Notifica via PEC, solo con il processo tributario telematico

La notifica via pec non è ammessa in materia tributaria, se non espressamente prevista dalle relative disposizioni di legge.

Questo principio è contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4066/17 da cui emerge che in base alle ultime modifiche normative la notifica tramite posta elettronica certificata è ammessa solo dove è operativa la disciplina del processo tributario telematico, per cui la stessa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Contesto normativo. Si evidenzia preliminarmente che la PEC è stata istituita con il d.P.R. n. 68/2005 come valido mezzo di trasmissione ai sensi di legge ma non ai fini della notifica, assumendo valore le singole norme di legge. Il legislatore ha previsto gli indici nazionali della Pec per le attività economiche, mentre per quanto riguarda il domicilio digitale delle persone fisiche, collegato all’anagrafe della popolazione, ancora non è stato previsto. Occorre ricordare che la notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973, a cui si richiama l’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ed è eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario nonché di messo comunale può essere brevi manu ” se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario , o attraverso il servizio postale. In quest’ultimo caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La vicenda. Nel caso in esame il contribuente ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’ufficio ad una istanza di rimborso Irpef. In primo grado il ricorso è stato accolto mentre in appello ha prevalso l’ufficio. In cassazione il contribuente ha eccepito, tra l’altro, la legittimità della notifica vai Pec della sentenza di primo grado e di conseguenza tardivo l’appello dell’ufficio proposto decorso il termine perentorio di 60 gg ex art. 51 d.lgs. n. 546/1992 CTR Marche n. 11/01/2017 . I Giudici della Corte, accertata l’esecuzione della notifica tramite PEC effettuata dal difensore del contribuente, hanno ritenuto che detta forma di notifica, disciplinata dall’art. 3- bis l. n. 53/1994 come previsto dalla l. n. 221/2012 , non è ammessa per la notificazione degli atti tributari, se non espressamente prevista da specifiche norme di legge. La materia comunque è stata rivista dal d.lgs. n. 156/2015 in cui è stato aggiunto l’art. 16- bis il cui terzo comma prevede che le notificazioni possono avvenire in via telematica secondo quanto previsto dal decreto Mef n. 163/2013 tale decreto ha introdotto in via sperimentale le tecniche dirette all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Notifica e impugnazioni. Dal suddetto quadro normativo deriva che le notifiche via PEC nel processo tributario sono consentite solo dove è operativo il c.d. processo tributario telematico. Quest’ultimo, inizialmente previsto solo nelle regioni dell’Umbria e Toscana, come recita l’ordinanza, sarà esteso a tutto il territorio nazionale entro il 2017, mancando all’appello solo poche regioni infatti il prossimo 15 aprile verrà attivato anche nel Lazio e in Lombardia, per chiudere il 15 luglio con Marche, Valle d’Aosta, Trento e Bolzano. La Corte ha affermato, quindi, che la notifica via PEC effettuata alla data del 20/11/ 2014 non era in ogni caso idonea a far decorrere il termine breve 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, art. 51 d.lgs. n. 546/92 per la proposizione dell’appello. Del resto la stessa Corte aveva ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione una notifica eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente Cass. n 10026/10 . Non può rilevare in tal caso la conoscibilità giuridica” della sentenza di primo grado avuta dall’ufficio finanziario, per effetto della notifica via PEC, non valida nel processo tributario all’epoca del fatto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 27 ottobre 2016 – 15 febbraio 2017, n. 4066 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto D.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2065/01/2015, depositata in data 21/10/2015, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente di rimborso dell'IRPEF trattenutagli mensilmente, dal 1997 al 9008, sul trattamento pensionistico privilegiato quale militare dell'Arma dei Carabinieri - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo operante l'esenzione dall'IRPEF stante l'equiparazione delle pensioni privilegiate concesse ai militari per infermità contratte in servizio alle pensioni di guerra. In particolare, i giudici d'appello - affermando, anzitutto, la tempestività del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate, dovendo ritenersi inesistente la notifica, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, della sentenza di primo grado, effettuata nel novembre 2014 dal difensore dell'appellato a mezzo di posta elettronica certificata, stante la non applicabilità al processo tributario come a quello amministrativo , sulla base della normativa vigente ratione temporis D.L. n. 90 del 2014, art. 46, comma 2 , delle notificazioni a mezzo PEC - hanno sostenuto, nel merito, che alle pensioni privilegiate ordinarie, civili o militari, salvi i casi eccezionali delle pensioni di guerra o di quelle per invalidità contratta nel servizio miliare di leva, doveva essere riconosciuta natura reddituale e non risarcitoria, con conseguente infondatezza della richiesta di rimborso del contribuente. Il ricorrente ha depositato, in data 21/06/2016, istanza di trattazione prioritaria del ricorso. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente con contestuale costituzione di ulteriore difensore ha depositato memoria. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. In diritto 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, censurando la sola statuizione pregiudiziale della C.T.R. in punto di tempestività dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 38 e 51 e L. n. 53 del 1994, art. 3 bis dovendo ritenersi ammissibile la notifica via PEC ex L. n. 53 del 1994 della sentenza di primo grado e conseguentemente tardivo l'appello proposto dall'Ufficio erariale, oltre il termine perentorio di gg. 60 dalla suddetta notifica. 2. La censura è infondata, stante l'inidoneità, al decorso del termine breve d'impugnazione, della modalità telematica, prescelta dalla parte, di notifica tramite pec della sentenza della CTP di Parma in data 20 novembre 2014. Si tratta invero di notifica effettuata tramite PEC direttamente dal difensore della contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza ad eseguire le notificazioni ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche. La L. n. 53 del 1994, art. 1 secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 1, lett. a , n. 9 convertito, Con moditicazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine. La notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata . Si ricava, tuttavia, a contrario, dalla citata disposizione, tenuto conto della specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguito disciplinata dalla citata L. n. 53 del 1994, art. 3 bis come inserito dal D.L. 18 ottobre 9012, n. 179, art. 16 quater convertito, con modificazioni nella L. 7 dicembre 9019, n. 291, che ha abrogato della L. n. 53 del 1994, art. 3, il comma 3 bis non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni. La materia risulta oggi ridefinita, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 di revisione, tra l'altro, della disciplina del contenzioso tributario. Abrogato il comma 1 bis dall'art. 16, è stato aggiunto, infatti, al D.Lgs. n. 546 del 1992, l'art. 16 bis il cui attuale comma 3, per quanto qui specificamente rileva, prevede che le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel D.M. Economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione . Il D.M. n. 165 del 2013, art. 3, comma 3 ha demandato, in particolare, per quanto qui rileva, a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze d'individuare le regole tecnico - operative. Il D.M. Economia e delle finanze agosto 2015 ha quindi previsto, in attuazione della disposizione del D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3, le specifiche tecniche volte alla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Ne deriva, dal sistema normativo così ricostruito, che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite, laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico. Al riguardo, va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015 del contenzioso tributario, fissata al 1 gennaio 2016 dall'art. 12, comma 1, cit. decreto, il medesimo art. 12, comma 3 prevede che Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3 - si applicano con decorrenza e modalità pr3eviste dai decreti di cui al D.M. Economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3 . Il D.M. 4 agosto 2015, art. 16 emanato, come si detto, in attuazione del D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3 ha dunque previsto l'entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. 4 agosto 2013, vale a dire dal 1 dicembre 2015. cfr. anche circolare 29 dicembre 2013, n. 38/E, par. 1.6. In conclusione, riguardo allo specifico problema dibattuto nel presente giudizio, nella fattispecie in esame, alla data del 20 novembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della contribuente all'amministrazione finanziaria della sentenza resa dalla ctp di Parma tra le parti, non era in ogni caso idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello cfr. Cass. 17941/16 . Questa Corte Cass. 10026/2010, richiamando i principi di diritto già affermati da Cass. un. 6333/1982, 6480/1995, 1132/200 ha infatti, chiarito che l'art. 326 c.p.c., comma 1 ricollega la decorrenza del termine breve d'impugnazione non già alla conoscenza sia pure legale della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte la Corte ha ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione una notificazione eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente conf. Cass. S.U 12898/2011 . Non può pertanto rilevare come sostenuto in memoria dai ricorrente la asserita conoscibilità giuridica della sentenza di primo grado avuta dall'Agenzia delle Entrate, per effetto della notifica a mezzo PEC, non operante, all'epoca, nel processo tributario. Conseguentemente, essendo stata pubblicata la decisione di primo grado il 31/10/2014, la notifica dell'appello, in data 23/91/2015, era rituale e tempestiva e corretta e la decisione impugnata della C.T.R Alcuna contestazione viene sollevata dal ricorrente in ordine al merito della decisione della C.T.R., che va pertanto in toto confermata. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. In considerazione della relativa novità delle questioni di diritto affrontate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.