Inammissibile l’opposizione al decreto penale di condanna via PEC, anche durante il periodo emergenziale

In virtù del principio di tassatività delle forme e avendo l’opposizione al decreto penale di condanna natura di impugnazione, deve essere dichiarata inammissibile l’opposizione presentata dal difensore a mezzo PEC.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12456/21, depositata il 1° aprile. IL GIP del Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di un’imputata e ne dichiarava di conseguenza l’esecutività. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione deducendo, per quanto d’interesse, la tempestività dell’atto in quanto l’opposizione era pervenuta presso la cancelleria del GIP con trasmissione a mezzo PEC da parte del difensore nei termini di 15 giorni dalla notifica. Secondo il ricorso, non essendo la norma tassativa in ordine alle modalità di proposizione dell’atto di opposizione, rileva solo la tempestività dell’atto. La censura risulta inammissibile. Secondo un consolidato orientamento di legittimità l’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e dunque per la sua proposizione sono applicabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p. tra cui la presentazione a mezzo di incaricato e tramite il servizio postale, fermo restando in tal caso la valutazione della tempestività in base all’indicatore temporale della data di invio dell’atto. E’ inoltre pacificamente riconosciuta l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo PEC, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle forme ed essendo la PEC una modalità non prevista dalla legge. Con specifico riferimento al periodo a cui risale la vicenda, la Corte sottolinea che nemmeno le disposizioni speciali dettate in relazione all’ emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno previsto la possibilità di presentare l’impugnazione in parola a mezzo PEC. L’art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 ha infatti previsto tale possibilità solo per i ricorsi civili. La medesima impostazione è stata seguita nel d.l. n. 137/2020 con l’art. 24, comma 4 in relazione al quale è stata riconosciuta l’applicabilità ai solo atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 gennaio – 1 aprile 2021, n. 12456 Presidente Andreazza – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità, per tardiva proposizione, dell’opposizione al decreto penale di condanna emesso il 17 aprile 2019 nei confronti di F.G. , per l’effetto dichiarando esecutivo detto provvedimento. 2. A mezzo del difensore fiduciario, la Signora F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’inosservanza dell’art. 461, comma 4, in relazione agli artt. 157 e 161 c.p.p., per nullità della notifica all’imputata del decreto penale di condanna, avvenuta in data 29 maggio 2020 mediante consegna di copia nelle mani di C.G. , marito convivente, presso gli uffici del Comune di Montauro, luogo di lavoro del medesimo Sig. C. , anziché presso la residenza dell’imputata, ove ella aveva dichiarato domicilio. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’inosservanza dell’art. 461 c.p.p., per essere stata ritenuta inammissibile per tardività l’opposizione al decreto penale di condanna, benché la stessa fosse pervenuta tempestivamente nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari in data 12 giugno 2020, trasmessa dal difensore a mezzo PEC. Osserva la ricorrente che, non essendo la norma tassativa in ordine alle modalità di proposizione dell’atto di opposizione - e non potendo predicarsi l’incondizionata applicazione dell’art. 583 c.p.p., il cui comma 2 sarebbe peraltro incompatibile con la previsione contenuta nell’art. 461 c.p.p., comma 1,- ciò che rileva è l’avvenuta presentazione nel termine di quindici giorni dalla notifica. Quand’anche, poi, volesse sostenersi la tesi dell’applicabilità dell’art. 583 c.p.p., la ricorrente argomenta come il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 Codice dell’Amministrazione Digitale equipari a tutti gli effetti la posta elettronica certificata alla lettera raccomandata - peraltro nella specie comunque spedita in data 16 giugno 2020 - trattandosi di mezzo che presenta standards ben più rigorosi di certezza sulla provenienza, autenticità e tempestività dell’atto trasmesso. Si rileva, inoltre, come tale equiparazione trovi conforto nelle misure organizzative adottate da numerosi uffici giudiziari italiani per fronteggiare la situazione emergenziale legata al rischio di contagio da COVID-19. 4. Con il terzo, subordinato, motivo si lamenta la violazione dell’art. 175 c.p.p. e la totale mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione presentata al g.i.p. immediatamente dopo aver ricevuto, in data 15 giugno 2020, comunicazione via PEC con cui quell’Ufficio giudiziario informava che l’opposizione non poteva essere proposta con tale mezzo di trasmissione. L’ordinanza non aveva esaminato le articolate ragioni allegate nell’istanza circa l’incolpevole inosservanza del termine, conseguenti ad un’errata informazione fornita telefonicamente al difensore dalla cancelleria dell’Ufficio g.i.p. del Tribunale di Catanzaro circa la possibilità di proporre opposizione a decreto penale di condanna a mezzo PEC. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 1.1. Quanto al primo profilo, osserva il Collegio come la ricorrente si limiti ad eccepire la nullità per effettuazione della notificazione in luogo diverso da quelli consentiti senza tuttavia allegare che la lamentata violazione abbia impedito, o ritardato, la conoscenza dell’atto. Va pertanto ribadito che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall’imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell’atto stesso e all’esercizio del diritto di difesa Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci e a., Rv. 273101 Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785 Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629 . 1.2. In secondo luogo, in una vicenda per molti versi analoga al caso di specie, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che la notificazione dell’atto in quel caso si trattava del decreto di citazione a giudizio dell’imputato effettuata a mani di persona convivente in un luogo diverso dal domicilio eletto nella specie il domicilio reale non integra necessariamente un’ipotesi di omissione della notificazione, ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c , soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540 per l’affermazione dello stesso principio in casi analoghi Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, 0., Rv. 274183 Sez. 6, n. 19546 del 03/04/2012, Chiochia e aa., Rv. 252784 Sez. 6, n. 30762 del 14/05/2009, Ottochian e aa., Rv. 244529 Sez. 6, n. 3895 del 04/12/2008, dep. 2009, Alberti e aa., Rv. 242641 . Le stesse Sezioni unite hanno più di recente ribadito che, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità delle ipotesi di sanatoria previste Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 nello stesso senso, Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, Poliku, Rv. 277932 . 1.3. Nel caso di specie è pacifico che l’atto fu consegnato al marito convivente dell’imputata, sicché il fatto che la consegna sia avvenuta sul luogo di lavoro di quest’ultimo - ubicato nel medesimo comune in cui era stato dichiarato il domicilio - piuttosto che presso la residenza familiare non determina un’astratta inidoneità alla conoscenza effettiva dell’atto da parte della destinataria e, in concreto, non ha in alcun modo inciso sull’esercizio del diritto di difesa, posto che viene allegata allo stesso ricorso la nomina fiduciaria, con contestuale procura speciale per procedere all’opposizione al decreto penale, rilasciata al difensore in data 1 giugno 2020, tre giorni dopo la notifica. In sede di opposizione al decreto penale di condanna - atto parimenti allegato al ricorso - l’imputata non ha peraltro eccepito la nullità nè si è doluta della mancata o tardiva consegna dell’atto. Si è pertanto determinata la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 183 c.p.p., lett. a e b , con conseguente manifesta infondatezza della doglianza proposta. 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in forza di un consolidato orientamento, condiviso dal Collegio e rispetto al quale le doglianze proposte non pongono questioni nuove. 2.1. Ed invero, va innanzitutto ribadito che l’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, ma in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestività dell’opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell’atto Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Filice, Rv. 266302 Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng, Rv. 248876 . Ciò posto, questa Corte ha ripetutamente affermato che è inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di Posta Elettronica Certificata, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell’assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D’Angelo, Rv. 272740 Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095 . 2.2. Con riferimento al periodo in cui scadeva il termine per l’opposizione al decreto penale, l’uso della PEC per la proposizione delle impugnazioni non è stato neppure previsto dalle disposizioni speciali adottate in relazione all’emergenza da COVID-19, come pure questa Corte ha già chiarito affermando che nessuna deroga è stata al proposito introdotta dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 11, contenente disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644 conforme, sent. n. 28541/2020 . Lo stesso principio è stato ribadito anche in relazione alla successiva disciplina temporanea, essendosi recentemente affermato che l’impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, contenente disposizioni per contrastare l’emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici Sez. 1, n. 32566 del 3/11/2020, Caprioli, n. m. . Questa interpretazione, tuttavia, non è più sostenibile a seguito della conversione del D.L. n. 137 del 2020 avvenuta ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, ma la nuova previsione non giova alla ricorrente. Ed invero, il D.L. n. 137 del 2020, come modificato in sede di conversione, prevede che, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui al D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici Il successivo comma 6-quinquies - introdotto dalla legge di conversione - prevede espressamente che, alle condizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del medesimo articolo, il deposito a mezzo PEC si applica a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 410 e 461 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, e ai reclami giurisdizionali previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 ed il successivo comma 6-decies prevede che le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e al reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti d’impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4 . Tale disciplina, pertanto, conferma, a contrario, come nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2020 la PEC non fosse utilizzabile per la proposizione di impugnazioni e di opposizioni a decreto penale di condanna. 3. Il terzo motivo è infondato. Con atto del 15 giugno 2020 - allegato al ricorso - il difensore dell’imputata avanzava al G.i.p. del Tribunale di Catanzaro richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale, allegando di aver telefonicamente avuto conferma della possibilità, stante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19, di proporre opposizione a decreto penale di condanna a mezzo PEC da un impiegato amministrativo il cui nome veniva indicato di quello stesso Ufficio e, dopo aver proceduto in tal modo nel termine prescritto, di aver lo stesso giorno 15 giugno sorprendentemente ricevuto comunicazione via PEC dalla cancelleria dell’irricevibilità dell’istanza con tale mezzo proposta. Nel provvedimento qui impugnato, il g.i.p. ha escluso la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 175 c.p.p., richiamando il principio ripetutamente ribadito e condiviso dal Collegio - secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926 Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Costica e a., Rv. 263761 . Reputa dunque il Collegio che la decisione non sia censurabile e che non possano nella specie essere invocate le pronunce, apparentemente di diverso segno, richiamate in ricorso, secondo cui integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla cancelleria, fermo restando l’onere dell’istante di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccari, Rv. 264965 Sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014, G., Rv. 259699 Sez. 5, n. 10796 del 03/02/2010, Giacobazzi e a., Rv. 246368 . Queste decisioni, difatti, si riferiscono a false informazioni afferenti ad un mero dato di fatto da cui incontestabilmente dipende l’applicazione di una regola di diritto, vale a dire il mancato deposito della sentenza con motivazione non contestuale nel termine indicato in dispositivo rispetto all’individuazione del dies a quo del termine fissato per proporre opposizione. Nel caso di specie, per contro, l’errata informazione atterrebbe all’esistenza di un provvedimento organizzativo che, diversamente da quanto disposto dalla legge v. supra, sub § § 2 ss. , avrebbe individuato modalità di presentazione dell’opposizione a decreto penale di condanna non consentite. Benché il ricorrente abbia dimostrato, con l’allegazione al ricorso di provvedimenti organizzativi adottati da altri uffici giudiziari nel periodo dell’emergenza Covid, che ciò sia effettivamente, in qualche caso, accaduto, reputa il Collegio che, stante l’obiettiva incompatibilità con le regole fissate dalla legge, la normale diligenza ed attenzione avrebbe imposto al difensore quantomeno di verificare la fondatezza della anomala informazione ricevuta, ciò che gli avrebbe consentito di accertare che nessuna disposizione in tal senso era stata adottata presso il Tribunale di Catanzaro. In ogni caso, poi, recando l’atto di opposizione la data dell’11 giugno 2020 ed essendo stato trasmesso a mezzo PEC la mattina del successivo giorno 12 quattordicesimo giorno dalla notifica del decreto penale di condanna , la scelta di utilizzare tale mezzo - obiettivamente più comodo, ma dalla legge non consentito - confidando su generiche informazioni telefoniche ricevute da impiegato di cancelleria non può certo integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore rispetto all’inosservanza del termine, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili Sez. 2, Sentenza n. 16066 del 02/04/2015, Costica e a., Rv. 263761 , essendo per contro evidente che sarebbe stato possibile, ed agevole come poi peraltro tardivamente avvenuto il giorno 16 , spedire l’atto d’impugnazione a mezzo posta quello stesso giorno oppure ancora il giorno successivo. 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.