Nel procedimento per convalida del DASPO è possibile l'invio di una memoria a mezzo PEC

La Cassazione ha chiarito che è possibile la presentazione di richieste e memorie al giudice competente per la convalida del DASPO anche tramite PEC, posta la particolare natura del procedimento, la ristrettezza dei tempi entro cui esso deve concludersi e l’assenza di indicazioni normative specifiche circa le modalità di deposito degli atti.

Così con la sentenza n. 5427/20, depositata l’11 febbraio. Memoria a mezzo PEC. Il GIP presso il Tribunale di Venezia convalidava il provvedimento del Questore notificato all’interessato ed emesso nei confronti di un tifoso, al quale veniva vietato l’accesso per 5 anni ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Avverso tale decisione il soggetto colpito da DASPO propone ricorso in Cassazione a mezzo del suo difensore lamentando, tra le altre cose, l’omessa valutazione di una memoria, tempestivamente inviata alla cancelleria del GIP a mezzo PEC. Infatti, il ricorrente deduce che la cancelleria del giudice aveva comunicato al suo difensore che la memoria non sarebbe stata presa in considerazione in ragione dell’irritualità dell’invio. Giustificato uso del mezzo telematico. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, rileva che, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna, il difensore ha inviato la memoria a mezzo PEC e ha sottolineato come la giurisprudenza abbia autorizzato prima l’invio via fax delle memorie difensive e successivamente anche quello tramite PEC nell’ambito della specifica procedura di cui all’art. 6, l. n. 481/1989. Inoltre, lo stesso ufficio del GIP del Tribunale di Venezia aveva fatto uso della PEC per comunicare al difensore che la sua memoria era stata cestinata”, invitandolo a depositare gli atti in maniera rituale, non essendo previsto il deposito telematico nel PPT. Anche il provvedimento di convalida oggetto di impugnazione è stato notificato al difensore sempre tramite posta elettronica certificata. Fatte queste premesse, la Cassazione ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto possibile la presentazione di richieste e memorie al giudice competente per la convalida del DASPO anche tramite PEC , posto che l’oggetto del procedimento, attinente alla libertà personale e la particolare natura dello stesso, cartolare e informale, nonché la fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve necessariamente concludersi il controllo di legalità di un atto che limita la libertà del soggetto giustifica ampiamente l’uso del mezzo telematico . A tale indirizzo è stato dato seguito da altre pronunce Cass. pen., n. 11475/18 e n. 17844/18 che hanno riconosciuto al difensore la possibilità di presentare memorie via PEC anche alla luce del fatto che mancano indicazioni normative specifiche circa le modalità di deposito degli atti e anche in considerazione del fatto che il mezzo telematico garantisce sicura affidabilità sulla provenienza e ricezione di quanto inviato. Posto che nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato che la memoria mandata via PEC è effettivamente pervenuta all’ufficio del giudice e che di tale memoria quest’ultimo non ha tenuto conto di tale valida trasmissione, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia per un nuovo esame, sospendendo l’efficacia del provvedimento del Questore.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 – 11 febbraio 2020, n. 5427 Presidente Izzo - Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il GIP presso il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 27 settembre 2019 ha convalidato il provvedimento del Questore di quella città in data 17 settembre 2019, notificato all’interessato il 24 settembre 2019 alle ore 18 ed emesso nei confronti di F.F. , al quale veniva vietato l’accesso per 5 anni ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p 2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione di una memoria, tempestivamente inviata alla cancelleria del GIP a mezzo posta elettronica certificata il 27 settembre 2019 alle ore 9,31. Osserva, tale proposito, che era stato comunicato al difensore, da parte della cancelleria del giudice, che la memoria non sarebbe stata presa in considerazione in ragione della non ritualità dell’invio, ma che, ciò nonostante, era stata comunque utilizzata la nomina del difensore e l’elezione di domicilio presso lo stesso da parte dell’interessato allegata all’atto, in quanto la cancelleria del GIP aveva notificato la convalida del provvedimento al difensore anche nella sua qualità di domiciliatario. 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di riferimenti, nel provvedimento impugnato, alla pericolosità del prevenuto in relazione alla sua condotta di vita, ovvero al fatto rispetto al quale era stato emesso il provvedimento del Questore. 4. Con un terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione riguardo alle ragioni di necessità e urgenza che avrebbero giustificato l’adozione della misura, lamentando che il giudice non avrebbe minimamente analizzato la questione, omettendo di spiegare e contestualizzare le ragioni di necessità e urgenza sottese all’adozione della misura personale. 5. Con un quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del GIP in relazione alla congruità della stessa, osservando che il destinatario del provvedimento è completamente incensurato e sottoposto ad un precedente DASPO il cui procedimento penale presupposto era stato comunque archiviato nel merito. Aggiunge che il GIP non avrebbe motivato neppure in relazione alla durata della misura. 6. Con un quinto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato dovrebbe presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli. Anche sul punto il giudice non avrebbe motivato. 7. Con un sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla convalida delle prescrizioni di cui alla L. n. 481 del 1989, art. 6, comma 1 e l’assenza totale di motivazione, osservando che nel provvedimento impugnato il dispositivo non sarebbe ben chiaro, dal momento che si conclude con la formula rigetta la richiesta , sicché non si comprenderebbe se il giudice abbia effettivamente accolto la richiesta di convalida. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 8. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. In data 21 gennaio 2020 la difesa dell’interessato ha presentato memoria ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Occorre rilevare, che, sulla base di quanto evidenziato in ricorso e dalla documentazione ad esso allegata, emerge che il difensore ha effettivamente inviato una memoria difensiva a mezzo posta elettronica certificata PEC il 27 settembre 2019 - alle ore 9,31 - come risulta dalla certificazione della consegna. Emerge poi che, nel testo della PEC alla quale era allegata la memoria, il difensore faceva presente l’impossibilità del deposito nella data precedente in orario di apertura delle cancellerie a causa della indisponibilità degli atti e, chiedendo di inoltrare la memoria al giudice competente per la convalida, faceva rilevare come la giurisprudenza di questa Corte avesse dapprima autorizzato l’invio tramite fax e, successivamente, anche tramite PEC delle memorie difensive nell’ambito della specifica procedura prevista dalla L. n. 481 del 1989, art. 6. Risulta altresì, che, con comunicazione sempre a mezzo PEC dell’ufficio GIP del Tribunale di Venezia, diretta al difensore, del 27 settembre 2019 - ore 9,57 - veniva comunicato allo stesso che la precedente comunicazione contenente la memoria era stata cestinata e lo si invitava a depositare gli atti in maniera rituale, non essendo previsto per il processo penale il deposito telematico. Sempre dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, si rileva che il provvedimento di convalida oggetto di impugnazione è stato notificato al difensore, ancora una volta tramite PEC, non soltanto in tale qualità, ma anche quale domiciliatario del ricorrente e che, effettivamente, alla memoria trasmessa risulta allegata la nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo stesso. 3. Ciò premesso, occorre ricordare che, in tempi recenti, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto possibile la presentazione di richieste e memorie al giudice competente per la convalida del DASPO anche tramite PEC. In particolare con una prima decisione Sez. 3, Sentenza n. 14832 del 13/12/2017 dep. 2018 Rv. 272692, Barzanti , si è dato conto di un dibattito ancora in corso circa l’utilizzo della PEC nel processo penale, richiamando le precedenti pronunce in tema e si è posta in rilievo la particolare formulazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis, il quale non prescrive espressamente che la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria, considerando che tale previsione normativa si giustifica col fatto che l’oggetto del procedimento, attinente alla libertà personale e la particolare natura dello stesso, cartolare ed informale, nonché la fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve necessariamente concludersi il controllo di legalità di un atto che limita la libertà personale del soggetto, pena l’inefficacia delle relative prescrizioni, giustifica ampiamente l’uso del mezzo telematico e che tale soluzione interpretativa trova conferma nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 e succ. mod. codice dell’amministrazione digitale , ove la posta elettronica certificata è equiparata alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata, pur dando atto che la PEC può ritenersi produttiva di effetti solo se pervenuta presso la cancelleria del giudice competente per la convalida e non già ove la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del tribunale. A tale pronuncia è stato dato seguito in altre più recenti decisioni, ove tale principio è stato richiamato riconoscendo, ancora una volta, la possibilità di presentare memorie e richieste al giudice tramite posta elettronica certificata in considerazione della particolarità della procedura stabilita nel procedimento di convalida del DASPO, caratterizzata dall’assenza di indicazioni specifiche circa le modalità di deposito degli atti ed anche in considerazione del fatto che il mezzo telematico garantisce sicura affidabilità sulla provenienza e la ricezione di quanto inviato Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018 dep. 2019 , Giacalone, Rv. 275185 Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018 dep. 2019 , Benigno, Rv. 275600 . 4. Ciò posto, ritiene il Collegio che le considerazioni svolte nelle richiamate pronunce siano pienamente condivisibili e che ai principi affermati debba darsi continuità. Deve dunque rilevarsi che il ricorso ha dato compiutamente dimostrazione del fatto che la memoria era stata effettivamente inviata alla Cancelleria del GIP del Tribunale di Venezia con riferimenti specifici al provvedimento oggetto di convalida e che la stessa è effettivamente pervenuta a quell’ufficio, come dimostrano la comunicazione con la quale si evidenziava che la PEC contenente la memoria della difesa sarebbe stata cestinata, nonché la successiva comunicazione del provvedimento di convalida al difensore di fiducia anche come domiciliatario sulla base della nomina allegata all’atto. Va inoltre considerato che, come effettivamente evidenziato in ricorso, di tale memoria il giudice non ha tenuto conto nel provvedimento di convalida, ove non viene neppure menzionata e che, nell’illustrare la specifica doglianza, il ricorrente non si è limitato ad una generica censura, avendo non soltanto richiamato gli atti ritenuti rilevanti al fine di dimostrare l’effettiva ricezione della memoria da parte dell’ufficio destinatario, ma ha anche segnalato i contenuti dell’atto, che ha integralmente allegato, dando quindi conto delle questioni sottoposte al giudice e da questi non valutate. Occorre a tale proposito ricordare come questa Sezione abbia già avuto modo di rilevare che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione priva di qualsivoglia riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174 . Tale condivisibile principio, come chiarito nella menzionata pronuncia, trae origine dall’esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive. Tale valutazione, viene ulteriormente precisato, può avvenire anche in forma concisa. Il principio è stato successivamente ribadito Sez. 3, Sentenza n. 2862 del 13/11/2014 dep. 2015 , Luraschi, Rv. 262900 pur precisandosi, in altra occasione, l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza Sez. 3, Sentenza n. 46223 del 16/11/2011, Di Lonardo, Rv. 251330 cosa che, come si è detto, nel caso di specie non è avvenuto. 5. Quanto sopra evidenziato determina pertanto la necessità di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame, dovendo contestualmente dichiararsi sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 17 settembre 2019. La natura assorbente della questione appena esaminata esonera il collegio da prendere in esame gli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame. La Corte dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Venezia in data 17/9/2019. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia.