Come si prova l’errore umano nella procedura di allegazione degli atti tramite SNT?

In materia di notifiche tramite PEC, la procedura del Sistema di Notificazioni Telematiche SNT per gli atti processuali offre garanzie che non possono essere superate dalla generica deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell’atto ricevuto all’originale scansionato, dovendo il difensore della parte interessata effettuare una verifica a posteriori delle operazioni compiute dall’ufficio competente e dei contenuti del messaggio e degli allegati.

Questo il contenuto della sentenza della Suprema Corte n. 30201/20, depositata il 30 ottobre. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la condanna inflitta all’imputato per i delitti di truffa e sostituzione di persona. Contro tale decisione, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo che gli era stato notificato il decreto di citazione a giudizio in appello con l’allegazione di atti riguardanti un processo diverso in cui risultava un imputato differente , dovendo perciò ritenersi omessa la citazione dell’imputato e nullo l’intero giudizio, nonché la pronuncia impugnata. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato , rilevando che al ricorrente era stato tempestivamente notificato il decreto di citazione a giudizio in appello, allegando il decreto al documento estratto dal sistema di notifiche e comunicazioni telematiche in uso agli uffici giudiziari SNT . A tal proposito, la Corte richiama il principio in base al quale in tema di notificazione tramite posta elettronica certificata c.d. PEC , la specifica procedura del Sistema di Notificazioni Telematiche ” SNT per gli atti processuali, che permette di allegare un documento previamente scansionato [] ed il controllo sulla corretta indicazione dell’indirizzo del destinatario, offre adeguate garanzie di affidabilità che non possono essere superate dalla mera, generica, deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell’atto ricevuto all’originale scansionato , aggiungendo che la prova di tale errore va fornita procedendo ad una verifica a posteriori , presso l’ufficio che ha proceduto alla notificazione dell’atto, delle operazioni compiute e dei contenuti del messaggio e degli allegati . Posto ciò, nel caso concreto il ricorrente non ha svolto i suddetti accertamenti, limitandosi ad allegazioni documentali inidonee a provare l’omessa allegazione del documento contenente le indicazioni circa il processo a carico dell’assistito. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 settembre – 30 ottobre 2020, n. 30201 Presidente Verga – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza in data 28 maggio 2019 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in data 8 novembre 2016, nei confronti di B.G. , in relazione ai delitti di truffa e sostituzione di persona. 2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo con unico motivo di ricorso la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c , art. 179 c.p.p., art. 601 c.p.p., commi 3, 5 e 6, in relazione all’art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f al difensore di fiducia dell’imputato era stato notificato, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, decreto di citazione a giudizio in appello relativo al presente procedimento, allegando atti riguardanti un processo diverso in cui non risultava imputato il B. tale avviso non aveva dunque portato a conoscenza dell’imputato l’esistenza del giudizio in grado di appello, risultando omessa la citazione dell’imputato con conseguente nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura degli atti del giudizio di appello indispensabili per l’esame della questione, rispetto alla quale la Corte di Cassazione accerta i fatti processuali necessari per la decisione Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 risulta che il 14 febbraio 2019, alle ore 12.03 al difensore di fiducia dell’imputato fu tempestivamente notificato il decreto di citazione a giudizio in appello per l’udienza del 28 maggio 2019 dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, allegando il decreto al documento estratto dal sistema di notifiche e comunicazioni telematiche in uso agli uffici giudiziari SNT . Il ricorrente, a sostegno del proprio ricorso, ha allegato una copia della ricevuta del messaggio di posta elettronica ricevuto, nella stessa data e nel medesimo orario dagli uffici della Corte d’appello di Catanzaro, con cui si dava atto dell’invio dell’avviso relativo al medesimo procedimento, indicando come allegati al messaggio un file pdf B.G. .pdf e il file relativo all’avviso Xmlinetr. 1 Mod. 7 - reg. generale 2017-001051 - Corte di appello 662795.xml , e una copia del decreto di citazione a giudizio in appello relativo ad un diverso procedimento, a carico di altro imputato, per altro reato, per l’udienza del 23 aprile 2019, in cui il difensore dell’imputato era lo stesso difensore dell’odierno ricorrente. La copia del decreto di citazione allegato dalla difesa reca in calce l’annotazione che di quel decreto fu presa visione, anche per notifica, da un delegato del difensore di fiducia che sottoscrisse l’atto . La deduzione del ricorrente non è idonea a superare le indicazioni che si traggono dalla lettura degli atti estratti dal Servizio di notifiche telematiche SNT , mancando la prova positiva che all’avviso notificato al difensore fossero allegati atti diversi da quelli indicati come allegati e riferibili ad altro processo, e risultando di nessun valore probatorio l’allegazione della copia del differente decreto di citazione che non sarebbe pervenuto a conoscenza del difensore con il servizio telematico, come dedotto nel ricorso, ma secondo le ordinarie procedure di comunicazione, come attestato dall’annotazione riportata in calce di cui si è detto . È stato affermato, a questo riguardo che in tema di notificazione tramite posta elettronica certificata c.d. pec , la specifica procedura del Sistema di Notificazioni Telematiche SNT per gli atti processuali, che permette di allegare un documento previamente scansionato - non più soggetto a modifiche dopo l’invio - ed il controllo sulla corretta indicazione dell’indirizzo del destinatario, offre adeguate garanzie di affidabilità che non possono essere superate dalla mera, generica, deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell’atto ricevuto all’originale scansionato. Fattispecie in cui uno dei difensori dell’imputato aveva dedotto l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per l’appello, allegando una stampa dell’archivio della propria posta elettronica e dell’avviso di udienza ad esso allegato, che riportava una data di udienza successiva a quella fissata Sez. 3, n. 56280 del 24/10/2017 - dep. 18/12/2017, Zaurrini, Rv. 272421 . In particolare, è stato puntualmente osservato pag. 6 della motivazione del citato precedente che, pur non potendosi escludere l’errore umano nella procedura attraverso il sistema SNT di allegazione al messaggio del documento relativo al contenuto dell’avviso notificando, la prova di tale errore va fornita non attraverso la mera deduzione della incompletezza o non corrispondenza all’originale scansionato , ma procedendo ad una verifica a posteriori, presso l’ufficio che ha proceduto alla notificazione dell’atto, delle operazioni compiute e dei contenuti del messaggio e degli allegati , attività consentita e possibile per il difensore della parte interessata. Nella specie, il ricorrente non si è fatto carico di svolgere tali accertamenti, limitandosi alle allegazioni documentali su indicate, del tutto inidonee a fornire la prova dell’omessa allegazione, al messaggio ricevuto dal difensore, del documento contenente le indicazioni relative al processo a carico del proprio assistito. 2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 , al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.