Processo telematico e decorrenza del termine breve d'impugnazione

La Corte di Cassazione ha ricordato che le notifiche a mezzo PEC nel processo tributario sono consentite laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17941/2016, ha ricordato che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico. Il caso. Nel caso di specie il difensore della contribuente effettuava notifica tramite PEC della sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale in data non ancora idonea a far decorre il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 38, che a sua volta richiama l'art. 16 del medesimo decreto, norma che non contemplava la previsione della notifica del ricorso a mezzo PEC, invece prevista dal nuovo art. 16- bis , il cui comma di riferimento non è ancora applicabile al caso oggetto di disamina, se non dal 1 dicembre 2015 per le sole notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario telematico sperimentale CTR Umbria e Toscana . La notifica è inesistente. Dunque tale notifica, in assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi giuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da quanto ritenuto possibile in pronunce diverse, come ad esempio cfr. Sezioni Unite sentenza n. 7665/2016 , nella quale nessuna compromissione del diritto di difesa di parte ricorrente era configurabile, avuto riguardo del carattere meramente formale della violazione delle regole tecniche di cui all'art. 3- bis della l. n. 53/2014, non essendo stata dedotta difformità dal formato cartaceo depositato in cancelleria consegna telematica avvenuta con un estensione file .doc anziché .pdf . La decorrenza del termine breve d’impugnazione. Nel quadro normativo di riferimento per la causa in oggetto deve escludersi, invece, in radice che possa essere ipotizzato il conseguimento dello scopo proprio dell'atto, che sarebbe stato quello di decorrenza del termine breve di impugnazione, essendo le norme che stabiliscono cause di decadenza di stretta interpretazione. Neppure può fissarsi la decorrenza del termine breve d'impugnazione allorché l'Amministrazione dichiara essere avvenuto a cura del difensore delle controparti il deposito presso l'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate di copia della sentenza notificata effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 5/12/2014 ciò perché non viene specificato, neppure dalla controricorrente, se sia stata depositata copia autentica della sentenza o mera copia della stessa solo nel primo caso si ritiene acquisita la conoscenza legale . Fonte www.iltributario.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, ordinanza 16 giugno 12 settembre 2016, n. 17941 Presidente Cirillo Relatore Napolitano Svolgimento del processo Con sentenza del 2,4.2007, il Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta da A.P.L.M. e da P.D. che, nella loro qualità di eredi di P.D., avevano chiesto di accertare l'inadempimento della società S.S.I. s.r.l. alle obbligazioni assunte con gli accordi di collaborazione sottoscritti dal dante causa il 17 giugno 1995, il 1 dicembre 1995 ed il 19 marzo 1996 . Le ricorrenti chiedevano altresì la condanna della società al pagamento di L. 77.585.939, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte, nonché dell'ulteriore importo di L. 50 milioni a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa. Il Tribunale, ricostruiti i fatti oggetto di causa sostanzialmente inerenti il livello di inquadramento del D. ed evidenziate le peculiarità del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, ritenne che le risultanze istruttorie non consentissero di accedere alla ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell'azione ed in particolare non consentissero di ritenere provata la condotta fraudolenta che, a detta delle ricorrenti, la società avrebbe tenuto, in violazione dei principi generali di correttezza e di buona fede, nel momento in cui aveva consentito a C.M. di acquisire un livello superiore a quello alla stessa spettante. Il primo Giudice valorizzò la deposizione resa dal teste S., il quale aveva confermato che l'avanzamento era stato richiesto dallo stesso D. in quanto rispondente anche agli interessi di quest'ultimo. Il Tribunale affermò inoltre che anche qualora fosse emerso l'inadempimento lamentato, il collaboratore avrebbe avuto diritto al solo risarcimento dei danni e non al pagamento delle provvigioni, precisando che detto danno doveva essere allegato e provato dal ricorrente. Avverso detta decisione hanno proposto appello le eredi, censurando la sentenza impugnata per errata interpretazione delle risultanze processuali e riproponendo gli argomenti tutti sviluppati nei precedenti scritti difensivi. Resisteva la società. Con sentenza depositata il 22 marzo 2011, la Corte d'appello di Roma respingeva il gravame. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso le eredi D., affidato ad unico motivo. La società S.S.I. s.r.l. è rimasta intimata. Motivi della decisione 1. -Le ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 3 e 5 in relazione all'art. 360 1 comma lettera A c.p.c. violazione dell'articolo in relazione all'art. 360, I comma lettera B c.p.c. Lamentano una erronea valutazione delle deposizioni testimoniali, ed in particolare del teste S. che, sebbene da sempre inquadrato come produttore nello stesso livello del Duranti, affermò che solo da una certa data fu inquadrato in tale qualifica. Lamentano inoltre il mancato rispetto del principio di non contestazione quanto ai conteggi elaborati dall'attore. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo per la mancata indicazione delle norme di diritto pretesamente violate, non consentendo a questa Corte di individuare gli elementi di diritto di cui si denunci la violazione, ed in sostanza la delimitazione dell'oggetto del giudizio di legittimità, contraddistinto dalla limitazione dei motivi di ricorso e dalla specificità delle censure sottoposte all'esame della Corte di cassazione Cass. n. 4233 del 16/03/2012, Cass. n. 25044 del 07/11/2013 . Peraltro, pur considerando che in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l'inammissibilità dell'atto, ciò vale esclusivamente alla condizione che la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura Cass. 3.8.2012 n. 14026 , nella specie assolutamente carenti, posto che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione Cass. sez. un. 24.7.2013 n. 17931 . Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., è dunque inammissibile ove dalla sua lettura non sia possibile desumere una sufficiente conoscenza del fatto , sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, come nell'ipotesi in cui non vengano adeguatamente riportate né la ratio decidendi della pronuncia del giudice, né le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le rispettive posizioni delle parti nel giudizio di merito Cass. n. 16486 del 2014 Cass. 5.2.09 n. 2831 . Ad identica conclusione di inammissibilità deve pervenirsi anche per il difetto di autosufficienza quanto alla denunciata violazione del principio di non contestazione dei conteggi, di cui non sono indicati i necessari elementi fattuali cfr. Cass. n. 6972\2005 , né risulta prodotta alcuna documentazione al riguardo. Quanto alla lamentata erronea valutazione delle deposizioni testimoniali, deve evidenziarsi, analogamente, che le ricorrenti non chiariscono adeguatamente le ragioni per cui l'apprezzamento della prova da parte della corte di merito sia viziato. Al riguardo deve peraltro osservarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, ivi compreso quello denunciato sub violazione dell'articolo e\o 116 c.p.c. cfr. Cass. n. 15205\14, Cass. n. 12227\13 , consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del ragionamento decisorio , ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Del resto, Il citato art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Cass. 6 marzo 2006 n. 4766 Cass. 25 maggio 2006 n. 12445 Cass. 8 settembre 2006 n. 19274 Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168 Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500 Cass. 26 marzo 2010 n. 7394 Cass.5 maggio 2010 n. 10833, Cass. n. 15205\14 . 2.-Il ricorso deve pertanto giudicarsi inammissibile. Nulla per le spese, non avendo la società intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.