Processo tributario telematico, ancora facoltativo

Si prende spunto dalla recente circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 con cui il MEF – Dipartimento delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti in ordine alla corretta gestione relativa al processo tributario telematico.

A seguito della pubblicazione del regolamento di cui al d.m. 23.12.2013, n. 163, il PTT è divenuto operativo dal 01/12/2015 nelle CC.TT. della Toscana e dell’Umbria, e che sarà esteso ad altre Regioni Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Liguria, Veneto e Piemonte nel corso del 2016. Dalla predetta data le parti, previa registrazione al Sistema informativo della giustizia tributaria SIGIT - che funge da database di tutti i documenti -, possono utilizzare la PEC per il deposito di ricorsi e di appelli e poi il successivo deposito in via telematica nella competente Commissione tributaria mediante l’applicativo PTT. A tale servizio si può accedere dal Portale della Giustizia tributaria, su cui sono pubblicate le informazione relative alla fruibilità del servizio. L’accesso ai servizi SIGIT deve avvenire previa registrazione delle parti processuali agenzie fiscali, camere di commercio, enti locali, ecc attraverso una casella di posta elettronica certificata nonché di una firma digitale valida. E’ appena il caso di ricordare che l’obiettivo primario del processo telematico è quello di semplificare l’attività delle Segreterie delle commissioni tributarie, facilitare gli utenti nella risoluzione dei problemi collegati alla presentazione del ricorso e di tutte le incombenze che ne derivano, al fine di migliorare il rapporto tra contribuente e contenzioso tributario offrendo un’alternativa valida che sostituisce il deposito brevi manu degli atti processuali. Facoltatività del PTT. La suddetta circolare , dopo aver illustrato le fonti normative che sono alla base del processo, evidenzia la facoltatività nella prima fase attuativa del medesimo, chiarendo che le parti possono scegliere di notificare e depositare gli atti in modo tradizionale brevi manu , ovvero in modo telematico nelle Commissioni in cui tali modalità siano già attivate. La parte resistente, indipendentemente dalla scelta fatta dal ricorrente, può avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti, ai sensi dell’art. 16- bis , introdotto dal d.lgs n. 156/2015. Tale disposizione, recante comunicazione e notificazioni per via telematica”, ha previsto al primo comma, che le comunicazioni sono effettuate attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata ex d.lgs n. 82/2005 e che l’indirizzo PEC del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Il quarto comma stabilisce, inoltre, che l’indirizzo di PEC vale come domicilio digitale” del contribuente/ricorrente e le conseguenti notifiche si perfezionano con la ricezione della comunicazione via PEC. Il domicilio digitale eletto è l’unico valido per le notificazioni e le comunicazioni processuali è possibile indicare più indirizzi PEC relativi ad ognuno dei difensori nominati. Il PTT, quindi, è una facoltà” e non un obbligo per il contribuente. La condizione è che se il giudizio viene iniziato in modalità telematica deve essere continuato in tale forma per l’intero grado di giudizio e per l’eventuale appello, salvo che l’incarico sia conferito ad altro difensore. Le parti processuali per utilizzare le funzionalità del deposito telematico devono registrarsi al PTT richiedendo le credenziali di accesso che permetteranno anche la consultazione del fascicolo processuale informatico attraverso il servizio del c.d. Telecontenzioso”. I termini processuali iniziano a decorrere nel momento in cui il destinatario della PEC ne ha notizia, mentre il contributo unificato e i diritti di copia di atti e di sentenze possono essere pagati online. In particolare, i termini decorrono per il ricorrente, al momento dell’invio al proprio gestore, attestato dalla ricevuta di accettazione per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informativi perviene nella casella della PEC, mentre per la commissione tributaria il deposito degli atti è identificato al momento attestato dalla ricevuta rilasciata dal citato S.I.Gi.T. Le operazioni di deposito sono attestate dalla ricevuta di accettazione, resa disponibile nell’area riservata del depositante. Tutti gli atti, documenti, allegati ricevute di PEC saranno contenuti nel fascicolo informatico. Costituzione telematica del ricorrente. Avviene mediante il deposito telematico del ricorso introduttivo attraverso il PTT occorre compilare i campi obbligatori ad es CT adita, tipo procedimento giurisdizionale attivato, ricorso o controdeduzioni . Dopo il deposito del ricorso, il sistema richiede l’acquisizione di distinti file concernenti l’atto principale e gli eventuali documenti allegati. Il ricorso e ogni altro atto, allorché formati, dovranno essere sottoscritti con firma digitale qualificata. Ai fini dell’iscrizione a ruolo è utilizzato un modulo elettronico in formato pdf solo alla fine della procedura di controllo del ricorso e degli atti allegati , il sistema provvede al rilascio del numero di iscrizione al Registro generale dei ricorsi/appelli RGR/RGA . Viceversa, in presenza di gravi anomalie relative al ricorso/appello, il sistema non rilascia il numero di RGR/RGA, indicando nell’area riservata del soggetto abilitato la tipologia delle anomalie analoga informazione viene anche inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito. Al punto 10 della Circolare è pubblicata una specifica tabella di Codifica delle anomalie di trasmissione”, utili per decifrare i vizi” degli atti principali e allegati che non consentono il regolare invio degli stessi. Costituzione telematica del resistente. La costituzione può avvenire mediante il deposito delle controdeduzioni e dei documenti allegati con modalità telematiche. Il resistente deve indicare necessariamente l’indirizzo PEC valevole per le comunicazioni e le notificazioni ed equivale all’indicazione del domicilio digitale eletto. Fascicolo processuale informatico. Il fascicolo processuale informatico è gestito dalle segreterie delle Commissioni tributarie che ne curano il contenuto dovrà essere controllato che in ogni fascicolo di parte ci siano gli atti e documenti depositati telematicamente sia dal ricorrente che dal resistente. Esso è formato da quattro cartelle fascicolo del ricorrente fascicolo del resistente fascicolo d’ufficio contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali comunicazioni inviate alle parti, ecc fascicolo delle altre parti resistenti. La parte che deposita per prima l’atto è tenuta al versamento del contributo unificato tributario CUT in base al valore della controversia, ex art. 12, comma 2, d.lgs n. 546/1992. In tal caso il sistema richiede la compilazione di una apposita schermata in cui il soggetto dovrà inserire alcuni specifici dati valore controversia modalità di pagamento F23, c/c contrassegno altro codice dell’ufficio e il codice tributo riportati nel mod F23 . L’utente che intendete utilizzare il PTT e necessita di assistenza potrà utilizzare il numero verde indicato nel portale della giustizia tributaria Assistenza Online .