Notifica PEC dell’atto impositivo non valida se il formato del documento informatico non garantisce l’immodificabilità

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia stabilisce che non è valida la notifica via PEC dell'atto impositivo se il formato del documento informatico non garantisce l'immodificabilità.

Arrivano dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia le prime interpretazioni della normativa sulle notifiche degli atti impositivi a mezzo PEC, con effetto nel Processo Tributario Telematico, con una sentenza che, pur riguardando cartelle di pagamento, può essere estesa agli avvisi di accertamento che dal 1 luglio scorso possono essere notificati con tale mezzo informatico. Il caso. La questione oggetto della sentenza vede una società a cui erano state notificate alcune cartelle di pagamento, da questa impugnate per differenti ragioni, e tra queste alcune di esse erano state notificate via PEC ed altre con posta raccomandata. Immodificabilità non garantita. I Giudici, per quanto alle eccezioni sulla notificazione, hanno condiviso la tesi difensiva secondo la quale con il semplice formato pdf non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore, in quanto priva delle garanzie di integrità ed immodificabilità e, comunque, di un attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , necessario quest’ultimo essendo esse state espressamente disconosciute dal destinatario art. 22, comma 3, d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 . La decisione va anche oltre, perché in essa viene precisato che solo il formato con estensione p7m, connesso cioè ad una sottoscrizione con firma digitale, garantisce non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico notificato, ma anche l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto in difetto la notificazione via PEC non è valida e da qui l’annullamento delle cartelle impugnate con conferma invece delle cartelle notificate via posta. La legge. I principi di legge applicati dalla CTP nella suddetta sentenza sono quelli fissati dal CAD art. 22, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 per la piena efficacia dei documenti informatici contenenti copia di documenti in genere, formati in origine su supporto analogico, e recepiti nel Regolamento del Processo Tributario Telematico d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 . La sentenza troverà una più ampia applicazione anche per tutte le notifiche degli atti che dall'luglio 2017 gli enti impositori sono tenuti a notificare via Posta Elettronica Certificata e per i quali dovranno, quindi, avere cura di non incorrere nelle stesse fattispecie di nullità, procedendo per maggior certezza a sottoscrivere con firma digitale sia l’atto stesso che la notifica. Fonte www.ilprocessotelematico.it

CTP di Reggio Emilia, sez. I, sentenza 22 maggio 31 luglio 2017, n. 204 Presidente Montanari Relatore Nuccini Fatto e diritto La società omissis Srl, rappresentata e difesa dall'avv. omissis , giusta procura a margine del ricorso introduttivo, con studio a omissis con atto ritualmente depositato presso la segreteria di questa C.T.P. in data 27/07/2016, ricorre nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna impugnando 18 cartelle di pagamento emesse a suo carico per complessivi Euro 149.687,09 oltre interessi. Fatto la ricorrente società acquisiva estratto di ruolo presso il Concessionario per la riscossione, accertando così a proprio carico la sussistenza delle poste debitorie portate dalle citate cartelle di pagamento. Parte ricorrente richiede, in via preliminare da parte della Concessionaria per la riscossione, l'esibizione nonché il deposito dell'accertamento, della cartella e di tutti gli atti prodromici unitamente alla relata di notifica ovvero all'avviso di ricevimento. Eccepisce poi nel merito - mancata notifica dell'avviso d'accertamento, della cartella di pagamento, nonché degli atti ad essa prodromici e conseguenti - prescrizione per decorso dei termini relativi all'esercizio del diritto alla riscossione - mancata notifica con conseguente decadenza e prescrizione del diritto - decadenza per violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/73 - richiesta esibizione degli accertamenti notificati alla ricorrente illegittimi per sottoscrizione da parte di funzionario privo di potere per violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 - mancata prova del possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto che ha sottoscritto il ruolo esattoriale - illegittimità del tasso d'interesse applicato alle sanzioni - nullità delle cartelle per carenza d'indicazione del calcolo degli interessi. Termina con la richiesta, previa sospensione ex. art 47 del D.Lgs. n. 546/92, di voler annullare gli atti impugnati, con la condanna in solido dei resistenti alle spese ed onorario del giudizio. Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 23/12/2016, l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia - ufficio legale - controbatte tutte le doglianze della ricorrente, evidenziando la pretestuosità delle stesse, dal momento che nessuna delle cartelle impugnate deriva da atti d'accertamento. Le stesse derivano, infatti, da liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate per le diverse annualità, eccezion fatta per la cartella n. omissis portante Irpef - sanzione pecuniaria D.P.R. n. 600. L'Agenzia, a dimostrazione di ciò nonché della regolare della notifica, deposita per ognuna delle cartelle impugnate l'estratto di ruolo contenente la specifica delle imposte, interessi e sanzioni da versare, la data di pagamento, la modalità e le notifiche eseguite tempestivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, nonché le liquidazioni delle dichiarazioni presentate con gli esiti irregolari ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/73 per gli anni relativi. Comunica altresì l'Agenzia che tutte le cartelle sono state interamente saldate. Termina con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. La Regione Emilia Romagna, con atto spedito in data 29/12/2016, si costituisce in giudizio contestando la competenza territoriale di questa Commissione provinciale in relazione alla cartella di pagamento n. omissis portante tassai automobilistica armo tributario 2012, appartenendo la competenza in merito alla controversia stessa alla Commissione tributaria provinciale di Bologna. Nella seduta del 26/09/2016 la Commissione, visto l'art. 47 del D.Lgs. 546/92, dichiara infondata e conseguentemente rigetta la domanda di sospensione dell'atto impugnato. Alla pubblica udienza odierna le parti si richiamano alle deduzioni e conclusioni in atti e la causa passa, quindi, in decisione. Osserva questa Commissione che occorre valutare preliminarmente la competenza territoriale di questa C.T.P. anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 10 febbraio - 3 marzo 2016 n. 44 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'Ente locale concedente. Rilevato che il ricorso de quo è stato presentato, limitatamente alla posta inerente al ruolo n. 2015/2665 portato dalla cartella di pagamento n. omissis , avverso la Regione Emilia Romagna, la cui sede è a omissis , quindi nella circoscrizione territoriale di Bologna, la competenza in merito alla controversia in questione appartiene alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna e non già a quella di Reggio Emilia. Osserva ancora la Commissione, esaminata la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate e presente in allegato alle proprie controdeduzioni, che per le restanti 17 cartelle di pagamento, 12 di queste sono state notificate a mezzo della posta elettronica certificata presso l'indirizzo digitale della società ricorrente e 5 sono state regolarmente notificate attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno. Nel caso di specie, per quanto attiene le notifiche effettuate via PEC, il file telematico della cartella di pagamento scelto dall'agente della riscossione è il pdf . A tal proposito rileva questo Collegio, così come sostenuto in udienza dalla difesa di parte ricorrente, che la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione .pdf anziché p7m atteso che non solo l'integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto, è garantita solo attraverso l'estensione del file .p7m . Infatti, con la notifica via PEC in formato pdf , non viene prodotto l'originale della cartella, ma solo un copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale. Come detto, solo l'estensione .p7m del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta busta crittografica contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma. In difetto di detta estensione del file, la notificazione via PEC delle seguenti 12 cartelle di pagamento non è valida con annullamento derivato delle cartelle stesse omissis Le seguenti 5 cartelle restanti risultano regolarmente notificate, come da documentazione allegata alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate omissis Per queste ultime 5 cartelle va respinta la richiesta di presunta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione in quanto, come risulta dagli atti prodotti dall'Agenzia delle Entrate, i termini di notifica delle cartelle sono stati ampiamente rispettati tenuto conto dei termini di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle date di consegna delle relativa cartelle. In merito alle restanti eccezioni, si osserva, contrariamente a quanto argomentato dal contribuente, che quello che è espressamente richiesto da specifiche disposizioni normative, pena la nullità della cartella, non è l'indicazione della sottoscrizione del ruolo, bensì della data in cui il ruolo è divenuto esecutivo, informazione presente negli atti impugnati. D'altronde, è proprio l'indicazione della data di esecutività del ruolo a rilevare nell'interesse del debitore in quanto rappresenta il dies a quo da cui decorrono i termini ai fini prescrizionali della pretesa portata in riscossione. In merito all'eccezione in cui si sostiene l'illegittimità del tasso d'interesse applicato alle sanzioni, da una parte si osserva l'erroneità del motivo laddove pretende di attribuire la produzione d'interessi a sanzioni amministrative che viceversa maturano in relazione a maggiori imposte accertate o liquidate, dall'altra si specifica che è il legislatore a fissare i tassi d'interesse e la soglia oltre la quale questi sono usurai. Le sanzioni applicate sono pertanto legittime per espressa scelta legislativa in merito alle modalità d'applicazione. Infine nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse sono, come detto, normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore. Alla luca delle considerazioni svolte, la Commissione dichiara la propria incompetenza territoriale per quanto attiene alla posta inerente al ruolo n. 2015/2665 portato dalla cartella di pagamento n. omissis accoglie il ricorso limitatamente alle 12 cartelle descritte in narrativa, notificate via PEC rigetta nel resto. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso - dichiara la propria incompetenza territoriale per quanto attiene alla posta inerente il ruolo n. 2015/2665 portato dalla cartella di pagamento n. omissis e per l'effetto dichiara la competenza della Commissione Tributaria di Bologna e assegna termine alla ricorrente di mesi tre per la riassunzione - accoglie il ricorso in punto alle 12 cartelle di pagamento, elencate in narrativa, notificate via PEC - respinge nel resto e compensa le spese di giudizio.