La notifica via PEC della sentenza è valida ai fini del decorso del termine di impugnazione

Secondo la CTR di Ancona, la notifica della sentenza di primo grado effettuata tramite PEC comporta la decorrenza del termine di impugnazione previsto dall’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.

Lo ha stabilito la CTR di Ancona con la sentenza n. 534/16, depositata il 26 agosto. Iscrizione a ruolo sottoscritta da un funzionario non dirigente. La CTP di Ascoli ha accolto il ricorso presentato da un contribuente a seguito di un’iscrizione a ruolo sottoscritta da un funzionario non dirigente dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima ha proposto appello avverso tale provvedimento e il contribuente, costituitosi in giudizio, ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità dell’atto di impugnazione per tardività della notifica. Egli, infatti, aveva notificato la sentenza della Commissione provinciale all’ufficio delle Entrate tramite PEC in data 7 Luglio 2015 mentre l’Agenzia aveva consegnato l’atto di appello alle Poste Italiane il 9 ottobre 2015, con 2 giorni di ritardo rispetto al termine di legge. L’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, infatti, chiarisce che, a meno che la legge non disponga diversamente, il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di 60 giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte. L’Agenzia delle Entrate ha, a sua volta, rilevato che la notifica delle sentenze emesse dal giudice tributario deve avvenire secondo la disciplina predisposta dall’art. 38 d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, nel caso di specie, la notifica della sentenza della CTP non sarebbe mai avvenuta, poiché il contribuente ha violato tutte le prescrizioni e le modalità previste dalle norme speciali in tema di processo tributario. La CTR ritiene, però, che quanto asserito dall’Ufficio delle Entrate sia in aperto contrasto con l’art. 4 d.P.R. n. 68/2005 e, di conseguenza, accolto anche l’altro motivo presentato dal contribuente, respinge l’appello. Fonte www.ilprocessotelematico.it

CTR Marche, Ancona, sez. VI, sentenza 25 maggio 26 agosto 2016, n. 534 Presidente Zinno Relatore Di Virgilio Ricorso in appello posto dalla Agenzia delle Entrate di Fermo contro la decisione n 335101115 emessa dalla C.T P di Ascoli Piceno, con comparsa di costituzione e risposta da parte di Equitalia nel procedimento RGA 140612015 nel giudizio di appello della sentenza N 335/15 I motivi di discussione riguardano 1 appello dell'Ufficio delle Entrate e costituzione e risposta di Equitalia contro la sentenza n 33.5101115 2 Memoria dell'Ufficio delle entrate got. N 2588116, RGA 1406115 a seguito controdeduzioni della con le quali si chiede sia la conferma della decisione n 335/01115,sia la inammissibilità del ricorso per tardività da parte dell'Ufficio sull'atto di appello. Nel 1 caso il contribuente chiede che venga dichiarata la nullità c/o inesistenza del ruolo poiché sottoscritto da un soggetto privo di potere e di attribuzione nella emissione/sottoscrizione del ruolo ai sensi dell'art. 21 septies L.24111990e affetto da incompetenza ai sensi dell'art 1 di Legge n 21 octies n 241/90 e comunque sottoscritto da un soggetto non dirigente in violazione del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 5 comma 5 gazzetta ufficiale nr. 36 del 13/02/2001. Dichiarare quindi la nullità/inesistenza del ruolo poiché sottoscritto da un soggetto privo della qualifica di Capo dell’ufficio e privo di delega che lo legittimasse alla sottoscrizione. Corte di Cassazione 22 8031201 5,in violazione dell'art. 42 1 comma DPR 600173, ovvero non impiegato alla carriera direttiva. Nel 2 caso il contribuente chiede la inammissibilità dell'atto di appello per tardività della notifica. In merito al I punto circa la inesistenza del ruolo perché sottoscritto da un soggetto privo della qualifica di Capo dell'Ufficio e privo di delega di legittimazione, Equitalia dichiara di non poter porre difese per conto dell'Ente impositore in quanto tale compito fuoriesce completamente dall'alveo delle competenze dell'Ente di riscossione, trattandosi di adempimenti che competono all'Ente impositore. Equitalia dopo aver ben chiarita la propria incompetenza e la propria carenza di legittimazione passiva nell'entrare nel merito della decisione della C.T.P. Di Ascoli Piceno, trova spazio di adire contro la sentenza appellata dall’Ufficio considerandola talmente generica da non specificare se la domanda è stata accolta per la carenza di potere di tane esponente ovvero per la mancanza di necessari requisiti tecnici in capo allo, stesso- Equitalia porta a difesa della propria tesi citando una decisione della C.T.P. Nc1501011l5 di Macerata nella quale si osserva che tra gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n 37/15 non può, includersi quello della caducazione degli accertamenti già emessi, sottoscritti da dirigenti delegittimati Secondo la interpretazione di Equitalia solo per il futuro non sarà più possibile attribuire incarichi dirigenziali a funzionari che bon abbiano espletato regolare concorso. Si ritiene quindi che per il futuro non è assolutamente consentito attribuire incarichi dirigenziali a funzionari che non abbiano espletato regolare concorso. Nel merito il contribuente ha ben chiarito che il non solo risulta un funzionario privo di qualifica dirigenziale, ma cosa ancora più grave, non risulta alcuna delega che l'avrebbe dovuto proporre a tale compito dirigenziale. La sentenza della Cassazione a 22910115 è quanto mai contraddittoria nel momento i cui afferma che l'atto impositivo può essere sottoscritto anche da un altro impiegato della carriere direttiva delegato dal capo dell'Ufficio, impiegato di area direttiva all'ex nono livello. Nel merito la Cassazione azzarda, in modo marcatamente sillogistico che per proprietà transitiva è logico desumere che la medesima qualifica di semplice impiegato della carriera direttiva vale a identificare la posizione dei capo dell'Ufficio delegante. Né può aver senso giuridico una semplice deduzione della Cassazione, senza alcuna certezza legale se il legislatore tributario del 1973 avesse inteso riferirsi nella determinazione del soggetto avente titolo rappresentativo dell'amministrazione quanto agli avvisi dì accertamento e addirittura a pena di nullità degli avvisi diversamente sottoscritti, lo avrebbe fatto redigendo il precetto in termini specifici e coerenti con tale volontà Invero la legge va rispettata nel sue essere e non nel suo poter essere. Resta indiscutibile che il è un funzionario privo di qualifica dirigenziale e, fatto incontestabile, privo di delega a cui forse, fa riferimento la sentenza di Cassazione n 22810115 Secondo l'ufficio delle Entrate, la iscrizione a ruolo è legittima ed è diretta conseguenza di una grave violazione commessa dal contribuente che ha presentato le dichiarazioni annuali ed effettuato le liquidazioni periodiche, sottraendosi all'obbligo di versamento di imposte, risultate dovute in esito alla liquidazione formale automizzata con i relativi interessi e sanzioni L'Ufficio ritiene inoltre che la sentenza in appello sia gravemente viziata, frutto di una mera acritica e superficiale ricezione delle lamentele della società contribuente, senza alcun dovuto svolgimento del compito proprio dei giudice tributario, che è quello di accertare la conformità o meno dell'atto impugnato alle disposizioni normative applicate e giustificanti la sua emanazione, nonché di accertare concretamente i fatti e riscontrare il contenuto degli atti di causa. Le conclusioni raggiunte dai giudici di primo grado sono assolutamente illegittime e infondate. Il contribuente nel merito ribadisce quanto segue E' incontestabile che il firmatario dell'atto impositivo, è un funzionario privo di qualifica dirigenziale. Fatto ancor più incontestabile è che il ha sottoscritto l'atto impositivo, privo di delega dirigenziale E nel merito la sentenza di Cassazione n 22810115 esplicita anche in raccordo alla decisione della Corte Costituzionale n 37 del 2015,che in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti di Ufficio il dpr n 600 del 1973,articolo impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato E' sancito che quando l'avviso di accertamento è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'Ufficio, tale funzionario deve essere investito da delega ufficiale, ossia un precisa delega di conferimento alla carica rivestita dal funzionario, altrimenti la sottoscrizione determina una illegittimità dell'avviso di accertamento, Per violazione dell'art. 42 dpr 600/73 Questo principio è stato dalla C.T.P. Di Caserta con sentenza 744311412 015 Tale sentenza recepisce in pieno quanto stabilito dalla Cassazione sentenza n 22803/2015 Andando oltre la C.T.R. di Napoli con sentenza n 832112815 limita la delega ad un funzionario alla nona qualifica. I1 contribuente pone con certezza la motivazione della necessità della delega dal capo dell'Ufficio ad un funzionario per la sottoscrizione di un avviso di accertamento. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato il termine di validità, il nominativo non valida UNA DELEGA IN BIANCO dei soggetto indicato presupponendo anche la qualifica dei delegato al 9 livello Sono quindi illegittime le deleghe impersonali prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. Tale illegittimità si riflette sulla nullità dell'atto. Così anche la C.T.F. Di Enna con sentenza n 131810112015 ribadisce che la sottoscrizione del ruolo, cosi come ogni atto impositivo, deve essere documentalmente dimostrata e non può rientrare nella fattispecie del fatto notorio Su tale linea si è espresso la C.T,R. di Palermo con sentenza n 965121116 nella quale sentenzia che spetta alla Agenzia delle Entrate dimostrare che il ruolo sia stato sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio o da un suo delegato a norma di legge. L'Ufficio insiste nella tesi che nessuna previsione di nullità è contenuta nella stessa, essendo semplicemente prevista la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio, identificabile con colui a cui è stata attribuita, secondo le regole disciplinari l'organizzazione interna degli Uffici, la titolarità della . funzione. L’ufficio però nulla dice in merito ai fatto se il ai sensi dell'art. 12 comma LV DPR 602173 avesse titolo per la sottoscrizione del procedimento riferito all'avviso dì accertamento quale funzionario dirigenziale, né si esprime su di una eventuale delega nei suoi confronti sottoscritta nei termini legge dal dirigente a capo dell'Ufficio e autorizzato a sottoscrivere il procedimento. Il punto n 2 in premessa indicato riguarda il ricorso proposto in appello dall'Ufficio avverso la decisione della C.T_P n 335101/15 li contribuente nelle proprie controdeduzioni in appello ex art. 54 comma I D.L.vo 54611992 in ordine al Proc. RGA 140612015 pone il problema della inammissibilità del ricorso in appello riferito alla sentenza n 33510115 emessa dalla C.T.P. Di Ascoli Piceno. Nelle proprie controdeduzioni il contribuente dichiara che in data 7 luglio 2015 inoltra la notifica, via PEC, valida agli effetti di legge art. 4 DPR 6812005 della sentenza di 1 grado, per cui il termine ultimo per la notifica dell'appello da parte dell'Ufficio era il 07 ottobre 2015. Il contribuente ravvisa la tardività dell'atto di appello in quanto consegnato alle poste italiane in data 09 ottobre 2015 Ora l'art. 51 comma I D.L.vo 546/1992 chiarisce che se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di 60 giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte. Come risulta dall'esito della spedizione della raccomandata A/R n 15145204982 apposta sul plico dell'atto di appello, pervenuta presso il domicilio dello scrivente difensore in data 12/10/2015, quest'ultima risulterebbe essere stata inviata in Ancona in data 09/1012015,ovvero 2 giorni di ritardo rispetto al termine di legge. -Anche l'atto di appello inviato direttamente alla odierna appellata presso la sede legale in racc. A/R n 15145020499-4 risulterebbe anch'esso notificato tardivamente, come si evince dall'esito della spedizione avvenuta in data 9/ottobre/2015 in Ancona, anziché in data in data 7/ottobre 2015 Nel merito alla data della spedizione l'ufficio produce un documento della Agenzia delle Entrate nel quale si attesta che la spedizione è avvenuta in data 08/ottobre/2015. L attestazione della data 811012015 è documentata da un timbro postale con a fianco una firma siglata non certificata quindi da intendersi non conte data certa Diversamente il contribuente ha prodotto l'esito della spedizione certificata dalle poste italiane In tale esito si evincono sia il giorno sia la data sia l'ora in cui le due raccomandate sono state spedite dalla Agenzia delle Entrate e cioé in data 0911012015 L'Ufficio pone il problema della nullità della notifica tramite PEC perché la notifica delle sentenze emesse dal giudice tributario deve avvenire secondo le previsioni dell'art. 38 del D_L S 546/92,per cu secondo l'Ufficio la notifica della sentenza in oggetto non è mai avvenuta, in quanto il contribuente ha violato tutte le prescrizioni e modalità previste dalle nonne speciali del processo tributario. Ma quanto asserito dall'Ufficio è in aperto contrasto con I'articolo DPR 68/2005. Alla luce di quanto esposto questa C.T.R. è del parere che i motivi apportati dal contribuente sia in merito al punto 1 dichiarazione di nullità dei ruolo , sia in merito al punto 2 inammissibilità del ricorso per tardività debbano trovare ambedue accoglimento in quanto consoni con la legislazione vigente P.Q.M. Respinge 1'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata. C