Processo amministrativo telematico: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le regole tecniche

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2016, n. 67 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico.

Regole tecniche applicate a partire dall’1 luglio 2016. Le disposizioni del regolamento, che apportano alcune modifiche allo schema originale anche in base al parere fornito dal Consiglio di Stato il 20 gennaio 2016, verranno applicate a partire dall’1 luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico. La struttura nel dettaglio. I primi articoli Capo I e II sono dedicati alle definizioni generali e alla disciplina del sistema informativo della giustizia amministrativa SIGA , definendone organizzazione e compiti. Negli articoli che compongono il Capo III troviamo l’analitica trattazione del processo amministrativo telematico, in particolare è disciplinato - il fascicolo informatico che costituisce il fascicolo d’ufficio contenente tutte le informazioni e i dati ad esso relativi, nonché tutti gli atti, i documenti, sia delle parti che dei loro difensori, nonché i provvedimenti dei dei giudici e dei loro ausiliari, tutti in formato digitale - il Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari a cui possono avere accesso tutti gli utenti abilitati al SIGA - la Scrivania del magistrato utilizzata da i magistrati per la redazione e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali, in formato PDF e sottoscritti con firma digitale la Procura alle liti, che può essere rilasciata sia su supporto cartaceo che digitale, purché il difensore in entrambi i casi ne certifichi l’autenticità della sottoscrizione apponendovi la firma digitale - gli atti delle partiti e degli ausiliari dei giudice, che devono essere redatti con modalità informatiche salvo diverse espresse previsioni e depositati obbligatoriamente via PEC salvo espresse eccezioni come il mancato funzionamento del sistema informatico . Il deposito risulta essere tempestivo solo se entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la RAC - le Comunicazioni di segreteria, che vengono effettuate esclusivamente per via telematica agli indirizzi PEC risultati da pubblici elenchi, quando dirette a soggetti tenuti a munirsi di un indirizzo PEC per la PA all’indirizzo dedicato, e per i soggetti non obbligati a munirsi di PEC, alla segreteria dell’ufficio giudiziario presso cui pende il ricorso - le Notificazioni per via telematica, che vengono effettuate agli indirizzi presenti nei pubblici elenchi, con potere dell’avvocato di attestare la conformità all’originale quando l’atto è cartaceo - la richiesta copie di atti e documenti del fascicolo processuale, che si effettua alla segreteria dell’ufficio giudiziario presso cui è incardinato il ricorso. Al via la fase di sperimentazione presso TAR e Consiglio di Stato. A partire dall’entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2016, si procederà all’attuazione delle regole tecniche in via sperimentale presso i TAR, il Consiglio di Stato e Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Giustizia Amministrativa che potranno valersi di modalità di simulazione e della redazione di protocolli funzionali alla graduale verifica del Sistema. La predisposizione dei mezzi e la formazione del personale sarà curata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. Qualora la sperimentazione interessi la generalità dei ricorsi da presentarsi in specifiche sedi e la definizione delle modalità e della data di avvio nei singoli Uffici Giudiziari, sarà necessario darne avviso tramite provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. Durante questa fase, comunque, continueranno ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali. Fonte www.ilprocessotelematico.it

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