PAT: chiarimenti sull’attestazione di conformità della copia informatica da Palazzo Spada

Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con una nota congiunta del 10 aprile 2018, chiarisce i dubbi di interpretazione sulla nuova formulazione dell’art. 22, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale in riferimento alle modalità di attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici.

Con una nota congiunta del 10 aprile 2018 il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha chiarito i dubbi intrepretativi circa gli effetti che potrebbe avere nella disciplina del PAT la modifica dell’art. 22, comma 2, c.a.d., in seguito al d.lgs. n. 217/17 . In particolare il Segretariato detta alcune precisazioni in riferimento all’attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici in assenza dell’indicazione delle modalità operative. Modalità di attestazione di conformità. Nella specie la nuova formulazione del citato articolo elimina l’inciso mediante dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata , detta cancellazione, secondo le Rappresentanze in seno al tavolo tecnico sul PAT presso il Segretariato generale, non elimina tout court il potere di asseverazione bensì la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga unicamente mediate tali modalità . In ragione di ciò, anche in relazione alle regole tecniche previste dal d.p.c.m. del 13 novembre 2014 ed in riferimento all’emanazione delle nuove Linee Guida ex art. 71 c.a.d., l’asseverazione nell’ambito del PAT può avvenire sia sul medesimo file o in distinto documento sottoscritto con firma digitale, come previsto dal Regolamento di cui al d.p.c.m. n. 40/2016.

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