Notifica ad un indirizzo PEC tratto dall’elenco IPA: se la PA è inadempiente l’errore è scusabile

Il TAR Campania ha riconosciuto l’errore scusabile in caso di notifica effettuata dalla parte ricorrente all’indirizzo PEC di una pubblica amministrazione presente nell’elenco IPA ma non in ReGIndE.

Il caso. Il TAR Napoli si è pronunciato in merito ad un ricorso notificato da parte ricorrente al Comune resistente presso un indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 16-ter, d.l. n. 179/2012 dal d.l. n. 90/2014, non risulta più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi validi ai fini della notifica degli atti. Notifica a un indirizzo PEC tratto dall’elenco IPA è errore scusabile . Il Collegio ritiene che, in ragione dell’operatività relativamente recente delle norme del processo amministrativo telematico , nel caso in esame, può farsi applicazione dell’istituto dell’errore scusabile considerato che diverse amministrazioni pubbliche non hanno ancora ottemperato all’obbligo di comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti. La pubblica amministrazione non può, infatti, trincerarsi, a fronte di un suo inadempimento, dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari per trarne benefici in termini processuali impedendo in tal modo alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche in una simile situazione, secondo il TAR, la parte può ben ritenere che la notifica dell’atto alla p.a. sia possibile presso un indirizzo PEC che la stessa ha comunque fatto inserire in un elenco ufficiale quale quello IPA che, in ogni caso, non appare del tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari in quanto considerato valido, ad esempio, per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo. Il Collegio, pertanto, dispone la rimessione in termini della parte ricorrente. Fonte ilprocessotelematico.it

TAR Campania, sez. VIII, ordinanza 14 febbraio 15 marzo 2018, n. 1653 Presidente Caso Estensore D’Alessandro Fatto e diritto Visto che N. P. ha proposto ricorso per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi su un’istanza volta ad ottenere la repressione degli abusi edilizi consistenti nell’edificazione senza titolo alcuno di diversi manufatti in Bellona, chiedendo altresì l’accertamento della fondatezza della pretesa Rilevato che, come indicato dalla stessa parte ricorrente nella relata di notifica, il ricorso è stato notificato al Comune di Bellona alla PEC protocollo.bellona@asmepec.it, tratta dall’elenco pubblico IPA Atteso che, come da alcuni precedenti giurisprudenziali, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica nel giudizio amministrativo, deve utilizzarsi in via esclusiva l’indirizzo PEC inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, che contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale le pubbliche amministrazioni - di cui all'art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - dotate di autonoma soggettività processuale hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842, T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607, T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287 Considerato che per le notifiche degli atti giudiziari all’amministrazione, in sede di giudizio amministrativo, non è quindi validamente utilizzabile, in alternativa, l’indirizzo risultante dal registro IPA, che non viene menzionato tra i pubblici elenchi validi ai fini della notifica Considerato, infatti, al riguardo che il comma 1-bis dell’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 179 comma aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter, ai sensi del quale secondo l’attuale formulazione ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia Visto che il registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in legge n. 2 del 2009, non viene, quindi, più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti e, più nello specifico, l’elenco l’IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica dell’indicato art. 16-ter ad opera del D.L. n. 90/2014 Rilevato come l’art. 14, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2016, n. 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT preveda espressamente che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Atteso, altresì, che anche in mancanza di iscrizione dell’amministrazione nell’elenco delle PEC tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, è comunque possibile eseguire la notificazione alle amministrazioni degli atti processuali con modalità non telematiche, salvo poi depositare nel fascicolo informatico la copia informatica id est la scansione del documento cartaceo con relativa asseverazione di conformità degli atti relativi alla notificazione, ai sensi dell’articolo , comma 5, d.m. 16 febbraio 2016 numero Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico e dell’art. 14, comma 6, dell’Allegato A del medesimo regolamento Rilevata, tuttavia, l’esistenza di un precedente giurisprudenziale che, in caso di notifica a un indirizzo PEC differente da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, ha fatto applicazione dell’istituto dell’errore scusabile rimettendo in termini il ricorrente per la notifica T.A.R. Molise, ord. 13 novembre 2017, n. 420 sia pure in quel caso, a differenza della presente ipotesi, risultava che il ricorso era stato notificato all’Avvocatura dello Stato a un indirizzo PEC indicato dallo stesso sito Internet della medesima avvocatura che però non precisava come lo stesso fosse riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle Amministrazioni pubbliche Atteso come il Collegio ritenga che, in ragione dell’operatività relativamente recente delle norme del processo amministrativo telematico, possa farsi applicazione dello stesso istituto, stante la circostanza che diverse amministrazioni pubbliche non hanno ottemperato all’obbligo - loro imposto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 - di comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati Rilevato che, a fronte di ciò, l’Amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento, legati alla necessità che la stessa si conformi a un canone di leale comportamento, non può trincerarsi - a fronte di un suo inadempimento - dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche al contempo, in una simile situazione, la parte può ben ritenere in buona fede, per quanto erroneamente, che la notifica dell’atto all’Amministrazione sia possibile su un indirizzo PEC che la stessa ha comunque fatto inserire in un elenco ufficiale, quale quello IPA, così rendendone di fatto possibile la ricezione, sia pure a un indirizzo diverso da quello contemplato dalla normativa ai fini della notifica degli atti a valenza giudiziaria Rilevato sul punto che un principio analogo appare essere stato affermato, sia pure come obiter dictum, anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744, secondo la quale dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata Considerato, inoltre, che seppure in un contesto normativo certamente diverso quale quello del processo civile telematico, disciplinato da norme autonome sul punto, si ravvisa un precedente, quale l’ordinanza del Trib. Milano, sez. V, ord., 8 dicembre 2016, che ha dichiarato la validità della notifica effettuata all’indirizzo PEC presente non sul registro tenuto presso il Ministero ma nel registro IPA, nell’assunto che si presenta inammissibile che mentre il privato, quando indica una casella PEC, deve tenersi responsabile di quella domiciliazione informatica, il pubblico sarebbe libero di aprirne una da indicare nel registro comunicato al Ministero della Giustizia e indicarne altre a differenti fini, creando confusione, quindi difficoltà, alla controparte che debba notificare l’atto Preso atto, al tempo stesso, dell’esistenza di una pronuncia T.A.R Lombardia, Milano, Sez. III, ord. 14 dicembre 2017, n. 2381 secondo cui è nulla la notifica del ricorso effettuata all’Amministrazione in forma cartacea anziché telematica, in quanto contrastante con il disposto di cui all’art. 14 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, e considerato che tale interpretazione della normativa sulla notifica, seppure del tutto isolata in giurisprudenza, può essere ritenuta espressione di una possibile diversa chiave ermeneutica o, quantomeno, di un’incertezza sull’ammissibilità e sui termini della notifica cartacea alla P.A. , che può avere indotto il ricorrente, in questa prima fase di applicazione delle disposizioni sul processo amministrativo telematico, non avulse da un certo grado di tecnicismo, a cercare comunque un indirizzo PEC ufficiale cui notificare il ricorso, così giustificando l’errore commesso nella circostanza Atteso che, in ogni caso, l’indirizzo PEC contenuto nell’indice IPA non appare del tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche, in quanto ad esempio viene considerato valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 163/2013, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo, soprattutto in mancata iscrizione dell’ente nel registro PEC tenuto dal Ministero della Giustizia Ritenuto, conclusivamente, che la parte ricorrente sia incorsa, nella notificazione dell’atto introduttivo al Comune di Bellona, in un errore scusabile ex art. 37 cod.proc.amm., con conseguente necessità di rimessione in termini della parte ai fini del rinnovo della notifica. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Ottava , rimette in termini la parte ricorrente per la notificazione del ricorso introduttivo al Comune di Bellona e, per l’effetto, ordina che essa provveda all’anzidetta notificazione entro il termine perentorio di 30 trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, nonché al deposito della copia notificata del ricorso nel successivo termine di giorni 15 quindici dall’avvenuta notificazione.