Il decesso del difensore fa ritenere la notifica PEC inesistente

Laddove la notifica PEC non sia andata a buon fine a causa del decesso del difensore, la comunicazione si ritiene tamquam non esset.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 16005/19, depositata l’11 aprile. Il caso. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado che condannava l’imputato alla pena di 2 mesi di reclusione, con applicazione della sospensione condizionale della pena per il reato di cui all’art. 314- bis c.p., in quanto offendeva in luogo pubblico l’onore di due pubblici ufficiali in servizio. L’imputato stesso ricorre in Cassazione, tramite il suo difensore, premettendo che le notifiche per la citazione nel giudizio di appello erano state effettuate tramite PEC presso lo studio del difensore di fiducia ove era stato anche eletto domicilio, ma tali comunicazioni, pur inviate, non erano mai arrivate a tale indirizzo, per mancata consegna”, visto che l’avvocato nel frattempo era deceduto. Formula così istanza di restituzione nel termine. Quando la notifica deve ritenersi omessa. Se è vero che sull’imputato che abbia eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore, successivamente deceduto, incombe l’onere di comunicare la morte del domiciliatario ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.p., è comunque necessario che all’inidoneità dell’elezione di domicilio consegua la notificazione mediante consegna al difensore, da nominarsi in tal caso d’ufficio, essendo rimasto il ricorrente privo di quello di fiducia. Ebbene, nel caso in esame, la notifica PEC effettuata dalla Corte territoriale al difensore di fiducia deve ritenersi omessa non per la dicitura mancata consegna” contenuta nel messaggio poiché tale evenienza non legittima a ritenere la comunicazione effettuata come non avvenuta , quanto perché il decesso del difensore fa ritenere tale comunicazione tamquam non esset . E posto che l’omessa notifica del decreto di citazione in giudizio di appello sia all’imputato che al difensore di fiducia comporta una nullità generalmente insanabile, a ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 febbraio – 11 aprile 2019, n. 16005 Presidente Di Stefano – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. C.L. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione, con applicazione della sospensione condizionale della pena per il reato di cui all’art. 341-bis c.p., in quanto in luogo pubblico e alla presenza di più persone offendeva l’onore e il decoro dei pubblici ufficiali Ci.Do. e S.P. , in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Teramo, in omissis . 2. Il ricorrente premette che le notifiche per la citazione relative al giudizio d’appello, all’esito della decisione di primo grado in data 14 novembre 2013, erano state effettuate a mezzo PEC presso lo studio dell’avvocato di fiducia ove era stato anche eletto domicilio. Tali comunicazioni, però, per come apprezzato dalla diretta visione degli atti a cui il ricorrente aveva avuto accesso solo il 4 giugno 2018, pur trasmesse il 23 marzo 2018, non erano mai pervenute al destinatario per mancata consegna , tenuto conto che in data 8 marzo 2015 era deceduto l’avv. C.C. . Tanto premesso C.L. formula istanza di rimessione del termine oltre che conseguente annullamento della sentenza d’appello, mai notificata a mezzo di estratto contumaciale, rilevando quanto appresso specificato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la tempestività ed ammissibilità del ricorso proposto in assenza di notifica dell’estratto contumaciale relativamente alla sentenza della Corte d’appello del 18 aprile 2018. In proposito rileva che la decisione di primo grado è intervenuta in data 14 novembre 2013 con la dichiarazione di contumacia dell’imputato nei cui confronti non era stato emesso decreto di irreperibilità. La L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis, come inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, prevede che le modifiche all’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d , nella parte in cui hanno eliminato la necessaria notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, non è applicabile ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sia già intervenuta la decisione di primo grado, l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Situazione corrispondente a quella del ricorrente. Si osserva, altresì, che la dichiarazione di contumacia dell’imputato non viene meno sol perché la Corte di merito abbia ritenuto sussistere, erroneamente, l’assenza dell’imputato nel corso del giudizio di secondo grado del quale il ricorrente non aveva avuto notizia. 2.2. Deduce, inoltre, la sussistenza dei presupposti per la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p., comma 1 e 2, secondo la formulazione precedente alla modifica della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 6, non applicabile giusto quanto sopra evidenziato in ordine all’art. 15-bis L. cit. sentenza di primo grado precedente alla entrata in vigore della norma, contumacia e mancanza di decreto di irreperibilità . Come in premessa evidenziato, infatti, le notifiche del decreto di citazione del ricorrente e del suo difensore non sono andate a buon fine, con conseguente mancata conoscenza del relativo procedimento, circostanza che legittima il presente ricorso alla luce della tardiva conoscenza dello stesso e pedissequo ricorso nei termini. Il decesso dell’avv. C.C. , difensore di fiducia del ricorrente, fa sì che sussista la forza maggiore di cui all’art. 175 c.p.p., comma 1. 2.3. Violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c . Si deduce la nullità della sentenza di appello per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato e del suo difensore, nel frattempo deceduto, evenienza che ha impedito al ricorrente di partecipare al processo per far valere i propri diritti. Ritenuto in diritto 1. Il ricorso è fondato quanto a dedotta nullità della sentenza impugnata. 2. Occorre previamente rilevare che il caso sottoposto a scrutinio non consente di ritenere che quella del ricorrente sia qualificabile quale istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., circostanza che fa ritenere irrilevante la questione dedotta circa la disciplina applicabile L. 28 aprile 2014, n. 67, ex art. 15-bis, come inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118. Ed infatti, l’istituto della restituzione nel termine presuppone che si sia formato il titolo esecutivo a seguito della rituale notifica del provvedimento avverso il quale si intende proporre impugnazione, mentre nell’ipotesi in cui si adduca l’esistenza di un’invalidità che ha impedito la formazione del titolo anzidetto, il rimedio esperibile è quello dell’impugnazione tardiva Sez. 6, n. 18198 del 21/03/2018, K, Rv. 272907 . Il ricorrente, sin dalla premessa, ha evidenziato come la notifica del decreto di citazione in appello, avvenuta presso il difensore di fiducia ove aveva anche eletto domicilio, non risultava consegnata, così deducendo, come evincibile dal terzo motivo di ricorso, la nullità della sentenza di cui afferma non aver avuto alcuna notizia. 3. Ciononostante, non essendo mai stato notificato l’avviso di deposito dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, che si rendeva necessario secondo la disciplina precedente alla riforma intervenuta con la L. 28 aprile 2014, n. 67, dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d , deve ritenersi non siano decorsi nei confronti del ricorrente i termini per la proposizione dell’impugnazione Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977 Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevanato, Rv. 261763 Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917 con conseguente sua tempestiva proposizione. 4. Assorbente in ordine ai restanti rilievi risulta l’esame del terzo motivo di ricorso la cui fondatezza comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Emerge dagli atti, cui questa Corte ha accesso essendo stato dedotto un error in procedendo Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 , che la notifica del decreto di citazione per l’udienza fissata dalla Corte di appello, è stata trasmessa, a mezzo PEC, presso il difensore avv. C.C. , sia quale difensore di fiducia del ricorrente, sia quale domiciliatario di costui. Si rileva, infatti, che a seguito del decesso del difensore, la notifica nei suoi confronti e nei riguardi del ricorrente risulta omessa. Se è pur vero che sull’imputato che abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, successivamente deceduto, incombe l’obbligo di comunicare la morte del domiciliatario ex art. 161 c.p.p., comma 1, Sez. 4, n. 34377 del 13/07/2011, Bianco, Rv. 251114 , è comunque necessario che all’inidoneità dell’elezione di domicilio consegua la notificazione mediante consegna al difensore, in tal caso da nominarsi d’ufficio, essendo il ricorrente rimasto privo di quello di fiducia. La notifica effettuata dalla Corte territoriale a mezzo PEC al difensore di fiducia, deve ritenersi omessa non tanto per la dizione mancata consegna contenuta nel messaggio, evenienza che non legittima a ritenere la comunicazione effettuata come non avvenuta, specie quando la mancata ricezione, ferma restando la necessità del deposito in cancelleria dell’atto, ai sensi del D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, sia frutto di inottemperanza dell’obbligo - gravante sul soggetto abilitato - di dotarsi di un adeguato servizio Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, M, Rv. 274125 Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv. 271834 , quanto, piuttosto, perché il decesso del difensore fa ritenere detta comunicazione tamquam non esset. Poiché, quindi, l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sia dell’imputato, sia del difensore di fiducia, realizza una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che, solo in sede processuale, dando erroneamente atto dell’assenza dell’imputato in realtà già dichiarato contumace e del difensore di fiducia deceduto , la Corte di merito abbia nominato un difensore d’ufficio Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di Mattia, Rv. 258615 , ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.