Normativa COVID: inammissibile il ricorso penale per cassazione presentato a mezzo PEC

In tema di impugnazioni penali, la normativa emergenziale COVID non ha previsto una modalità di trasmissione telematica degli atti di impugnazione sicché le forme e le modalità previste dal codice di procedura penale non possono ritenersi derogabili e l’atto di impugnazione presentato a mezzo PEC va dichiarato inammissibile.

Così la Suprema Corte con la sentenza n. 487/21, depositata l’8 gennaio. Il caso. Il detenuto si trovava sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere quale misura aggravata rispetto a quella originaria degli arresti domiciliari, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per tale ragione, il Tribunale di sorveglianza riteneva che le misure alternative invocate non potessero essere concesse. L’indagato, visto il rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza dell’istanza proposta per ottenere una misura alternativa alla custodia cautelare, ha proposto ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata, lamentando che il difensore non aveva partecipato all’udienza di trattazione celebratasi durante il periodo di lockdown. L’udienza si era tenuta, in presenza del difensore d’ufficio, a seguito della richiesta di trattazione espressa dal detenuto, che aveva comunicato il consenso per lo svolgimento dell’udienza a distanza. Tassatività e inderogabilità delle forme previste per le impugnazioni. In materia di impugnazioni penali vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme previste per la presentazione del ricorso, l’inosservanza delle quali determina la sanzione della inammissibilità. La parte privata non può utilizzare la PEC La giurisprudenza consolidata ha stabilito che alla parte privata non è consentito utilizzare la posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici ciò perché l’utilizzo di tale mezzo informatico è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero e per le notificazioni ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria. In tal senso è stato chiarito che la disposizione di attuazione art. 64, comma 5° che consente, in caso di urgenza o quando l’atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, l’esecuzione della comunicazione con il mezzo più celere, incluso quello telematico, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, come è l’impugnazione. in assenza di una norma ad hoc . La giurisprudenza ritiene che, premessa l’equiparazione, ai fini del valore legale, della posta elettronica certificata con la raccomandata postale con ricevuta di ritorno come desumibile dal Codice dell’amministrazione digitale , neppure sia possibile l’inoltro in via telematica di atti di parte nel processo penale, perché sono assenti disposizioni che prevedono questa modalità a differenza di quanto previsto per il processo civile . Siffatta equiparazione non ha diretta applicazione nel processo penale se non nei limiti di quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione . E la normativa COVID? Il Collegio giudicante osserva che neppure la normativa emergenziale ha contemplato una modalità di trasmissione degli atti di impugnazione tramite posta elettronica certificata, limitandosi a prevedere tale possibilità unicamente per i ricorsi civili, sino al 31 luglio 2020 e subordinatamente alla condizione della previa adozione di un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia, finalizzato ad accertare l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. utilizzo della PEC salvo che siano previste specifiche forme dal codice di rito. Infine, neppure le ultime disposizioni emergenziali d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 hanno consentito la trasmissione di un’impugnazione penale a mezzo PEC. Infatti la Corte di Cassazione si è già espressa al riguardo affermando che, in tema di impiego della PEC nel processo penale, la disposizione dell’art. 24 comma 4° d.l. cit., trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogante della norma sia rispetto alle previsioni del codice di rito sia rispetto alla normativa concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici. Inammissibile il ricorso proposto a mezzo PEC. Il ricorso proposto è dunque dichiarato inammissibile, nella perdurante assenza di una norma che consenta tale modalità di trasmissione in via telematica, perché domina il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni. La decisione è precedente il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 c.d. Ristori bis .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 ottobre 2020 – 8 gennaio 2021, n. 487 Presidente Di Tomassi – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava le istanze avanzate da R.A. per ottenere, in via principale, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, di quelle della detenzione domiciliare e della semilibertà.A ragione della decisione, osservava che il detenuto si trovava sottoposto al regime cautelare della custodia in carcere - misura aggravata rispetto a quella originaria degli arresti domiciliari, applicata per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate commessi il omissis - circostanza che comportava l’ineseguibilità delle invocate misure alternative.2. Con l’unico motivo di ricorso proposto dall’interessato, per il tramite del difensore, si deduce violazione di legge in relazione al disposto di cui al D.L. n. 11 del 2020, art. 1, comma 2, lett. g , con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p., lett. c , in quanto il difensore non aveva partecipato all’udienza di trattazione celebratasi il 17.3.2020, che, ai sensi della norma citata, si sarebbe dovuta rinviare d’ufficio a una data successiva al 31 maggio 2020.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, considerato che, nel caso di specie, l’udienza si era tenuta, in presenza del difensore d’ufficio, a seguito della richiesta di trattazione dello stesso detenuto, il quale aveva comunicato il consenso per lo svolgimento dell’udienza a distanza, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proposto attraverso il mezzo non consentito della Posta Elettronica Certificata cd. PEC . 2. Occorre premettere che, in materia di impugnazioni, come noto, vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite per la presentazione del ricorso, disciplinate dagli artt. 582 e 583 c.p.p., disposizioni la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. c , Sez. 1, n. 16356 del 20/3/2015, Piras, Rv. 263321 - 01, in tema di fax Sez. 4, n. 18823 del 30/3/2016, Mandato, Rv. 266931 - 01, in tema di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio proposto a mezzo PEC . 2.1. In ossequio al richiamato principio, è stato costantemente affermato da questa Corte, con riferimento al processo penale in generale, che non è consentito alla parte privata l’uso della Posta Elettronica Certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti nè per il deposito presso gli uffici, poiché l’utilizzo di tale mezzo informatico, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte dall’Autorità giudiziaria Sez. 4, n. 21056 del 23/1/2018, D’Angelo, Rv. 272741 - 01, in materia di opposizione a decreto penale di condanna Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019, P.G. in proc. Vlad, Rv. 277906 - 01, su ricorso per cassazione inviato dalla casella di Posta Elettronica Certificata attribuita al dirigente della Segreteria della Procura generale presso la Corte territoriale a quella assegnata alla Sezione penale del Tribunale di L’Aquila Sez. 1, n. 2020 del 15/11/2019, dep. 2020, Turturo, Rv. 278163 - 01, relativa alla presentazione di motivi aggiunti di ricorso per cassazione a mezzo PEC Sez. 6, n. 55444 del 5/12/2017, C., Rv. 271677 - 01, riguardante, in generale, la proposizione del ricorso per cassazione a mezzo PEC Sez. 5, n. 12949 del 5/3/2020, Torti, Rv. 279072 - 01, in materia di motivi aggiunti trasmessi in via telematica in giudizio di appello Sez. 1, n. 320 del 5/11/2018, dep. 2019, Stojanovic, Rv. 274759 - 01, in materia di istanza di restituzione nel termine per impugnare . È stato, a tal proposito, chiarito che la previsione dell’art. 64 disp. att. c.p.p., comma 5, che consente, in caso di urgenza o quando l’atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale , l’esecuzione della comunicazione col mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 , incluso quello telematico, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, quale l’impugnazione fra le più recenti, Sez. 1, n. 27128 dell’8/9/2020, Magrì, n. m. . Nè a diverse conclusioni può pervenirsi in base alla equiparazione del valore legale della Posta Elettronica Certificata a quello della raccomandata postale con ricevuta di ritorno, desumibile dal disposto esplicito del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48 Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modificazioni, attesa la persistente mancanza nelle disposizioni che regolamentano il processo penale, a differenza di quanto previsto per il processo civile - con riferimento al quale il processo di digitalizzazione può dirsi sostanzialmente concluso -, di una norma che consenta l’inoltro in via telematica degli atti di parte. 2.1.1. Vale la pena di osservare che tale modalità di trasmissione, con specifico riguardo al ricorso per cassazione, non è stata contemplata neppure dalla normativa emanata per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 11-bis, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 24, ha previsto tale possibilità solo per i ricorsi civili, sino al 31 luglio 2020 e subordinatamente alla condizione della previa adozione di un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati D.G.S.I.A. del Ministero della giustizia, finalizzato ad accertare l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Sono stati, pertanto, dichiarati inammissibili anche ricorsi per cassazione proposti a mezzo PEC nel periodo di vigenza delle indicate disposizioni emergenziali Sez. 1, n. 20296 del 25/6/2020, n. m. conformi Sez. 1, nn. 27121, 27122, 27123, 27124, 27125, 27126, 27127 e 27128 dell’8/9/2020, non massimate n. 28088 dell’8/9/2020, n. m. nn. 28540 e 28541 del 15/9/2020, non massimate . 2.1.2. Non è superfluo aggiungere che, nelle more del deposito della presente decisione, è intervenuta una ulteriore significativa pronuncia di questa Prima Sezione penale, n. 32566 del 3/11/2020, P.M. in proc. Caprioli, Rv. 279737 - 01, che ha confermato lo stesso principio anche in seguito all’entrata in vigore del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 In tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo penale, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, in attesa di conversione, contenente disposizioni per contrastare l’emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogante del suddetto comma rispetto sia alle previsioni del codice di procedura penale, sia del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal procuratore generale nell’ambito di giudizio ex art. 311 c.p.p. . È interessante notare che la citata decisione, con riguardo al tema - sopra brevemente accennato - dell’equiparazione introdotta dall’art. 48 del C.A.D. tra raccomandata postale e PEC, ha sottolineato che detta equiparazione non ha diretta applicazione all’uso di tale strumento da parte dei difensori nel processo penale e civile se non nei limiti di quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44, portante Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24 e, in particolare, soltanto a seguito del decreto dirigenziale previsto dall’art. 35 del ridetto regolamento . 2.2. Così brevemente sintetizzato lo stato dell’arte sull’uso della PEC nel processo penale, rimasto immutato anche alla luce delle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, va, in conclusione, ribadito che, in assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto a mezzo di Posta Elettronica Certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni. 3. In conformità al riaffermato principio, va, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di R.A. , in quanto trasmesso, a mezzo PEC, il 27.3.2020 alle ore 12 33 dall’indirizzo del difensore omissis all’indirizzo dell’ufficio giudiziario destinatario omissis , come risulta dalla documentazione in atti. 4. Non è superfluo aggiungere che, anche nel caso in cui fosse stato ritualmente proposto, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 4.1. In base all’esame degli atti, cui la Corte può accedere quale giudice del fatto processuale Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01 Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01 , risulta quanto segue a con decreto del 29.11.2019, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari aveva fissato per il 17.3.2020 l’udienza di trattazione del procedimento instaurato dal R. b nelle more della celebrazione dell’udienza veniva emanato, come noto, il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, entrato in vigore lo stesso giorno, recante norme introdotte per la gestione dell’attività processuale durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 c il giorno successivo, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari trasmetteva una nota ai Direttori degli Istituti penitenziari e ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bari, Trani e Foggia,con la quale chiedeva l’elenco dei detenuti che avessero richiesto la trattazione delle udienze nel periodo 9 - 22.3.2020 d il 16.3.2020 R.A. , in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari, faceva pervenire dichiarazione di rinuncia a comparire alla fissata udienza del 17.3.2020, chiedendo che l’udienza medesima avesse, comunque, regolare svolgimento e delegando il difensore di fiducia a rappresentarlo e con provvedimento in pari data 16.3.2020 , il Presidente del già citato Tribunale disponeva la non traduzione del R. per l’udienza che sarebbe stata celebrata l’indomani alla presenza del difensore d’ufficio. 4.2. Ciò chiarito in ordine alla cronologia dei fatti processuali , occorre ricordare che il D.L. n. 11 del 2020 prevede va , all’art. 2, comma 2, lett. g con disposizioni prorogate con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ed ulteriormente con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali e contempla va testualmente, fra i casi di eccezione alla regola generale del rinvio d’ufficio delle udienze, le udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p., udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda la sottolineatura è dell’estensore , altresì le seguenti a udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter b udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari . Il comma 4 dello stesso art. 2 dispone va che per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lett. g , e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020 , rimangono sospesi i termini di prescrizione, nonché i termini per diverse procedure fra le quali non venivano annoverate quelle relative alla sorveglianza. 2.3.1. Il comma 2 dell’art. 2 contiene conteneva , inoltre, la previsione di una serie di misure organizzative in aggiunta a quella, già evocata, di cui alla lett. g che i Capi degli Uffici giudiziari possono potevano adottare per assicurare le finalità di cui al comma 1 , ossia per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone . 2.4. Così riassunto l’impianto normativo, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Bari, con successiva ordinanza del 14.4.2020, avendo accertato che il R. , con provvedimento del 6.3.2020 adottato dalla Corte di appello nel procedimento di cognizione n. 2106/2019 R.G. C. Appello, era stato di nuovo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, misura ancora in atto il giorno dell’udienza già celebrata 17.3.2020 , disponeva la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza oggi impugnata. Il R. , in sintesi, il 17.3.2020 - giorno in cui si trattò, su sua richiesta, l’udienza dedicata all’ammissione alle misure alternative - era sottoposto a misura cautelare domiciliare nell’ambito di un procedimento di cognizione pendente per un fatto maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate diverso da quello da eseguire traffico di stupefacenti , dunque, non in dipendenza del titolo esecutivo sospeso. Conseguentemente, a stretto rigore D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 2, lett. g , la procedura instaurata davanti al Tribunale barese non sarebbe rientrata fra le eccezioni alla regola generale del rinvio d’ufficio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali , poiché l’istante era, bensì, sottoposto a misura cautelare, ma non in relazione al procedimento di cui chiedeva la trattazione. Tuttavia, nel momento in cui egli ebbe a inoltrare in data 16.3.2020 richiesta di trattazione dell’udienza del 17.3.2020, detta richiesta non poteva che essere accolta, in quanto provocata dall’apposito interpello dei detenuti diramato il 9.3.2020 dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, e del quale erano stati resi edotti anche i Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto Bari, Trani e Foggia . 2.4.1. La celebrazione dell’udienza, nel caso di specie e in conclusione, deve ritenersi giustificata dal provvedimento organizzativo assunto dal Dirigente dell’Ufficio giudiziario e dalla richiesta, derivante da quel provvedimento, espressamente presentata dall’interessato. La mancata richiesta di trattazione da parte del suo difensore di fiducia non può assumere alcuna rilevanza, in quanto, in caso di discrepanza tra comportamento processuale della parte privata e comportamento processuale del difensore, prevale sempre la volontà della parte privata, a fortiori in un caso, come quello in esame, incidente sulla libertà personale Sez. 2, n. 27550 del 17/5/2019, G., Rv. 276110 - 01 Sez. 5, n. 54509 dell’8/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 01 Sez. 2, n. 34737 del 15/6/2010, Surgo e altri, Rv. 248241 - 01 Sez. 1, n. 26012 del 4/6/2003, Di Pietrantonio, Rv. 227379 - 01 Sez. 1, n. 5593 dell’8/10/1997, D’Alessandro, Rv. 208921 - 01 Sez. 6, n. 1456 del 10/12/1993, dep. 1994, Khalid, Rv. 197182 - 01 . 3. Per le esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.