Giustizia Amministrativa: il CGARS si esprime sui presupposti per l’opposizione alla discussione da remoto

L’opposizione alla discussione orale da remoto deve rispondere a serie, comprovate ed oggettive ragioni, non potendo risolversi nel malinteso esercizio di una facoltà processuale, né tantomeno in un parere” teso a vincolare il potere valutativo che, quanto all’an e al quomodo della discussione, è rimesso in via esclusiva al Giudice.

Con decreto 18 febbraio 2021, n. 33, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è tornato ad esprimersi sulla portata dell’art. 4 del d.l. n. 28/2020 – e, in particolare, sui presupposti per l’opposizione alla discussione da remoto – anche alla luce degli artt. 73 comma 2 c.p.a. e 88 e 92 c.p.c. Segnatamente, il Collegio ha chiarito che anche nell’attuale contingenza emergenziale, l’ordinamento tutela, attraverso il collegamento da remoto, la facoltà delle parti di discutere sinteticamente la controversia trattandosi di facoltà posta a tutela del diritto di difesa, infatti, essa non può essere aprioristicamente negata, salvo ipotesi del tutto residuali e salvo in ogni caso il potere del giudice di regolarne il quomodo , quanto a durata ed oggetto. Inoltre, è stato ricordato che, a maggior ragione nel processo amministrativo 'ai tempi della pandemia' deve ritenersi preciso dovere di tutte le parti di operare secondo canoni di solidarietà, sinteticità, lealtà e probità, astenendosi da tattiche difensive dilatorie, superflue o palesemente infondate, in quanto foriere di ulteriore aggravio per il Collegio e per le controparti. Alla luce di quanto brevemente esposto, è stato ritenuto che l’ opposizione alla discussione orale da remoto debba rispondere esclusivamente a serie, comprovate ed oggettive ragioni , non potendo risolversi nel malinteso esercizio di una facoltà processuale, né tantomeno in un parere teso a vincolare il potere valutativo che, quanto all’ an e al quomodo della discussione, è rimesso in via esclusiva al Giudice. Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, il Consiglio ha respinto l’opposizione alla discussione presentata sul rilievo che tutte le parti hanno avuto modo, in esito alla verificazione, di presentare memorie e dedurre quanto ritenuto opportuno sia sulle risultanze tecniche, che nel merito dei rispettivi motivi di appello . Peraltro, il Collegio ha precisato che ove l’opposizione alla discussione non risponda a nessuna esigenza oggettiva e comprovata, oltre a dover essere respinta, possa essere valutata dal Giudice ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c. e, pertanto, al fine della valutazione del rispetto dei doveri di lealtà e probità delle parti e dei rispettivi difensori, nonché per la valutazione in ordine alla liquidazione delle spese di lite . Fonte ilprocessotelematico.it

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. Giurisdizionale, decreto 18 febbraio 2021, n. 33 Presidente De Nictolis Ritenuto che - anche nel processo amministrativo ai tempi della pandemia”, attraverso il collegamento da remoto, è garantita la facoltà di discussione orale sintetica” prevista dall’art. 73 comma 2, c.p.a., quale esplicazione del diritto di difesa il cui an non può essere aprioristicamente negato, salvo ipotesi del tutto residuali, e salvo sempre il potere del giudice di regolarne il quomodo, quanto a oggetto e durata della discussione - il processo amministrativo si fonda sui principi di sinteticità e leale collaborazione tra le parti e il giudice affinché si possa pervenire celermente alla decisione conclusiva del giudizio - a maggior ragione nel processo amministrativo ai tempi della pandemia” in cui la garanzia dei diritti della difesa e l’efficiente svolgimento delle udienze scontano difficoltà organizzative legate alla emergenza nazionale, è precipuo dovere di tutti i protagonisti del processo operare secondo canoni di solidarietà, sinteticità, astensione da tattiche difensive dilatorie, emulative, superflue, richieste processuali irrilevanti o palesemente infondate, fonte di aggravio ulteriore per il collegio e le controparti - la opposizione alla discussione” pur prevista, in astratto, dall’art. 4 d.l. n. 28/2020 va delimitata, quanto al suo ambito, alla luce dei suddetti principi di sinteticità, solidarietà, lealtà processuale, e non costituisce pertanto né un diritto potestativo della parte, né una sorta di parere” di una delle parti processuali in ordine all’esercizio del potere valutativo spettante esclusivamente al giudice in ordine all’an e al quomodo della discussione deve invece rispondere a ragioni serie, comprovate e oggettive - una opposizione alla discussione che non risponda a siffatte esigenze serie e comprovate, oltre ad andare incontro a sicuro rigetto, può essere valutata dal Collegio ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 92 c.p.c. - nel caso di specie l’opposizione non risponde a nessuna esigenza oggettiva e comprovata, mira a una sostituzione della parte in un potere valutativo riservato al giudice, e va pertanto respinta, riservata ogni valutazione del Collegio ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c. P.Q.M. Respinge l’opposizione alla discussione da remoto. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo il giorno 18 febbraio 2021.