Consiglio di Stato: per le notifiche alla P.A. utilizzare gli indirizzi PEC dell’elenco del Ministero della Giustizia

In tema di processo amministrativo telematico, la notifica del ricorso alle Pubbliche Amministrazioni deve essere effettuata presso gli indirizzi mutuati dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, escludendo ogni forma di equipollenza. Di conseguenza, gli indirizzi PEC risultanti dal registro IPA e quelli indicati nei siti delle rispettive Amministrazioni non possono essere ritenuti validi ai fini della notifica degli atti giudiziari.

Ponendo fine all’oscillazione giurisprudenziale sul punto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7170/19 del 22 ottobre, ha sancito l’inutilizzabilità degli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni risultanti sui rispettivi siti internet e sul registro IPA ai fini delle notificazioni nell’ambito del processo amministrativo telematico. L’intervento di Palazzo Spada si è reso necessario a seguito del ricorso presentato da un cittadino extracomunitario a fronte della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca dell’accoglienza temporanea a suo favore. La decisione era fondata sul fatto che il ricorso introduttivo del giudizio era stato erroneamente notificato all’indirizzo PEC della sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato e non a quello dedicato alla ricezione degli atti giudiziari. Lettura sistematica delle norme. Il Collegio, muovendo dalla lettura sistematica delle disposizioni normative in tema di notifiche telematiche nel processo amministrativo, precisa che deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012. Segnatamente, l’art. 14, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 . Secondo il citato comma 12, dell’art. 16, d.l. n. 179/2012, a seguito della modifica di cui al d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, per l’inserimento in apposito elenco. L’art. 16- ter d.l. n. 179/2012 prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6- bis , 6- quater e 62 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall'art. 16, comma 12, del presente decreto, dall'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia . Dove reperire l’indirizzo PEC dell’Amministrazione. In conclusione, risulta evidente proprio dal quadro normativo richiamato l’intenzione del legislatore di riconoscere la ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza . Conseguentemente, la pronuncia in commento precisa che anche l’indirizzo PEC risultante dall’elenco IPA, inizialmente equiparato agli elenchi pubblici da cui acquisire gli indirizzi validi per le notifiche telematiche, non è più attualmente utilizzabile in tal senso. La medesima conclusione opera anche per gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione stessa che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari . Rimessione in termini. Sottolineando infine la mancanza di uniformità nella giurisprudenza, il Consiglio di Stato riconosce la possibilità di concedere la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. nei casi in cui la notifica del ricorso era stata effettuata presso l’indirizzo PEC erroneo, soprattutto laddove l'Amministrazione destinataria della notifica sia rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia. Nel caso di specie dunque il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere l’errore scusabile di diritto e consentire alla parte ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso all’Amministrazione facendo riferimento all’indirizzo PEC corretto. La pronuncia conclude con l’annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado.

Consiglio di Stato, sez. Terza, sentenza 10 – 22 ottobre 2019, numero 7170 Presidente Frattini – Estensore Maiello Fatto e diritto Il signor - omissis - impugnava in prime cure il decreto di revoca delle misure di accoglienza temporanea emesso dalla Prefettura di Genova ai sensi dell’articolo 23 co 1, lettera a del D.Lgs. 142/2015. La suddetta misura ablativa riposa sul fatto che il predetto cittadino extracomunitario, a partire dal 03.05.2018, aveva abbandonato senza giustificato motivo il Centro di accoglienza temporaneo ove era ospitato. A sostegno della suddetta impugnativa il ricorrente deduceva 1 la nullità del provvedimento impugnato per incompetenza territoriale della Prefettura di Genova in favore di quella di Savona 2 la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento ex articolo 7 della legge 241/1990, anche in considerazione della natura non vincolata del provvedimento in argomento ed in assenza di documentate esigenze di celerità 3 l’illegittimità del suddetto provvedimento per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dell'articolo 20 comma 5 e comma 6 della direttiva 2013/33/UE il Signor - omissis -, contrariamente a quanto ritenuto, non intendeva abbandonare la struttura presso cui era ospitato. Non a caso, la notifica del provvedimento impugnato era stata effettuata, a mani, pochi giorni dopo il presunto abbandono. Il provvedimento impugnato concreterebbe la violazione dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE, la quale prevede esplicitamente un sistema graduale di limitazione dell’accoglienza ovvero, ma solo quale extrema ratio, la revoca della stessa. Il giudice di prime cure, con la sentenza qui gravata, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo nulla la notificazione diretta all'Avvocatura distrettuale dello Stato presso l'indirizzo pec genova@mailcert.avvocaturastato.it, in luogo di quello dedicato alla ricezione degli atti giudiziari, cioè ads.ge@mailcert.avvocaturastato, escludendo, al contempo, il beneficio della remissione in termini per la rinnovazione della notificazione essendo la predetta nullità imputabile a negligenza del ricorrente. Avverso la suddetta decisione l’appellante, con il mezzo in epigrafe, ha articolato i seguenti motivi di gravame a sarebbe erronea la decisione di prime cure in quanto l'indirizzo pec genova@mailcert.avvocaturastato.it, pur diverso dal domicilio digitale qualificato ai fini processuali, è pur sempre contenuto nell'indice P.A., da ritenersi un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A b ad ogni buon conto, la questione sarebbe tuttora oggetto di discussione, vieppiù alla data di notifica del ricorso, di talchè s’imponeva la concessione di un termine per rinnovare la notifica. Muovendo da tale premessa, ripropone, dunque, in questa sede tutti i motivi non delibati in prime cure. Resiste in giudizio il Ministero appellato. Con ordinanza - omissis - del 9.5.2019 questa Sezione ha accolto l’appello cautelare e, per l’effetto, sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. L’appello merita accoglimento. Rileva, anzitutto, il Collegio come costituisca una circostanza acquisita il fatto che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio sia stata effettuata all'Avvocatura distrettuale dello Stato presso l'indirizzo pec genova@mailcert.avvocaturastato.it, e non presso l'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dedicato alla ricezione degli atti giudiziari, ads.ge@mailcert.avvocaturastato. Sul punto, dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo PEC in ambito PAT, deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’articolo 16, comma 12, del D.L. numero 179 del 2012. Segnatamente, l’articolo 14, comma 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, numero 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’articolo 16, comma 12, del D.L. numero 179 del 2012, conv. in L. numero 221/2012, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, numero 1611. Ai sensi del suddetto comma 12, dell’articolo 16 del D.L. numero 179 del 2012, nel testo risultante dalla modifica operata col D.L. numero 90 del 2014, convertito dalla L. numero 114 del 2014, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco. Ciò in conformità con quanto previsto dal comma 1 bis dell’articolo 16 ter del medesimo D.L. numero 179 2012 aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, numero 90, conv. in L. 11 agosto 2014, numero 114 che ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso articolo 16 ter. Tale ultima disposizione, nella versione vigente, prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. E’, dunque, di tutta evidenza l’opzione del legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, numero 17346 Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 25/05/2018, numero 13224 Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 11/05/2018, numero 11574 CdS Sez III 6178 del 29.12.2017 Sez III numero 197 del 20.1.2016 Cons. giust. amm. Sicilia, 12/04/2018, numero 217 CdS 5891 del 13.12.2017 . D’altro canto, ha indubbio fondamento l’esigenza di certezza sottesa alla richiamata disciplina, trattandosi di adempimenti che si pongono a presidio dell’effettività del contraddittorio siccome funzionali ad una tempestiva ed efficace organizzazione della linea difensiva delle Amministrazioni intimate. In ragione di quanto fin qui evidenziato nemmeno l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. Il registro IPA, di cui all’articolo 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, numero 185, conv. in L. numero 2 del 2009, non viene, infatti, più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari. In particolare, l’elenco l’IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’articolo 16 ter D.L. numero 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica di tale disposizione. Stessa conclusione di inidoneità va replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari. Ciò nondimeno, nemmeno può essere obliterato come l’esegesi della suddetta disciplina abbia avuto approdi non sempre univoci in giurisprudenza, rinvenendosi anche indirizzi inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all'amministrazione all'indirizzo tratto dall'elenco presso l'Indice PA vieppiù se l'amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia. cfr. ad esempio, di recente, Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2019, numero 1379 Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12 dicembre 2018 numero 7026 . Orbene, in siffatte evenienze, contraddistinte dalla evidenziata oscillazione giurisprudenziale, non può che accordarsi il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 del c.p.a., registrandosi, in definitiva, pur nel rigore valutativo qui esigibile, oggettive ragioni di incertezza sulla questione di diritto suesposta. Va, dunque, rilevata l’erroneità della sentenza di primo grado che, senza concedere tale facoltà, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso. Il giudice di prime cure avrebbe, dunque, dovuto riconoscere l’errore scusabile e consentire alla parte ricorrente di poter rinnovare la notifica del ricorso all’Amministrazione intimata, evocandola in giudizio questa volta mediante una rituale partecipazione del ricorso all’indirizzo corretto. La necessità di accordare alla parte ricorrente tale facoltà implica, pertanto, l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al primo giudice, onde assicurare, nei sensi suddetti, mediante rinnovo della notifica, l’integrazione del contraddittorio, attesa la contumacia dell’Amministrazione nel giudizio di primo grado. La sezione non ignora la regula iuris di recente autorevolmente espressa dalla giurisprudenza ed, in particolare, da Cons. di Stato, Ad. Plenumero 30 luglio 2018, numero 10 Ad. Plenumero 5 settembre 2018, numero 14 secondo cui, in coerenza con il generale principio dell'effetto devolutivo - sostitutivo dell'appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'articolo 105 Cod. procomma amm. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. Si è, invero, affermato che anche l'erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento per rinvio in tale evenienza, infatti, la chiusura in rito del processo non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattito processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione. Ciò nondimeno, nel caso di specie la suddetta opzione s’impone proprio in applicazione dell’articolo 105 c.p.a. per le divisate ricadute che ne conseguono quanto al rispetto del principio del contraddittorio, che non risulta correttamente assicurato nel giudizio di prime cure. In ragione della peculiarità della vicenda scrutinata possono essere integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di primo grado. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 numero 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante