Lo smart working dell’avvocato ai tempi del COVID-19 tra (rare) gioie e (tanti) dolori

A tutti è nota la Legge di Murphy ed a quanto si evince dai recenti provvedimenti sulle udienze da remoto, come quelli qui esaminati, sembra regolare la vita di molti legali alle prese con lo smart working e con i conseguenti problemi dettati dalla tecnologia moderna e dalla coabitazione con altri familiari, che li vede costretti a lavorare e/o studiare da casa in spazi ristretti.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nelle ordinanze numero 824 e 858 depositate il 18 e 21 dicembre 2020 ci offre uno spaccato di vita quotidiana sulle difficoltà che incontrano alcuni legali in regime di smart working . Insomma, un legale ai tempi del COVID-19 deve essere un buon funambolo per destreggiarsi tra i comuni problemi posti dalla pandemia nella vita privata e professionale deve essere abile a saldare le proprie spese tasse, stipendi di eventuali collaboratori etc. , ad inseguire i recalcitranti clienti per incassare le parcelle la crisi è la nuova motivazione per non pagarle , ad uscire indenne dai problemi di connessione che va in down ” per il sovraccarico di rete, oltre ad improvvisarsi tecnici del pc e manutentori delle apparecchiature per i video collegamenti, esperti in Tetris per non avere altri familiari, collaboratori, animali e bimbi rumorosi etc. che invadono i propri spazi vitali mentre si è in call o in video udienza e, di conseguenza, buoni registi delle stesse. In breve, la vita del legale in smart working ai tempi del COVID-19 è veramente dura e talvolta foriera di situazioni kafkiane, come dimostrato dai provvedimenti in esame e da altri attorno alle stesse tematiche. Avvocato si occupi di manutenere il microfono o la disconnetto!” In entrambi i casi, relativi ai ricorsi rispettivamente contro la revoca di una convenzione ad una cooperativa sociale per interdittiva antimafia e contro le sanzioni per l'inquinamento di un sito adibito a discarica ai sensi dell'art. 242 d.lgs. numero 152/06, la corretta partecipazione all’udienza da remoto era stata inficiata da problemi tecnici dovuti al malfunzionamento di un microfono . Tali problemi di audio nel secondo caso avevano, da quel che si evince dal provvedimento, impedito di sentire l’ordine del Presidente del Collegio di allontanare terzi estranei all’udienza accidentalmente inquadrati dalla videocamera erano indipendenti dal sistema informatico della giustizia amministrativa e quindi esclusivamente ascrivibili al difensore della convenuta. Analogamente a quanto sancito per il processo telematico in generale, le Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti ed in particolare l’All.3, contenente le Specifiche tecniche per le udienze da remoto”, di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in G.U.R.I. numero 135 del 27-5-2020 stabiliscono che i difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza neretto, nda . Fuori tutti da qui quando video lavoro o mi disconnettono!” Come detto lo smart working, oltre ai suddetti problemi, ha portato a nuove forme di co-sharing di tavoli, scrivanie tra i familiari etc. non sempre compatibili con la vita da remoto. Lo sa bene l’avvocatessa del secondo caso che, come detto, oltre al suddetto problema audio, ha avuto un problema d’inquadratura , sì che risultava in udienza anche un terzo estraneo non autorizzato a presenziarvi seppure la presenza era meramente accidentale, da quel che sembra evincersi dall’ordinanza, l’inottemperanza all’ordine di allontanamento impartito dal Presidente del Collegio, dovuto ai problemi audio, ha comportato la disconnessione del legale .

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sez. giurisdizionale, ordinanza 16 – 21 dicembre 2020, n. 858 Presidente De Nictolis – Estensore Molinaro Ritenuto che la memoria di costituzione depositata dal Comune di Catania in data 15 dicembre 2020 alle ore 14,10, va presa in considerazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020 e dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, solo in quanto atto di costituzione essendo stata depositata dopo le ore 12,00 antimeridiane del giorno precedente la camera di consiglio Rilevato che è stato disconnesso dalla discussione l’avvocato Maria Giuseppa Frontino, in quanto era visibile nel luogo da cui era collegata telematicamente un’altra persona non identificata e non preventivamente autorizzata a partecipare alla camera di consiglio, e in quanto non era funzionante il collegamento audio dell’avvocato medesimo tanto, dopo il reiterato invito del Presidente del Collegio ad attivare l’audio e a far allontanare il soggetto non autorizzato, invito rimasto senza seguito per evidente malfunzionamento del collegamento informatico, non imputabile al sistema informatico della giustizia amministrativa Considerato che - quanto al fumus boni iuris, la complessità della vicenda giuridica e la rilevanza degli interessi in essa coinvolti richiedono un approfondimento di merito - quanto al periculum in mora, i prospettati pregiudizi economici per la società risultano recessivi rispetto alla problematica ambientale sottesa alla controversia, rispetto alla quale si impone una prospettiva di precauzione o comunque di prevenzione dei relativi effetti Ritenuto, pertanto, di - accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospensione dei provvedimenti impugnati - compensare le spese dei due gradi del giudizio cautelare P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’appello cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sez. giurisdizionale, ordinanza 16 – 18 dicembre 2020, numero 824 Presidente De Nictolis – Estensore Boscarino Ritenuto di respingere le richieste contenute nella nota, irritualmente depositata in giudizio dal difensore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani successivamente al passaggio in decisione del ricorso, in considerazione del fatto che, come ammesso dalla stessa parte, al momento del collegamento si è verificato un malfunzionamento del suo microfono che ne ha impedito la partecipazione all’udienza camerale, circostanza che non può gravare sull’Ufficio giudiziario, avuto riguardo alle previsioni di cui alle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti ed in particolare l’All.3, contenente le Specifiche tecniche per le udienze da remoto” ”, di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in G.U.R.I. numero 135 del 27-5-2020 , secondo cui i difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza Ritenuto che non appaiono sussistere sufficienti elementi per sospendere l’esecuzione della sentenza appellata, avuto riguardo alla gravità del quadro indiziario al momento dell’adozione dell’interdittiva, sulla valutazione di legittimità della quale come correttamente precisato dal giudice di primo grado il sindacato giudiziale deve tenere conto della situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto, potendo i fatti successivi essere addotti ai fini di un aggiornamento dell’interdittiva, senza refluenza sull’attività istruttoria precedentemente svolta dell’Amm.ne Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alla particolare complessità del quadro fattuale P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'istanza cautelare Ricorso numero 855/2020 . Spese della presente fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati menzionati nella presente ordinanza.