Il deposito telematico del ricorso di legittimità non è ammissibile, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, in quanto l’articolo 83, comma 11, d.l. numero 18/2020, convertito dalla l. numero 27/2020, prevede tale possibilità per i soli ricorsi civili.
Con sentenza numero 27121/20, depositata il 29 settembre, la Prima Sezione Penale della Cassazione ha ribadito la non ammissibilità del deposito del ricorso di legittimità a mezzo PEC, neppure a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, in quanto l’articolo 83, comma 11, d.l. numero 18/2020, convertito dalla l. numero 27/2020, prevede tale possibilità per i soli ricorsi civili. Nell’esaminare il ricorso proposto a mezzo PEC il 21 maggio 2020 dal difensore dell’indagato avverso l’ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere a suo carico, la Corte di Cassazione evidenzia che l’articolo 83, commi 14 e 15, d.l. numero 18/2020, come convertito dalla l. numero 27/2020, pur confermando che le comunicazioni e gli avvisi provenienti dalle cancellerie penali e diretti alle parti si eseguano via PEC, nulla ha previsto in questo senso per il deposito delle impugnazioni penali da parte dei soggetti legittimati, tanto meno di quelle cautelari, restando così immutata la disciplina prevista in tale settore. Va pertanto esclusa ogni possibilità di recupero della validità dell’atto di impugnazione così depositato, derivante dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria, posto che nessuno di questi ha autorizzato il deposito delle impugnazioni a mezzo di posta elettronica certificata. Al contrario, la Cassazione rileva che nel provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Catania, in data 8 maggio 2020, è stata regolamentata la necessità di accedere alle cancellerie per depositare le impugnazione, prevedendo che «l’accesso alle cancellerie è limitato alle richieste di visionare atti relativi a procedimenti ritenuti urgenti ai sensi del d.l. numero 11 del 2020, articolo 2, comma 2, non autonomamente consultabili, come sopra indicati, nonché alle impugnazioni in scadenza nei quattordici giorni successivi al contatto telefonico o con mail, sempre previo appuntamento da richiedere e confermare come sopra specificato». Per tale motivo, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 – 29 settembre 2020, numero 27121 Presidente Iasillo – Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16/3/2020 il Tribunale del riesame di Catania, adito da D.G.F. ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza del GIP in sede in data 17/2/2020 applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all’articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., numero 1, articolo 61 c.p., numero 4, articolo 575 c.p. – articolo 577 c.p., numero 3 e articolo 416 bis.1 c.p., come descritti ai capi b , g , k , I , t e u dell’imputazione provvisoria. Si tratta di sei omicidi premeditati, commessi in concorso con vari complici, rispettivamente in danno di P.R. omissis L.F. omissis C.N. omissis M.S. omissis A.L. omissis F.A. omissis . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, avv. Giorgio Antoci, deducendo a motivo di impugnazione il vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lett. e , in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, con specifico riguardo ai criteri di attualità e concretezza delle medesime, richiesti dall’articolo 274 c.p.p 3. Il Procuratore generale, Dott.ssa Casella Giuseppina, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso in esame è stato inviato a mezzo PEC in data 21/5/2020. 1.1. Deve rilevarsi che tale modalità di deposito del ricorso di legittimità non è ammessa, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, in quanto il D.L. 17 marzo 2020, numero 18, articolo 83, comma 11, convertito dalla L. 24 aprile 2020, numero 27, prevede tale possibilità solo per i ricorsi civili. Deve infatti considerarsi che in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, disciplinate dagli articolo 582 e 583 c.p.p., disposizioni la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., lett. c , con la conseguenza che la presentazione dell’impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla legge è inammissibile. 1.2. Invero, è stato affermato da questa Corte che nel processo penale non è consentito alla parte privata l’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti nè per il deposito presso gli uffici, perché l’utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi della D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex articolo 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria Sez. 4, numero 21056 del 23/01/2018, D’Angelo, Rv. 272741 Sez. 6, numero 41283 del 11/09/2019, Di Nolfo, Rv. 277369 . È stato infatti chiarito che la previsione dell’articolo 64 disp. att. c.p.p., che consente il ricorso ai mezzi idonei di cui agli articolo 149 e 150 c.p.p., tra i quali la PEC, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, quale l’impugnazione. Nè vale il richiamo al D.P.R. 11 febbraio 2005, numero 68, articolo 2, comma 6 Codice digitale , il quale presuppone l’operatività del cd. processo telematico, non ancora realizzato per l’ambito penale sicché risulta erroneo ipotizzare l’applicazione generalizzata di talune delle norme - ad esempio il D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 7, comma 10, - che presuppongono la cornice di un processo organizzato in base agli strumenti digitali. In mancanza del fascicolo telematico, le istanze e i documenti inviati non vengono automaticamente inseriti nel fascicolo processuale. A tal fine occorrerebbe che l’indirizzo di posta elettronica fosse presidiato mediante la destinazione di apposito personale costantemente dedito a controllare l’arrivo dei messaggi e a portare l’atto a conoscenza del giudice competente. Pertanto, considerata l’inesistenza nel procedimento penale di un fascicolo telematico, quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti, l’uso del mezzo informatico in discorso per la trasmissione di atti endoprocessuali è consentito nei soli casi espressamente previsti dalla legge. 1.3. A differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, ai sensi dell’articolo 311 c.p.p., comma 3, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale deve essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, nel termine di dieci giorni previsto dalla legge. Le specifiche modalità fissate dall’articolo 311 c.p.p., comma 3, per la presentazione del ricorso per cassazione costituiscono un’evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione, e secondo un risalente e consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Sez. 6, numero 3539 del 06/12/1990, Messora, Rv. 187018 Sez. 6, numero 29477 del 23/03/2017, Pm in proc. Di Giorgi e altri, Rv. 270559 il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà deve essere presentato nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte pubblica, di qualsiasi soluzione alternativa. È stato infatti osservato che le modalità di presentazione dell’impugnazione sono rimesse alla discrezionalità del legislatore, e per quanto concerne il ricorso per cassazione, esse sono stabilite in via esclusiva dall’articolo 311 c.p.p., comma 3, perseguendo la finalità di favorire la massima celerità nell’avvio del giudizio di impugnazione, in quanto il giudice che ha emesso il provvedimento apprende immediatamente dell’impugnazione e può con prontezza provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 164 disp. att. c.p.p. Sez. 1, numero 4096 del 10/12/2019, dep. 2020, Condipodero, Rv. 279031 . 1.4. In termini generali, in materia di impugnazioni è pacifica l’affermazione dell’inammissibilità dell’impugnazione proposta a mezzo PEC dalla parte, sul rilievo che le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, queste ultime disciplinate dall’articolo 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l’uso della PEC. Affermazioni in tal senso si rinvengono relativamente all’impugnazione proposta avverso decreto penale di condanna Sez. 3, numero 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095 , per il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di revoca di ammissione al gratuito patrocinio Sez. 4, numero 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931 , per l’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso decisione cautelare Sez. 1, numero 2020 del 15/11/2019, dep. 2020, Turturo, Rv. 278163 e, più in generale, per la proposizione del ricorso per cassazione Sez. 6, numero 55444 del 05/12/2017, C., Rv. 271677, in tema di mandato di arresto Europeo , per la presentazione di motivi nuovi nel giudizio in cassazione Sez. 5, numero 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Gallo, Rv. 272781 e in materia di restituzione nel termine per impugnare Sez. 1, numero 320 del 05/11/2018, dep. 2019, Stojanovic, Rv. 274759 . Il principio comune a tutte le indicate pronunce è nel senso che le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’articolo 583 c.p.p. - esplicitamente indicato dall’articolo 309, comma 4, a sua volta richiamato dall’articolo 310 c.p.p., comma 2, - sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, ai sensi dell’articolo 583 c.p.p., comma 1, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l’uso della PEcomma 1.5. Tale approdo, come si anticipava all’inizio, non è stato superato dalla legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto. Invero, il D.L. 17 marzo 2020, numero 18, articolo 83, commi 14 e 15, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, numero 27, confermano che le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti degli avvisi e dei provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell’articolo 83 sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio comma 14 . E ancora, si dispone che tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui al D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221 comma 15 . Dunque, tale legislazione emergenziale ha stabilito che comunicazioni e avvisi provenienti dalle cancellerie penali e diretti alle parti si eseguano via PEC, mentre nulla è stato previsto per il deposito delle impugnazioni penali da parte dei soggetti legittimati, tanto meno di quelle cautelari, da ciò dovendosi intendere - in base al principio generale ubi lex voluit, dixit - che in tale settore resta immutata la situazione sopra descritta. 1.6. Nessuna possibilità di recuperare la validità dell’atto di impugnazione così depositato deriva dai provvedimenti organizzativi emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto dal Presidente della Corte di appello di Catania e dal Presidente del Tribunale di Catania, acquisiti da questa Corte. A prescindere dal rilievo di ordine generale che nessuna efficacia derogatoria della richiamata disciplina legislativa potrebbe riconoscersi ad un provvedimento organizzativo, si evidenzia che in nessuna parte di tali provvedimenti è stato autorizzato il deposito delle impugnazioni a mezzo di posta elettronica certificata. Al contrario, nel provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale in data 8 maggio 2020, alla pagina 2 nel paragrafo intitolato Settore Penale , si prescrive L’accesso alle cancellerie è limitato alle richieste di visionare atti relativi a procedimenti ritenuti urgenti ai sensi del D.L. numero 11 del 2020, articolo 2, comma 2, non autonomamente consultabili, come sopra indicati, nonché alle impugnazioni in scadenza nei quattordici giorni successivi al contatto telefonico o con mail, sempre previo appuntamento da richiedere e confermare come sopra specificato . Dunque, è stata espressamente regolamentata la necessità di accedere alle cancellerie per depositare le impugnazioni, prevedendosi a tal fine un previo appuntamento da richiedere via mail o per telefono agli indirizzi mail ed ai numeri telefonici già comunicati e pubblicati sul sito web dell’Ufficio e confermata dalla cancelleria con invio al richiedente, via mail, di una comunicazione che indicherà la data e l’ora della fascia oraria di appuntamento. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - restando impregiudicata la possibilità di reiterare le questioni proposte con il rimedio dell’articolo 299 c.p.p. - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale numero 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.