Informatizzazione del processo amministrativo, istruzioni per l’uso

In questi giorni è stato trasmesso, allo scopo di ottenere il loro parere, alle rappresentanze di professionisti uno schema di regolamento contenente nel dettaglio le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, al fine di incrementare l’efficienza della giustizia amministrativa.

In questi giorni la Presidenza del Consiglio Dipartimento per gli affari giuridici e legali ha trasmesso all’Avvocato Generale dello Stato, al CNF, alla Fondazione italiana per l’innovazione forense, all’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti, alla Società italiana degli avvocati amministrativisti e all’Associazione avvocati amministrativisti Sicilia orientale uno schema di decreto relativo al Regolamento recante le regole tecnico – operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico . Incremento dell’efficienza della giustizia amministrativa. Il provvedimento è volto a dare attuazione all’allegato 2, articolo 13, comma 2 del codice del processo amministrativo e fornisce supporto al progetto di informatizzazione di cui all’articolo 136, comma 2 bis , d.lgs. n. 104/10 c.p.a., in virtù del quale Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale . Il regolamento si inserisce dunque nel quadro di una generale omogeneizzazione della giustizia digitale, allo scopo di incrementare l’efficienza della giustizia amministrativa, sfruttando al massimo le potenzialità della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza delle attività informatiche e di tutela dei dati sensibili. Struttura e contenuto del provvedimento. Il regolamento è composto da 21 articoli suddivisi in tre capi. Il primo capo articolo 1 e 2 contiene disposizioni di carattere generale, con la definizione dei termini impiegati e l’ambito di applicazione del provvedimento. Il secondo capo articolo 3 e 4 riguarda il Sistema informativo della giustizia amministrativa SIGA , individuando il responsabile del SIGA e definendo le attività che devono essere svolte dal Sistema, volte a trattare con modalità informatiche tutte le fasi che caratterizzano le fasi del processo amministrativo in ciascun grado formazione e tenuta del fascicolo informatico, tenuta dei registri informatizzati, consultazione del fascicolo, estrazione di copie da parte dei soggetti legittimati, pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali e goni altra attività pertinente. Il terzo capo articolo 5 -21 è il più vasto, poiché si articola in 17 articoli e disciplina nel dettaglio i compiti del SIGA enumerati all’articolo 4. Le specifiche tecniche per l’esecuzione del presente provvedimento sono disciplinate nell’allegato al documento, che si compone di 18 articoli. Per controllare lo stato di attuazione del processo amministrativo telematico, l’articolo 20 prevede che con cadenza semestrale il responsabile del SIGA debba trasmettere alla Presidenza del Consiglio una relazione, che consentirà un regolare monitoraggio delle problematiche processuali, tecniche e organizzative che potranno in futuro sorgere e di conseguenza un efficace e tempestivo intervento. L’articolo 21 prevede che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicheranno ai giudizi di primo e di secondo grado a partire dal 1° gennaio 2016, mentre varranno le disposizioni previgenti per i procedimenti anteriormente introdotti con modalità non informatizzate.

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