Valida la notifica PEC al difensore se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo

In tema di notifiche ai difensori, la Cassazione ricorda che l’art. 148, comma 2-bis , c.p.p., consente la notifica con mezzi tecnici idonei, tra cui la modalità telematica se certificabile, a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC.

L’imputato chiede la nullità della sentenza resa il 6 marzo 2020 dalla Cassazione, per non aver la Corte eseguito la notifica PEC dell’avviso di pubblica udienza presso lo studio dove il difensore di fiducia aveva eletto domicilio. Dichiarato il ricorso inammissibile, la Cassazione rileva che l’art. 16, comma 7, d.lgs. n. 185/2008 ha disciplinato il sistema di notificazione telematica , prevedendo l’ obbligo per gli avvocati , quali professionisti iscritti all’Albo, di munirsi di indirizzo di PEC e che il codice dell’amministrazione digitale ha equiparato a tutti gli effetti la posta elettronica certificata alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal proposito, la Corte ha già avuto occasione di ritenere validamente effettuata la notifica a mezzo PEC, effettuata al difensore dell’imputato, osservando che, in tema di notifiche ai difensori , l’art. 148, comma 2- bis, c.p.p., consente la notifica con mezzi tecnici idonei , tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi , destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC, secondo quanto previsto dall’art. 16, l. n. 179/2012 . Nella fattispecie , la Suprema Corte ha ritenuto sufficientemente adeguata a dare certezza legale l’avvenuta notifica dell’atto a mezzo PEC all’avvocato G. L., in quanto il contenuto dell’atto è comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario ed ha raggiunto il suo scopo, senza che potessero assumere rilievo, ai fini della regolarità del procedimento di notificazione, ulteriori vicende successive.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, ordinanza 28 settembre – 30 ottobre 2020, n. 30259 Presidente Mogini – Relatore Giordano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. B.F. , a mezzo dei procuratori speciali, avvocato Ivano Chiesa e avvocato Andrea Nicolangelo Romano, propone tempestivo ricorso per l’annullamento della sentenza del 6 marzo 2020 della Seconda Sezione di questa Corte con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del 27 settembre 2018 della Corte di appello di Roma. Denuncia l’errore di fatto nel quale la Corte è incorsa poiché, non avendo rilevato che il difensore di fiducia del B. , avvocato Giovanna Lombardi, aveva eletto domicilio per le notifiche presso lo studio dell’avvocato Andrea Nicolangelo Romano, la notifica della pubblica udienza del 6 marzo 2020 è stata eseguita, a mezzo PEC, al predetto avvocato Lombardi, personalmente secondo il ricorrente la notifica avrebbe dovuto essere eseguita non presso lo studio dell’avvocato Lombardi ma presso lo studio dell’avvocato Romano e, comunque, manca la prova di effettiva lettura dell’avviso così spedito. 2.Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti, in ragione della impropria prospettazione di un presunto errore di fatto in realtà inesistente e tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell’art. 625 c.p.p., comma 4, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. 2. Alcuna norma del codice abilita il difensore alla elezione di domicilio, prevista dall’art. 161 c.p.p. per la sola persona sottoposta ad indagini e l’imputato, mentre le notifiche ad altri soggetti del processo, fra i quali il difensore, si eseguono, secondo la disposizione recata dall’art. 167 c.p.p., a norma dell’art. 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvo il caso di urgenza. 3.La notifica dell’avviso di udienza dinanzi al Collegio di questa Corte andava, pertanto, eseguita all’avvocato Giovanni Lombardi presso lo studio ovvero all’indirizzo PEC da questa dichiarato. Nè l’avvocato Lombardi, aveva nominato sostituto processuale per il giudizio in cassazione poiché l’avvocato Andrea Nicolangelo Romano, indicato nel ricorso come domiciliatario, non era abilitato al patrocinio in cassazione. 4.Rileva il Collegio che il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 7 ha disciplinato il sistema di notificazione telematica ed ha previsto l’obbligo per gli avvocati, quali professionisti iscritti all’Albo, di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai sensi del D.L. 7 marzo 2005, n. 85 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale , la posta elettronica certificata è a tutti gli effetti equiparata alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno cfr. art. 48, comma 2, C.A.D. come sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 33, La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta . Peraltro, non è superfluo ricordare che questa Corte ha già ritenuto validamente effettuata la notifica a mezzo PEC, effettuata al difensore dell’imputato, avendo osservato che, in tema di notifiche ai difensori, l’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, consente la notifica con mezzi tecnici idonei , tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC, secondo quanto previsto dalla L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 cfr. Sez. 2, n. 50316 del 16.9.2015, Rv. 265394 . L’avvenuta notifica dell’atto a mezzo PEC all’avvocato Giovanna Lombardi è, pertanto, adeguata e sufficiente a dare la certezza legale che il contenuto dell’atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario ed ha raggiunto il suo scopo senza che possano assumere rilievo, ai fini della regolarità del procedimento di notificazione, vicende successive. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.