L’avvocato di fiducia non può partecipare all’udienza su Teams? La sua sostituzione ne determina la nullità

Laddove il difensore di fiducia abbia consentito allo svolgimento dell'udienza via Teams ma non vi abbia poi potuto prendere parte, la nomina di un difensore d'ufficio, quale suo sostituto, costituisce un'ipotesi di nullità.

Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 21891/21, depositata il 3 giugno. Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di un imputato per la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’accusato ricorre quindi in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell’art. 606, lett. c c.p.p. in relazione agli artt. 71- bis ord. pen., 127 e 666, comma 4 c.p.p., 178 lett. c e 179 c.p.p., in quanto il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente definito il procedimento nominando un difensore d’ufficio , senza però sentire ” il suo difensore di fiducia . Quest’ultimo, dopo aver acconsentito alla celebrazione dell’ udienza sulla piattaforma Teams , non aveva potuto partecipare. Il ricorso è fondato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in caso di omesso avviso dell’ udienza al difensore di fiducia , esso integra una nullità e ciò perché sia nel procedimento di esecuzione che in quello di sorveglianza, entrambi regolati dagli artt. 666 e 678 c.p.p., la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria, con la conseguenza che l’eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d’ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c e 179 c.p.p. Cass. n. 24630/2015, n. 20449/2014 e n. 43095/2011 . La Corte inoltre ha sottolineato che per la stessa ragione nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell’ udienza camerale , non contenendo l’indicazione della data della nuova udienza, comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima non solo all’interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, e ciò sia quando il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato sia quando sia stato ordinato per qualunque altra causa Cass. n. 43854/2019 e n. 36734/2014 e che nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche a partecipazione necessaria, debba comunque trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore , anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza, purchè documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria Cass. n. 20020/2020, n. 28203/2020 e n. 34100/2019 . Nel caso di specie, l’ udienza da remoto di fronte al Tribunale non si era svolta con la presenza a distanza” del difensore di fiducia , sostituito ingiustificatamente dallo stesso Tribunale in assenza delle ipotesi tassative previste dall’art. 97 c.p.p Per questi motivi il Collegio annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 aprile – 3 giugno 2021, n. 21891 Presidente Siani – Relatore Aliffi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha rigettato l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da D.M.D. . 2. Avverso l’ordinanza ricorre il D.M. , per il tramite del difensore di fiducia avv. Massimo Lauro, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. c , c.p.p., in relazione agli artt. 71 bis Ord. pen., art. 127 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 4, art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p Il Tribunale di sorveglianza aveva definito il procedimento provvedendo a nominargli all’udienza di trattazione un difensore di ufficio senza, quindi, sentire il suo difensore di fiducia nonostante lo stesso, dopo avere acconsentito alla celebrazione dell’udienza a mezzo piattaforma Teams ed essersi uniformato alle indicazioni fornite dal Collegio giudicante, non avesse potuto parteciparvi e svolgere l’attività difensionale. 2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale, oltre ad incorrere errori nell’indicazione dei titoli in esecuzione e del tipo di misura richiesta nonché nell’attestazione relativa alla partecipazione del difensore di fiducia all’udienza, ha travisato le informazioni fornite dai Carabinieri di Mentana sulle vicende giudiziarie di cui è stato protagonista e sulla frequentazione di persone pregiudicate. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. 2. Nell’esaminare i casi di omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso integra una nullità e ciò perché sia nel procedimento di esecuzione che in quello di sorveglianza, entrambi regolati dagli artt. 666 e 678 c.p.p., la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria, con la conseguenza che l’eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d’ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614 Zambon Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997 . Per la stessa ragione nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell’udienza camerale, non contenendo l’indicazione della data della nuova udienza, comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima non solo all’interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, e ciò sia quando il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato sia quando sia stato ordinato per qualunque altra causa Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327 Sez. 1, n. 36734 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264689 . D’altra parte, che nell’udienza camerale del procedimento di sorveglianza, qualificata dalla partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, debba trovare piena attuazione il principio di effettività del diritto di difesa, che non ammette la possibilità di equiparare la posizione del difensore di fiducia nominato per l’udienza rispetto a quella del difensore sostituto ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, ha trovato definitiva conferma nell’orientamento, prevalso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche a partecipazione necessaria, debba comunque trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all’art. 420-ter c.p.p., comma 5, con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria Sez. 1, n. 20020 del 22/06/2020, Bonelli, Rv. 279637 Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj. Rv. 279725 Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310 . 3. Nel caso in verifica dall’esame degli atti, accessibili nella sede di legittimità in ragione della natura processuale della eccezione difensiva, ed in particolare dal sintetico verbale di udienza che si limita a dare atto della presenza del difensore di ufficio, si evince che l’udienza da remoto dinanzi al Tribunale non si era svolta con la presenza a distanza del difensore di fiducia che in precedenza si era attivato per parteciparvi adeguandosi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti presidenziali di fissazione. In tal modo, però, il Tribunale ha ingiustificatamente sostituito il difensore di fiducia in assenza delle ipotesi tassative previste di cui all’art. 97 c.p.p. Ciò ha dato luogo alla dedotta nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p 4. In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta di concessione della detenzione domiciliare fissando nuova udienza nel rispetto dei richiamati principi. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per sorveglianza di Roma.