Notifica ad una P.A. presso un indirizzo PEC non inserito nel registro del Ministero: l’errore è scusabile?

È possibile rimettere in termini la parte ricorrente se notifica il ricorso all’Avvocatura di Stato presso un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel registro del Ministero?

Il caso. Rilevata da parte del Collegio la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso, notificato ad un indirizzo PEC non inserito nel registro del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini, invocando l’errore scusabile poiché l’indirizzo PEC utilizzato risultava sia dal sito internet dell’Avvocatura notificata sia da altre sentenze del medesimo TAR in cui l’Amministrazione si era ritualmente costituita. Errore scusabile se la P.A. non indica la PEC per la notifica degli atti giudiziari. Il Collegio ricorda il rigoroso orientamento di merito da ultimo, TAR Catania, sentenza n. 2401/17, depositata il 13 ottobre relativo all’errore nell’indicazione dell’indirizzo PEC, secondo il quale è da escludersi la possibilità di rimessione in termini in quanto la legge impone di notificare all’Avvocatura dello Stato gli atti relativi ai giudizi in cui è parte un’Amministrazione presso gli indirizzi PEC contenuti nell’apposito elenco formato dal Ministero della Giustizia. Tuttavia, a giudizio del TAR, deve tenersi conto delle peculiarità del caso di specie il sito dell’Avvocatura di Stato, infatti, indica come indirizzo PEC quello utilizzato da parte ricorrente, senza però precisare che esso doveva ritenersi riferito unicamente all’invio delle comunicazioni diverse dalla notifica degli atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle P.A La mera indicazione dell’indirizzo PEC dell’Avvocatura, in assenza di specifiche indicazioni, appare quindi idonea a ingenerare nei terzi un affidamento incolpevole in ordine alla circostanza che tale indirizzo sia anche quello utilizzabile per le notifiche giudiziali, non rilevando, a parere del Collegio, la precisazione presente sul sito per la quale l’indirizzo PEC sia riferito ad una generica attività istituzionale . Il TAR ravvisa, pertanto, la sussistenza di un errore scusabile e dispone la rimessione in termini per la notifica del ricorso introduttivo. Fonte ilprocessotelematico.it

TAR Molise, sez. I, ordinanza 8 novembre 13 novembre 2017, n. 420 Presidente Silvestri Estensore De Falco Fatto e diritto Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. K. M. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dettagliato in epigrafe con cui la Prefettura di Isernia ha disposto la revoca delle misure di accoglienza disposte in suo favore per non aver ottemperato, unitamente ad altri 22 richiedenti Asilo, al provvedimento con cui la medesima Prefettura ne aveva disposto il trasferimento presso il CAT di Isernia. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Alla Camera di Consiglio dell’8 novembre 2017 il Collegio ha comunicato alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso consistente nel difetto di notifica del ricorso introduttivo per essere stato notificato all’indirizzo PEC campobasso@mailcert.avvocaturastato.it che non corrisponde all’indirizzo presso il quale devono, invece, essere notificati all’Avvocatura dello Distrettuale dello Stato di Campobasso gli atti giudiziari ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it . Parte ricorrente ha ammesso che l’indirizzo PEC presso il quale ha eseguito la notifica non sarebbe quello corretto, ma ha chiesto di essere rimessa in termini invocando l’errore scusabile in cui sarebbe incorsa, atteso che l’indirizzo PEC utilizzato era comunque risultante dal sito dell’Avvocatura ed inoltre lo stesso indirizzo risulterebbe da sentenze di questo stesso Tribunale nelle quali, invece, l’Amministrazione si era ritualmente costituita. Il Collegio ritiene di accogliere l’istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente. Occorre premettere che ai sensi dell’art. 14, co. 2, del DM 16 febbraio 2016, n. 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 . Resta pertanto ferma la regola che impone di notificare all’Avvocatura dello Stato gli atti relativi a giudizi di cui è parte un’Amministrazione dello Stato, ma la notifica deve essere eseguita presso gli indirizzi risultanti dall’elenco formato dal Ministero della Giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, nonché dagli avvocati in tale elenco devono peraltro essere inseriti anche gli indirizzi PEC relativi alle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 . Ciò premesso sul piano normativo, il Collegio non ignora il rigoroso orientamento assunto sul punto dalla giurisprudenza di merito in ordine all’errore nell’indicazione dell’indirizzo PEC in cui è stata esclusa la possibilità di rimessione in termini sul presupposto che la legge individua univocamente, come visto, l’elenco formato presso il Ministero della Giustizia cfr. da ultimo TAR Catania, 13 ottobre 2017, n. 2401 che richiama TAR Basilicata n. 607/2017 . Pur condividendo le esigenze di certezza sottese a tale impostazione, il Collegio non può non considerare le peculiarità del caso di specie in cui il sito Internet dell’Avvocatura dello Stato indica come indirizzo PEC quello utilizzato da parte ricorrente, senza tuttavia precisare che esso doveva ritenersi riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle Amministrazioni pubbliche. La precisazione presente sul sito per la quale l’indirizzo PEC sia riferito all’attività istituzionale , non vale a chiarire in modo univoco che esso non fosse da considerarsi utile ai fini delle notifiche degli atti processuali attività istituzionale è anche quella tipica consistente nella rappresentanza giudiziale , di modo che la mera indicazione dell’indirizzo PEC dell’Avvocatura, in assenza della precisazione che esso non è valido ai fini delle notifiche degli atti processuali, appare idonea ad ingenerare nei terzi un affidamento incolpevole in ordine alla circostanza che tale indirizzo sia anche quello utilizzabile per le notifiche giudiziali. Né può ritenersi che il sito web dell’Amministrazione costituisca una fonte sulla quale le parti non possono riporre affidamento, atteso che ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante norme in materia di accesso civico e trasparenza Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 . Ne consegue che le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di controllare che le informazioni presenti sul proprio sito web, oltre che vere, siano anche non suscettibili di essere male interpretate dai potenziali visitatori. La scusabilità dell’errore in cui è incorsa parte ricorrente risulta vieppiù avvalorata dal fatto che nella specie risultano varie pronunce rese da questo Tribunale, aventi ad oggetto proprio impugnazioni di provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza, in cui l’Amministrazione intimata Ministero dell’Interno si era effettivamente costituita per il tramite dell’Avvocatura nonostante la notifica del ricorso introduttivo fosse stata eseguita all’indirizzo PEC erroneamente indicato nell’odierno giudizio, con la conseguenza che anche lo studio di quelle pronunce può ragionevolmente aver rafforzato, nella parte ricorrente che ne ha preso cognizione, il convincimento che l’indirizzo PEC risultante dal sito fosse quello corretto, ritenendo a questo punto verosimilmente ultroneo il controllo diretto dell’elenco formato presso il Ministero della Giustizia di cui al citato d.l. n. 179/2012. Peraltro, il legittimo mutamento della strategia processuale dell’Avvocatura dello Stato, che ha deciso di non costituirsi più nei giudizi in cui venga eseguita la notifica del ricorso introduttivo presso l’indirizzo PEC relativo ad attività diverse dalla rappresentanza processuale, non può produrre fin da subito le gravi conseguenze connesse all’invalidità della notifica stessa, pena la violazione del principio di lealtà processuale, quanto meno fino a quando non venga modificato il sito web dell’Avvocatura medesima in modo da rendere chiaro a tutti gli utenti che l’indirizzo PEC impiegato dalla parte ricorrente nell’odierno giudizio non è utilizzabile per la notifica degli atti processuali a cui è, invece, destinato un altro indirizzo PEC. Deve pertanto ravvisarsi la sussistenza di un errore scusabile e, conseguentemente, si assegna a parte ricorrente il termine di giorni 20 per la rinotifica del ricorso introduttivo e si fissa la camera di consiglio alla data di cui in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise Sezione Prima , dispone la rimessione in termini per la notifica del ricorso introduttivo assegnando a parte ricorrente il termine di venti 20 giorni per provvedere all’incombente. Fissa la camera di consiglio del 10 gennaio 2018.