UNAA: il mancato deposito della copia cartacea non può bloccare il processo telematico

L’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti critica la posizione giurisprudenziale espressa sull’obbligo di depositare in giudizio almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.

Le due ordinanze incriminate”. Due ordinanze del Consiglio di Stato Sez. VI sono sotto critica la n. 880 e la n. 919 del 3 marzo 2017, con le quali si è affermato che il deposito della copia cartacea d’obbligo da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni a ritroso dall’udienza camerale, con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata l’udienza . Inoltre si è individuato, in via giurisprudenziale, un termine per il deposito della copia d’obbligo. La posizione dell’UNAA. Avverso queste posizioni, l’UNAA esprime la sua più viva contrarietà . Infatti, la disposizione di cui all’art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016 non prevede alcun tipo di sanzione per l’ipotesi di mancata o tardiva produzione della copia cartacea . Per altro, l’unica condizione di procedibilità prevista dal codice è la produzione di un’istanza di fissazione dell’udienza di merito ex artt. 55, comma 4 e 71, comma 1, c.p.a. . Non possono essere aggiunte per via interpretativa ulteriori condizioni extralegali , dice l’Unione. Una volta che il ricorso sia stato incardinato con il deposito telematico, l’assenza della copia cartacea non può avere effetti sull’obbligo di decidere sull’istanza cautelare e sul ricorso la violazione di un precetto neppure sanzionato dalla legge non può comportare il blocco dell’esercizio della funzione giurisdizionale .