È valida l’istanza di fissazione udienza depositata in formato elettronico senza l’apposizione della firma digitale?

Il Tar Veneto ha stabilito che l’istanza di fissazione udienza, depositata in formato elettronico, pur non recando l’apposizione della firma digitale, deve ritenersi cionondimento firmata se è stata depositata insieme al modulo di deposito ricorso sottoscritto con firma digitale e, dunque, per l’effetto valida.

In un giudizio riguardante l’annullamento di un’ordinanza comunale che aveva ordinato la demolizione di opere non conformi alla normativa edilizia, M.R. e G.M. proponevano ricorso in opposizione avverso il decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto per perenzione il ricorso in quanto nel termine annuale previsto dall’art. 81, comma 1, c.p.a., non risultava essere stata presentata l’istanza di fissazione di udienza”. La seconda sezione del TAR Veneto accoglie il ricorso in opposizione, evidenziando come i ricorrenti avevano dedotto di aver depositato l’istanza di fissazione d’udienza contestualmente al deposito del ricorso introduttivo, in data 5 dicembre 2018” e, pertanto, entro il termine previsto dall’art. 81, comma 1, c.p.a.” e che se pur la suddetta istanza, depositata in formato elettronico, non recava l’apposizione della firma digitale, essa deve ritenersi, cionondimeno, firmata , ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, dell’Allegato A al d.P.C.M. 40/2016, essendo stata depositata insieme al modulo di deposito del ricorso che, al contrario, era sottoscritto con firma digitale ”. I Giudici richiamano, in proposito, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sottoscrizione, in formato PAdES, del modulo deposito ricorso deve intendersi riferita a tutti gli atti della parte allegati con il modulo di deposito” TAR Roma, Lazio sez. III, 08 marzo 2017, n. 3231, TAR Calabria Reggio Calabria , 15 marzo 2017, n. 209 . Fonte ilprocessotelematico.it

TAR Veneto, sez. II, ordinanza 25 febbraio – 1 marzo 2021, numero 274 Presidente Pasi – Estensore Amorizzo Considerato che - il ricorso all’esame è stato dichiarato perento con decreto numero 835 del 28 ottobre 2020, poiché, nel termine annuale previsto dall’articolo 81, comma 1, cod. proc. amm, non risultava essere stata presentata l’istanza di fissazione di udienza - con ricorso in opposizione a decreto di perenzione, notificato il 16 novembre 2011, i ricorrenti hanno contestato la suddetta circostanza, deducendo di aver depositato l’istanza di fissazione d’udienza contestualmente al deposito del ricorso introduttivo, in data 5 dicembre 2018 e, pertanto, entro il termine previsto dall’articolo 81, comma 1, cod. proc. amm. - in particolare, essi osservano che la suddetta istanza, depositata in formato elettronico, pur non recando l’apposizione della firma digitale, deve ritenersi, cionondimeno, firmata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, dell’Allegato A al D.P.C.M. numero 40/2016, essendo stata depositata insieme al modulo di deposito del ricorso che, al contrario, era sottoscritto con firma digitale. Ritenuto, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti che la sottoscrizione, in formato PAdES, del modulo deposito ricorso deve intendersi riferita a tutti gli atti della parte allegati con il modulo di deposito” T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 08/03/2017, numero 3231, T.A.R. Calabria Reggio Calabria , 15 marzo 2017, numero 209 che l'opposizione merita accoglimento P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Seconda , accoglie l'opposizione e dispone la reiscrizione del ricorso sul ruolo delle cause di merito, destinando ad un successivo provvedimento la fissazione dell'udienza di merito.