Parere dell'Ufficio studi su varie questioni inerenti il domicilio digitale

L’Ufficio Studi del Consiglio di Stato si è espresso a proposito delle recenti novità normative in tema di domicilio digitale. La richiesta è stata formulata dalla Segreteria generale, in relazione ai numerosi dubbi emersi sulla questione. E ciò, anche in considerazione dei chiarimenti richiesti dall'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti.

Nello specifico, la questione posta è se per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico, trova ora applicazione esclusivamente il domicilio digitale, di cui all’art. 16- sexies d.l. numero 179/2012, analogamente a quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione in relazione al Processo Civile Telematico PCT o se, invece, accanto al domicilio digitale, abbia ancora rilievo nel processo amministrativo telematico e in quali termini l’elezione del domicilio fisico. Dopo aver effettuato la ricognizione delle fonti, ovvero il Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs. numero 82/2005, l’Ufficio studi ha considerato che la notificazione per via telematica degli atti processuali rimane per i difensori, comunque, pur sempre facoltativa, secondo l’espressa previsione dell’art. 14 d.p.c.m. numero 40/2016, confermativa di quanto disposto, a livello di fonte primaria, dalla l. numero 53/1994, circostanza che probabilmente, di per sé sola, condurrebbe ad escludere che il domicilio fisico abbia perso del tutto rilevanza nel nuovo assetto processuale, in relazione alle notificazioni da eseguirsi ad istanza di parte e, particolarmente, con riguardo alla fase introduttiva del giudizio sia di primo che di secondo grado. Domicilio digitale. A proposito dell’orientamento della la Corte di Cassazione, si è evidenziata la irrilevanza dell’omessa indicazione del domicilio digitale nonché, conseguentemente, anche l’erronea indicazione del domicilio digitale , potendo questo essere agevolmente rinvenuto mediante la consultazione dei pubblici registri, fermo restando che l’art. 82 r.d. numero 37/1934 ha conservato un ambito applicativo del tutto residuale, circoscrivendone l’operatività al caso in cui, per ragioni imputabili al destinatario - il quale abbia però anche omesso di eleggere il domicilio fisico nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale pende la lite - non sia utilizzabile la PEC costituente ex lege il domicilio eletto del difensore. Si è precisato tuttavia, che la Corte di Cassazione è intervenuta nell’ambito di un sistema processuale - il PCT - che si caratterizza anche per la gestione interna ad opera del Ministero della Giustizia di uno dei pubblici registri il RegIndE , nei quali sono elencate e via via aggiornate le PEC dei professionisti che operano in quel sistema, circostanza che ne assicura verosimilmente la piena accessibilità da parte dei vari soggetti che interagiscono nella vicenda processuale. In sostanza e conclusione, le indicazioni fornite a proposito delle questioni poste sono state le seguenti a il domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC del difensore contenuto nei pubblici registri, costituisce domicilio eletto ex lege , ma, in ambito PAT, dovrebbe affermarsi l’onere del difensore di indicare tale indirizzo PEC e di comunicarne le successive variazioni, salvo che il PAT, dal punto di vista tecnico, non sia o fino a quando il PAT non sarà in grado di assicurare alle parti e alle segreterie degli uffici giudiziari la piena accessibilità anche in chiave di aggiornamento ai pubblici registri b è ammissibile ed è giuridicamente rilevante, anche nel nuovo assetto normativo, l’elezione di domicilio fisico in aggiunta al domicilio digitale e, nel solo caso in cui la PEC indicata come domicilio digitale non sia utilizzabile per causa imputabile al destinatario e il domicilio fisico sia stato eletto in un comune diverso da quello dove ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite, può procedersi alle notificazioni presso la segreteria di detto ufficio artt. 16- sexies d.l. numero 179/2012, 82 r.d. numero 37/1934, la cui applicabilità al processo amministrativo potrebbe ipotizzarsi come norma di chiusura, in considerazione della perdurante rilevanza del domicilio fisico c per quanto detto innanzi, è opportuno prevedere nel modulo deposito ricorso come domicilio eletto la PEC RegIndE se è questo il registro pubblico prescelto come registro di riferimento in ambito PAT d è opportuno che, almeno nella prima fase di applicazione della disciplina, opportunamente individuata dal Segretariato indicativamente, il primo anno di operatività del nuovo art. 25 le segreterie inviino comunicazioni di cortesia, con le quali, in caso di elezione di domicilio fisico in un comune diverso da quello ove ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite e ciò nella prospettata applicazione dall’art. 82 r.d. numero 37/1934 , venga evidenziato al difensore che il domicilio eletto corrisponde alla PEC indicata nei propri atti difensivi e, qualora questa non sia operativa per causa imputabile al destinatario, si procederà alle notificazioni degli atti processuali mediante deposito in segreteria e è necessario adeguare il data base di SIGA alla nuova disciplina in tema di domicilio digitale f nei modelli dei provvedimenti della Scrivania del Magistrato va indicato il domicilio digitale come domicilio eletto e, se esistente, va indicato in aggiunta anche il domicilio fisico. g nel nuovo assetto normativo, la sola indicazione del domicilio digitale può essere considerata sufficiente, essendo il domicilio digitale il domicilio eletto ex lege in tale evenienza, in caso di mancato funzionamento della PEC indicata, per causa imputabile al destinatario, si procederà alle notificazioni mediante deposito dell’atto presso la segreteria dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 16- sexies d.l. numero 179/2012 la parte ha, perciò, l’onere di indicare eventuali modifiche della PEC indicata come domicilio digitale, all’atto della costituzione onere che potrebbe essere escluso, solo nel caso in cui il PAT, inteso come sistema operativo, sia in grado di assicurare la piena e costante accessibilità delle parti e delle segreterie ai pubblici registri e ai loro aggiornamenti h – i non vi è, perciò, obbligo di eleggere un domicilio fisico nel caso di omessa indicazione sia del domicilio digitale o di mancato funzionamento della PEC , sia del domicilio fisico nel Comune ove ha sede l’ufficio giudiziario nella prospettata applicazione dell’art. 82 r.d. numero 37/1934, come norma di chiusura del sistema , si procederà alle notificazioni mediante deposito dell’atto presso la segreteria dell’ufficio giudiziario, previo invio alla parte di una comunicazione di cortesia, salvo che il PAT, dal punto di vista tecnico, non sia o fino a quando il PAT non sarà in grado di assicurare alle parti e alle segreterie degli uffici giudiziari la piena accessibilità ai pubblici registri l nel caso di preesistente elezione di domicilio presso la Segreteria dell’ufficio giudiziario o di preesistente domiciliazione ex lege presso la Segreteria, è opportuno l’invio di una comunicazione di cortesia che inviti la parte a indicare il proprio domicilio digitale, con l’avviso che, in mancanza di tale indicazione, le notificazioni avranno luogo mediante deposito degli atti in segreteria.

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