Alcune indicazioni del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa sul deposito telematico

Pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale Forense la circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 27 gennaio 2017 avente ad oggetto adempimenti connessi al PAT.

Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con la circolare del 27 gennaio 2017, rivolta agli organismi di rappresentanza degli avvocati, ha svolto alcune riflessioni in merito agli adempimenti connessi all’avvio del processo amministrativo telematico. In particolare, il Segretario ricorda che, poiché dal 1 gennaio 2017 tutti i depositi devono essere effettuati digitalmente, non è più possibile ricorrere alla prassi di depositare in udienza camerale o pubblica l’atto di costituzione in giudizio o la delega ricevuta dal dominus della causa a presenziare all’udienza stessa. Tali incombenze devono essere svolte prima dell’udienza o, nel caso in cui ciò non sia possibile, l’avvocato deve presentarsi con apposito supporto informatico contenente l’atto nativo digitale, in modo da consentirne l’immediata acquisizione al sistema informatico. Si richiede, inoltre, piena collaborazione in merito al rispetto dell’art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, il quale prescrive che, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2017 e il 1 gennaio 2018, per ogni ricorso di primo e secondo grado depositato telematicamente, deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso stesso e degli scritti difensivi con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Sarebbe, comunque, auspicabile il deposito di due copie cartacee. Tale deposito può avvenire anche a mezzo posta nello stesso periodo in cui si trasmette lo scritto difensivo con modalità telematiche. Fonte www.ilprocessotelematico.it

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