i ricavi accertati risultavano inferiori a quelli dichiarati. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. L’intimata Equitalia Servizi di Riscossione spa non si è difesa. Considerato che In via preliminare bisogna rilevare l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente. Va infatti ribadito che In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dall’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016, Rv. 640801 -01 conformi, Cass. 22389-18321-22188-15984/2017, non massimate . Quindi, non essendo ratione temporis ancora entrata in vigore per la Regione Lazio la normativa sul processo tributario telematico, la notifica a mezzo PEC effettuata dal difensore della società contribuente in data 22 marzo 2016 deve considerarsi tamquam non esset . Ne consegue che il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate in quanto notificato il 28 settembre 2016 è tempestivo, essendo stata depositata la sentenza impugnata il 25 febbraio 2016, dovendosi tener conto del periodo di 31 giorni per la sospensione feriale dei termini processuali. Con il primo motivo - ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - l’agenzia fiscale ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR non ha considerato che la rettifica ha riguardato i soli ricavi da vendita al dettaglio e non quelli globali comprendenti anche la vendita all’ingrosso, sicché appunto così se ne giustificava la pretesa erariale portata dall’avviso di accertamento de quo. Con il secondo motivo - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - la ricorrente denuncia violazione degli artt. 39, secondo comma, lett. D , d.P.R. 600/1973, 55, secondo comma, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR ha svalorizzato il dato, contestato alla società contribuente, della valutazione eccessiva delle rimanenze finali dell’annualità fiscale in oggetto. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate. Quanto alla prima, vi è da notare che la Commissione tributaria regionale laziale è incorsa in un errore di fatto che, sulla scorta di quanto riportato in ricorso così rispettandosi il principio di autosufficienza, risulta del tutto palese. Infatti nelle parti della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato considerate dal giudice tributario di appello f. 14-21 è chiaramente indicato che la somma di Euro 2.463.000 rappresenta i ricavi complessivi dichiarati dalla contribuente nel 2009, mentre la somma di Euro 2.456.894 è quella determinata a seguito della rettifica induttiva dei soli ricavi da vendite al dettaglio, dichiarati dalla società verificata nella misura inferiore di Euro 2.226.191. Emerge dunque con chiarezza che la ripresa fiscale ha, esclusivamente, ad oggetto i ricavi da vendite al dettaglio. Questo era pertanto il fatto controverso in contestazione tra le parti e l’omesso esame dello stesso da parte della CTR è appunto manifesto. In conclusione la motivazione della sentenza impugnata sul punto decisionale de quo si pone al di sotto del minimo costituzionale cfr. SU 8053/2014 . Quanto alla seconda censura, va anzitutto ribadito che - In tema d’IVA, l’accertamento induttivo avente ad oggetto la ricostruzione delle rimanenze iniziali e finali può essere effettuato o sulla base dei dati della contabilità aziendale, che costituiscono prova a carico del contribuente e di cui deve presumersi l’esattezza, o attraverso la ricerca di elementi che contraddicano in modo inoppugnabile i dati forniti dal contribuente Sez. 5, Sentenza n. 15615 del 27/07/2016, Rv. 640629 - 01 - In tema di accertamento del reddito d’impresa, pur in presenza di contabilità regolare, ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, il fisco può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cosiddette supersemplici , cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio Sez. 5, Sentenza n. 15027 del 02/07/2014, Rv. 631522 01 - In tema di imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all’accertamento del reddito d’impresa con metodo induttivo ex art. 39, comma 2, lett. D , del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, così violando la prescrizione dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 Sez. 5 -, Sentenza n. 5995 del 08/03/2017, Rv. 643305 - 01 . La sentenza impugnata contrasta con tutti e tre i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, in particolare non considerando adeguatamente il valore indiziario della sopravalutazione delle rimanenze finali e, soprattutto, l’irregolarità contabile consistente nella violazione dell’art. 15, secondo comma, d.P.R. 600/1973, pacificamente sussistente e contestata nel caso di specie, come pure, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, evidenziato dall’agenzia fiscale ricorrente. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ad entrambi i motivi dedotti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.