L’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti critica la posizione giurisprudenziale espressa sull’obbligo di depositare in giudizio almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.
Le due ordinanze incriminate”. Due ordinanze del Consiglio di Stato Sez. VI sono sotto critica la n. 880 e la n. 919 del 3 marzo 2017, con le quali si è affermato che il deposito della copia cartacea d’obbligo da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni a ritroso dall’udienza camerale, con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata l’udienza . Inoltre si è individuato, in via giurisprudenziale, un termine per il deposito della copia d’obbligo. La posizione dell’UNAA. Avverso queste posizioni, l’UNAA esprime la sua più viva contrarietà . Infatti, la disposizione di cui all’art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016 non prevede alcun tipo di sanzione per l’ipotesi di mancata o tardiva produzione della copia cartacea . Per altro, l’unica condizione di procedibilità prevista dal codice è la produzione di un’istanza di fissazione dell’udienza di merito ex artt. 55, comma 4 e 71, comma 1, c.p.a. . Non possono essere aggiunte per via interpretativa ulteriori condizioni extralegali , dice l’Unione. Una volta che il ricorso sia stato incardinato con il deposito telematico, l’assenza della copia cartacea non può avere effetti sull’obbligo di decidere sull’istanza cautelare e sul ricorso la violazione di un precetto neppure sanzionato dalla legge non può comportare il blocco dell’esercizio della funzione giurisdizionale .