Comunicazioni e notificazioni: dal 15 maggio rafforzato l’utilizzo della PEC

Con il decreto 26 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012, a firma del direttore del Dipartimento delle finanze, recante regole tecniche per l’utilizzo nel processo tributario, della Posta Elettronica Certificata PEC , il legislatore ha posto le basi per la partenza del procedimento di informatizzazione del giudizio tributario. Di fatto in attuazione delle norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale C.A.D. di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene anticipata l’introduzione del’informatizzazione nel processo tributario, limitatamente alle comunicazioni che devono eseguire le segreterie delle commissioni tributarie, con risvolti positivi sia per gli uffici che per gli utenti. E’ opportuno preliminarmente tracciare la vigente procedura riguardante le comunicazioni e le notificazioni nel giudizio tributario.

Le ‘vecchie’ comunicazione e notificazione degli atti tributari. L’art. 16, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplina le procedure previste per le comunicazioni e le notifiche degli atti nel processo tributario. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti processuali o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni costituiscono atti importanti per le parti processuali in quanto è attraverso esse che vengono informate delle vicende più importanti delle fasi del processo, come la data di trattazione del giudizio e il deposito della sentenza, nonché tutti i decreti e le ordinanze emanate dal giudice. Dalle comunicazioni, inoltre, decorre il termine per proporre reclamo avverso i decreti presidenziali ex art. 28, D.Lgs. n. 546/92 nonché per il versamento delle somme in base alla conciliazione giudiziale art. 48 . Le notificazioni sono eseguite secondo le norme contenute negli artt. 137 e ss c.p.c., così come dispone l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tale ultima norma riproduce il contenuto dell’art. 60, comma 1, lett. a , D.p.r. n. 600/1973 che prevede come la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti previsti per legge, debba essere eseguita secondo le norme degli artt. 137 e ss c.p.c Il legislatore ha previsto, in virtù del principio generale sancito dall’art. 6, l. n. 212/2000 statuto del contribuente , che l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati Cass. 6 maggio 2005, n. 9407 2 marzo 2011, n. 5082 . Le notifiche, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, possono essere effettuate, ove richieste dall’ufficio finanziario, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dalla Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall'ufficiale giudiziario. In alternativa alla procedura di notifica brevi manu” , le parti possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento Nel caso in cui il contribuente abbia fatto una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, attesa la principale funzione della elezione in rapporto alla ricezione degli atti tributari, l’amministrazione non può far altro che eseguire la notificazione a detto domicilio. Del resto la normativa portante della notificazione degli atti tributari è contenuta negli artt. 137 e ss. c.p.c, ma dette disposizioni sono integrate e modificate dai successivi incisi, tra cui deve essere ricompresa la facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale ai fini della notificazione degli atti che lo riguardano. Comunicazioni e notificazioni con la PEC. Nell’art. 16 in esame, come modificato dall’art. 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011, il legislatore ha introdotto il comma 1- bis secondo cui Le comunicazioni sono effettuate mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo . L’art. 39, D.L n. 98/2011 ha previsto che le comunicazioni per via telematica possono essere eseguite all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, come previsto dal dettato normativo. Questa disposizione ha demandato a un futuro regolamento l’onere di dettare le regole per l’uso delle nuove tecnologie nonché l’individuazione delle commissioni da cui far decollare le procedure informatiche del processo tributario. Dal 15 maggio ‘a tutta PEC .’ E’ indubbio che la finalità del provvedimento in esame, che dà attuazione al decreto legge n. 98/11 e che entrerà in vigore il 15 maggio 2012, è quello di rafforzare l’utilizzo della posta elettronica certificata nel giudizio tributario al fine di rendere più agevoli le comunicazioni nonché di contenere i costi previsti per la spedizione degli atti a mezzo posta. Al fine di rendere efficace e veloce l’iter processuale in ambito fiscale, il decreto prevede che le comunicazioni degli atti possono avvenire agli indirizzi di posta elettronica certificata del difensore o delle parti art. 5, comma 1 , e, per quanto attiene i professionisti, al fine di conferire maggiore certezza alla procedura, l’indirizzo deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi organismi Albi ed elenchi professionali . L’art. 5 contiene, altresì, una serie di regole circa il riconoscimento dell’indirizzo di posta elettronica da utilizzare da parte di alcune categorie di soggetti, come ad esempio, i soggetti abilitati all’assistenza dinanzi alle commissioni tributarie o gli enti impositori. E’ riconosciuta alle parti la possibilità di variazione dell’indirizzo di PEC che avrà effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione all’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria art. 6 . Nel caso in cui questi dati siano assenti, le comunicazioni vanno eseguite presso la segreteria della commissione tributaria. La parte può comunicare la variazione dell’indirizzo attraverso una dichiarazione anche cumulativa diretta all’Ufficio di segreteria della competente Commissione tributaria e alle parti costituite, indicando i ricorsi interessati da detta variazione con i rispettivi numeri di registro generale. Per quanto attiene il valore giuridico della comunicazione per via telematica, questa si intende perfezionata nell’istante in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del Codice dell’Amministrazione art. 7, comma 1 per l’ufficio di segreteria al momento dell’invio al proprio gestore e per il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore. Circa la conservazione dei documenti trasmessi, il decreto ha previsto che il sistema documentale degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie garantisce l’archiviazione, la riproduzione e la conservazione di ogni atto o documento collegato alle comunicazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale art. 8 . Il provvedimento in esame rappresenta un prima importante fase di informatizzazione del processo tributario e le disposizioni in esso contenute si applicano alle comunicazioni da inviare, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 15 maggio 2012 , da parte delle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni prese a campione dell’Umbria e del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011, con possibilità per le parti di richiedere che tali modalità di comunicazioni siano applicate anche ai ricorsi prendenti alla predetta data. Un successivo decreto individuerà le altre regioni presso le quali verranno attuate in modo graduale tali norme.