Notifica cartacea nel processo amministrativo telematico? Si può, lo dicono gli avvocati amministrativisti

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio di Stato il documento elaborato congiuntamente da CNF, Avvocatura di Stato, Avvocature pubbliche e dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative degli Avvocati amministrativisti UNAA e SIAA relativo alle modalità di esecuzione della notifica cartacea nel processo amministrativo telematico.

Fornire indicazioni sulle modalità di notifica cartacea nel processo amministrativo telematico. Questa la proposta stilata da CNF, Avvocatura di Stato, Avvocature pubbliche e dalle Avvocati amministrativisti UNAA e SIAA nel documento approvato il 28 aprile scorso dal Consiglio di Stato e pubblicato sul sito istituzionale della giustizia amministrativa. Notifica cartacea nel PAT. Premettendo che la prima fase di applicazione del PAT ha mostrato rilevanti difficoltà nelle prassi e negli adempimenti relativi alla notifica non telematica e che, anche dopo l’entrata in vigore del PAT, la notifica cartacea resta necessaria nei casi in cui il destinatario sia una persona fisica o un’Amministrazione il cui indirizzo PEC non risulti nei pubblici elenchi, l’avvocatura specialistica ha sottolineato gli orientamenti che hanno preso piede nella pratica quotidiana. Da un lato, secondo il combinato disposto degli artt. 9, 14 d.P.C.M. n. 40/2016 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT 136- bis e – ter c.p.a., l’unico originale dell’atto da notificare risulterebbe quello costituito dal documento redatto in formato digitale con sottoscrizione digitale. Dall’altro, è stato sostenuto che, pur essendo la redazione digitale e la sottoscrizione con firma digitale dell’atto di parte requisiti funzionali al solo deposito o alla notifica telematica, resta possibile, ai fini della notifica cartacea, la formazione di un distinto originale analogico. L’avvocatura condivide dunque l’opinione per cui entrambe le modalità seguite nella pratica possano essere efficaci nell’ottica del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., qui consistente nel portare l’atto difensivo, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, con certezza sulla paternità, sulla data di sottoscrizione e di trasmissione dell’atto stesso, senza che, dunque, possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa e nel pieno rispetto del contraddittorio . In conclusione, come afferma anche la giurisprudenza amministrativa Cons. Stato n. 1541/17 e di legittimità Cass. SS.UU. n. 7665/16 deve ritenersi esclusa la possibilità di sollevare eccezioni d’ufficio o comunque, pure su istanza di parte, dare rilievo a qualsivoglia eccezione afferente o meno alle regole PAT laddove l’atto, come nella specie, abbia raggiunto comunque il suo scopo .

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