Processo tributario telematico, Toscana e Umbria regioni pilota

Il MEF ha anticipato sul proprio sito il testo del Decreto che adotta le prime regole tecniche relative alla costituzione in giudizio nel processo tributario con modalità telematiche, previa notifica del ricorso a mezzo PEC. Inaugureranno, dal 1° dicembre, le Commissioni umbre e toscane.

Le Commissioni Provinciali e Regionali digitalizzano i procedimenti. Presto notificazioni e comunicazioni, costituzione in giudizio, formazione e consultazione del fascicolo informatico, deposito degli atti e dei documenti informatici successivi alla costituzione e pagamento del contributo unificato tributario, si dovranno svolgere telematicamente. In Toscana ed Umbria già dal 1° dicembre 2015. È quanto prevede il Decreto 4 agosto 2015, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anticipato ieri dal MEF sul proprio sito istituzionale. Ecco come cambierà il processo tributario. Portale della Giustizia Tributaria. Tutte le menzionate formalità dovranno essere svolte per il tramite del Portale della Giustizia Tributaria, composto da un’area riservata ed una pubblica dove sarà possibile registrarsi al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria” S.I.Gi.T. che consentirà di svolgere le operazioni. Per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o firma digitale e l’indirizzo di PEC. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l’acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari, oltre a garantire l’avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l’invio di una ricevuta all’indirizzo PEC del soggetto abilitato. Presentazione del ricorso. Ai fini della costituzione in giudizio, il ricorrente dovrà trasmettere al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l’avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione a ruolo. Con le stesse modalità dovranno essere trasmessi gli atti successivi alla costituzione in giudizio. Costituzione in giudizio del resistente. Ai fini della costituzione in giudizio del resistente, la trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.Gi.T. da parte del soggetto abilitato, avviene previo inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo. Qualora il soggetto abilitato non sia in possesso del numero di Registro Generale dovrà inserire nel sistema i dati identificativi della controversia. Le stesse regole valgono anche per la trasmissione degli atti successivi. Fascicolo informatico. Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento, oltre alle copie per immagine degli atti e documenti, quando siano stati depositati su supporto analogico. Entrata in vigore. Le disposizioni del decreto si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana ovvero dal 1° dicembre . fonte www.fiscopiu.it

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