La PEC tenta ancora la conquista del processo penale

Non è inibito alle parti private l’inoltro di domande, istanze e memorie alle cancellerie penali, almeno in ordine ai procedimenti di prevenzione quali quelli per l’emissione del DASPO o di misure di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Così la Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 11475/19, depositata il 14 marzo. Fatti di DASPO e di termini ad horas. Il GIP aveva confermato il provvedimento del Questore che inibiva l’accesso alle manifestazioni sportive di un tifoso di una squadra di calcio, ai sensi dell’art. 6 l. n. 401/1989. Tuttavia il giudice non aveva tenuto in alcun modo conto della memoria del difensore recapitata via PEC presso la cancelleria penale – chiusa per festività - entro il rituale termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento al sottoposto a misura. Motivava di avere avuto visione della memoria successivamente allo spirare del predetto termine – alla riapertura degli uffici – e deduceva ai sensi dell’art. 172, comma 3, c.p.p. che consente il beneficio della proroga al giorno non festivo successivo solo per i termini espressi in giorni, non per quelli espressi ad horas . Il valore delle comunicazioni via pec nel procedimento/processo penale una strada in salita. L’art. 16 l. n. 179/2012 consente l’utilizzo della PEC per la notifica alle parti diverse dall’imputato – ex artt. 148-151 c.p.p. -, e non per recapitare agli uffici competenti istanze o memorie. In alcune occasioni la giurisprudenza ha consentito il superamento dei rigori perimetrali della norma – ad esempio per il deposito delle liste testimoniali ex art. 468 c.p.p., per la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore o per la comunicazione fra le parti processuali come nel caso previsto ex art. 299, comma 4- bis , c.p.p. in ordine alla richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari -. Le ortopedie della Cassazione. Occorre, però, che il difensore che abbia inoltrato l’istanza o la memoria si sinceri dell’avvenuto deposito dell’atto e che la cancelleria penale abbia correttamente acquisito l’istanza per poi averla trasmesso al giudice. In tal modo onerando il difensore di un controllo non legislativamente previsto si cerca di recuperare l’irritualità della procedura di notifica accertando che la comunicazione abbia raggiunto il suo scopo. La PEC nei procedimenti speciali o di prevenzione. Come noto, l’art. 48 del codice dell’amministrazione digitale equipara la pec alla spedizione cartacea mediante raccomandata postale, si tratta di norma principalmente dettata per il processo civile. Nonostante le ristrettezze letterali dell’art. 16 l. n. 179/2012 e l’assenza di risolutori interventi legislativi si stanno aprendo nuove brecce al fine di consentire più ampi margini applicativi alla digitalizzazione delle comunicazioni. Nel caso in oggetto, la Cassazione ha ritenuto – ragionando in termini di ragionevolezza pratica - che la celerità – con la previsione di più brevi termini - e la maggiore informalità del procedimento preventivo – c.d. DASPO –, nonostante l’alta rilevanza degli interessi costituzionali sottesi alla procedura – la libertà personale dei tifosi” - consenta di poter forzare la norma ed ammettere il deposito via pec di memorie ed istanze – purché depositate presso la specifica cancelleria del giudice competente, e non presso l’ufficio centrale -. La medesima soluzione parrebbe essere consentita anche in ordine agli altri procedimenti preventivi disciplinati da leggi speciali – c.d. antimafia, ad esempio -.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 dicembre 2018 – 14 marzo 2019, n. 11475 Presidente Rosi – Relatore Noviello Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa in data 22 luglio 2018, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo convalidava il provvedimento del Questore di Palermo del 16 luglio 2018, notificato all’interessato il successivo 20 luglio 2018, alle ore 8.40, comprensivo dell’obbligo di G.P. di presentarsi, per un periodo precisato dal Gip in cinque anni, presso il competente Ufficio di Polizia, in occasione delle partite giocate dalla squadra di calcio del Palermo mezz’ora prima del primo tempo e mezz’ora dopo la fine della partita, nonché nell’intervallo tra i due tempi per le partite in trasferta , oltre che del divieto di accesso a tutte le competizioni calcistiche di qualsiasi società sportiva ed alle competizioni ufficiali della Lega Calcio. 2. Avverso l’ordinanza del G.I.P. palermitano, G.P. , tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. C e art. 24 Cost., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi, con conseguente violazione del diritto di difesa ciò in quanto a fronte della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento al ricorrente, utile per consentire all’indagato di presentare memorie, il difensore di quest’ultimo si era visto costretto a inoltrare una memoria difensiva a mezzo pec presso l’ufficio del Gip, essendo quest’ultimo chiuso in ragione della coincidenza delle ultime 24 ore del predetto termine coincidente con il 22.7.2018 con un giorno festivo di chiusura del Tribunale. In tale contesto il Gip aveva convalidato il provvedimento del questore il 22.7.2018 alle ore 11.55 senza esaminare la citata memoria, come emerge dal provvedimento di non luogo a provvedere posto dal giudice in calce alla medesima, essendo la memoria pervenuta all’attenzione di questo giudice il 23.7.2018 dopo lo spirare del termine previsto avendo il difensore inviato la memoria via pec in giorno festivo in assenza di personale di cancelleria addetto alla ricezione atti esterni . 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e per difetto di motivazione del decreto di convalida del Gip. Vi sarebbe vizio di motivazione sia perché il Gip ha convalidato l’intero provvedimento del questore comprensivo dl divieto di accesso presso le manifestazioni sportive, che è sottratto al giudizio di convalida, sia perché il giudice ha fatto riferimento ad una durata dell’efficacia del provvedimento pari a 5 anni anziché otto come indicati dal Questore, così consentendo di non escludere che si sia inteso convalidare l’atto del Questore per una durata minore rispetto a quella reale . Deduce altresì il vizio di motivazione apparente avendo il Gip effettuato un controllo del provvedimento del Questore meramente formale, senza valutare la pericolosità del ricorrente nè gli indizi a carico, oltre a non formulare alcuna considerazione sia in ordine alla durata dell’obbligo di presentazione alla pg, indicato anzi in 5 anni piuttosto che otto, sia riguardo alle ragioni eccezionali di necessità ed urgenza che devono essere sottese a tale durata. Il vizio di motivazione conseguirebbe altresì alla mancata valutazione della memoria inviata. 5. Con note scritte il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rilevando l’avvenuto rispetto del diritto di difesa in ragione della prescrizione temporale prevista per la convalida ed aggiungendo che la pericolosità che giustifica la durata emerge dalla condotta descritta, in ogni caso non è suscettibile di sindacato di legittimità . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 1.1. Si premette che la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 al comma 1 descrive un’atipica misura interdittiva di competenza dell’autorità di P.S., mentre al comma 2 delinea la possibile imposizione di un obbligo di presentarsi all’ufficio di P.S. che assume un carattere accessorio, eventuale e strumentale, avendo la funzione di assicurare l’effettiva osservanza del provvedimento del Questore. Solo quindi la seconda previsione riguarda la libertà personale del soggetto, ed è per questo motivo che solo limitatamente ad essa è prescritta la convalida da parte del Gip Sez. 1, n. 1165 del 21/02/1996, Elia, Rv. 204609 Sez. 1, n. 6689 del 12/12/1996, Chinè, Rv. 206757 Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 Rv. 266488 - 01 Balducci Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi, Rv. 228896 cfr., sul punto anche Corte Cost.le, sentenza n. 136 del 1998 . 1.2. Quanto alla struttura del procedimento e del provvedimento di convalida, va precisato che 1 il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, che quindi non può provvedere prima della relativa scadenza, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato cfr. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 Rv. 266769 - 01 La Marca Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 Rv. 266223 - 01 Michelotto Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 Rv. 267281 - 01 Murari 2 il termine massimo di 96 ore, stabilito dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, cit., per la convalida del provvedimento, è stabilito a pena di decadenza, decorre dall’ora della notificazione del provvedimento di pubblica sicurezza cfr. Sez. 3, n. 17288 del 20/02/2014 Rv. 261502 - 01 Troise Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011 Rv. 251598 - 01 Tomasi e, essendo stabilito ad ore, non è in ogni caso soggetto alla proroga di diritto di cui all’art. 172 c.p.p., comma 3 3 l’obbligo di controllo e della relativa motivazione , che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata cfr. Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 dep. 13/03/2009 Rv. 242988 01 Marchesini Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Rv. 229110 - 01 Labbia. . 1.3. Quanto ai profili da esaminare da parte del Gip in sede di convalida, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di un’attenta e completa analisi dei presupposti legittimanti l’imposizione dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di P.S., che quindi non può consistere in una verifica meramente formale Sez. U, Labbia cit. . Si è pertanto precisato che 1 il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale cfr. Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016 Rv. 267176 - 01 Olivo 2 la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura per la quale è richiesto un quid pluris di pericolosità sociale - occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani, Rv. 234692 Sez. 3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008 3 La L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 5, come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014 - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale all’autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore ad otto anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall’autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento cfr. Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016 Rv. 270329 - 01 Leopoldo 4 la necessità e l’urgenza costituiscono requisiti di legittimità dell’atto e devono riguardare non già gli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive In proposito è stato precisato che l’omessa motivazione in ordine all’urgenza del provvedere determina l’invalidità del provvedimento del questore ed impedisce quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, ossia quando tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal comma 3, prima parte, della L. n. 401 del 1989, art. 6 cit. cfr. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 Rv. 267294 - 01 Califano Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121 . Si è anche ulteriormente chiarito che incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato cfr. Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 Rv. 267256 - 01 Ragnoli 5 quanto alla motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore impone l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non si richiedono inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961 essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120 Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni 6 il contraddittorio cartolare assicurato al destinatario del provvedimento del Questore va inteso non in senso meramente formale, come possibilità per il diffidato di interloquire presentando la memoria a difesa, ma come garanzia effettiva, tale per cui in caso di deposito di una memoria a difesa nel suddetto termine di quarantotto ore, il g.i.p., per convalidare il provvedimento del questore, deve valutare la memoria motivando, quand’anche in forma concisa, in ordine alle deduzioni mosse dal diffidato. Ove invece ignori del tutto la memoria, come nell’ipotesi, corrispondente al caso di specie, in cui la memoria, pur presentata tempestivamente, di fatto non gli sia stata sottoposta in visione sicché in concreto non abbia potuto esaminarla, la convalida risulta difettosa e quindi illegittima per violazione del diritto di difesa del diffidato cfr. Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 dep. 22/01/2015 Rv. 262900 - 01 Luraschi Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010 Rv. 247174 - 01 Vezzoli . Sul medesimo tema generale della mancata considerazione di una memoria difensiva, deve tuttavia aggiungersi la sussistenza di un diverso orientamento per cui l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina di per sé alcuna nullità, e, piuttosto, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive cfr. Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017 Rv. 271600 - 01 Mazzaferro Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018 Rv. 272542 - 01 Tropea 7 la motivazione deve attenere anche alla valutazione della durata dell’obbligo, di cui deve verificare la congruità tanto che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. A tal fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche sulla gravità degli episodi accertati che giustifichino l’applicazione della misura preventiva dell’obbligo di presentazione cfr. Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Rv. 229110 - 01 Labbia, cit., anche in motivazione Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010 Rv. 247186 - 01 Beani Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018 Rv. 272778 - 01 Fici . 2. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, relativo al mancato rispetto sostanziale dei termini concessi per assicurare il contraddittorio cartolare, si devono esaminare preliminarmente, le concrete modalità di realizzazione del medesimo. Come rilevato dallo stesso ricorrente, nel caso di specie il termine per gli eventuali adempimenti difensivi proponibili a fronte della notifica del provvedimento del Questore del venerdì 20.7.2018 ore 8.40 , coincideva con un giorno festivo ore 8.40 del 22.7.2018 . Si tratta di termini espressi in ore, per cui, come sopra già evidenziato, nel caso in esame non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 172 c.p.p., comma 3 ai sensi del quale il termine stabilito a giorni il quale scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo . Deve quindi ritenersi, preliminarmente, che la decisione di convalida del Gip, adottata il 22 luglio del 2018 alle ore 11.55 è stata rispettosa del termine di 48 ore concesso all’interessato per rappresentare le proprie ragioni. 3. Attiene quindi ad un profilo diverso dal rispetto dei termini di 48 ore, la ulteriore questione, anch’essa rappresentata già nel primo motivo di impugnazione, della mancata valutazione da parte del Gip della memoria inviata presso il suo ufficio entro le 48 ore, a mezzo pec, dal difensore del ricorrente, come risulta indubitabilmente dagli atti. 3.1. In proposito, occorre premettere che l’utilizzo della p.e.c. nel processo penale è attualmente disciplinato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 con riferimento alla materia delle notificazioni e riguarda l’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149 e 150 c.p.p. e art. 151 c.p.p., comma 2, attinenti alle notificazioni effettuate da parte della cancelleria a persone diverse dall’imputato. Come è stato già rilevato cfr. sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017 Rv. 272692 - 01 Barzanti , partendo da tale considerazione di fondo la Suprema Corte, in alcuni casi, ha ritenuto esulanti dal predetto ristretto ambito le istanze o comunicazioni indirizzate ad uffici giudiziari mediante pec cfr. in tema di inammissibilità della trasmissione a mezzo pec dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento da parte del difensore di fiducia dell’imputato, Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017 Rv. 270702 in ordine all’impossibilità di presentazione di memorie mediante l’uso della posta elettronica certificata nel giudizio di cassazione, Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017 Rv. 270858 in relazione al deposito della lista testimoniale con tale strumento Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016 Rv. 269197 . In altri casi, al contrario, la Corte ha ammesso l’efficacia giuridica di comunicazioni tra parti del processo cfr. in ordine all’ammissibilità della notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 4 bis, dal difensore dell’imputato a quello della persona offesa, sez. 2, n. 6320 del 11/01/2017 Rv. 268984 in tema di possibile efficacia, nonostante l’irritualità rispetto al modello legale ex art. 121 c.p.p., della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dell’ufficio di cancelleria dei giudice procedente, sez. 6 n. 35217 del 19.4.2017 Rv 270912, C . 3.2. La complessità dell’argomento si arricchisce della peculiarità del procedimento afferente al cd. DASPO, in ordine al quale questa Corte, nel manifestare apertura a forme di comunicazione ulteriori rispetto al rituale deposito presso la cancelleria o segreteria dell’AG, come la pec o il fax cfr. sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017 Rv. 272692 - 01 Barzanti nel medesimo senso, per l’ammissibilità dell’invio delle comunicazioni difensive a mezzo fax Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016 dep. 07/02/2017 Rv. 269304 - 01 Sangrelli ha valorizzato a tali fini, in maniera condivisibile, l’autonomia, nonché il carattere informale e cartolare che tale procedura di prevenzione assume rispetto al processo penale e la necessità di regole che assicurino comunque le esigenze della difesa in materia di libertà personale, nella ristrettezza dei tempi stabiliti ad horas per la convalida. Tanto più alla luce della previsione per cui la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis, prevede la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida senza tuttavia prescrivere espressamente che essa debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria. Si aggiunga, inoltre, la circostanza per cui il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 - Codice dell’amministrazione digitale - così come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - equipara la posta elettronica certificata P.E.C. alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata. Va quindi anche precisato, alla luce di quest’ultima considerazione, che l’ammissibilità della pec, che va riconosciuta in ordine alla procedura in esame, in ogni caso può consentire di ritenere la medesima produttiva di effetti solo se pervenuta alla cancelleria del giudice competente per la convalida e non quando la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del tribunale. 3.3. Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso si rileva che la memoria redatta nell’interesse del ricorrente è stata inviata con p.e.c. indirizzata alla posta elettronica dell’ufficio g.i.p. del tribunale alle ore 7.33 del 22 luglio 2018. Per poi essere sottoposta al Gip solo il giorno successivo come da attestazione in calce alla memoria medesima. 3.4. Ciò precisato, osserva il Collegio che va dunque riconosciuta l’ammissibilità ed efficacia della seguita modalità di presentazione della memoria, come emersa dagli atti disponibili e sopra illustrata. 4. Alla luce di quest’ultima considerazione, occorre allora osservare come con riferimento al primo motivo di impugnazione non emerga alcuna violazione del diritto di intervento e rappresentanza del ricorrente, in realtà validamente esercitato nei termini di legge mediante l’invio della memoria a mezzo pec. 5. Diverse sono invece le considerazioni formulabili in relazione al secondo motivo di impugnazione, con riferimento all’eccepito vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 5.1. A fronte dell’appurata, mancata valutazione della memoria presentata, questo collegio ritiene maggiormente condivisibile l’orientamento per cui in tale caso l’omissione non configura di per sé alcuna nullità, ma, piuttosto, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento riguardante la fase nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive cfr. Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017 Rv. 271600 - 01 Mazzaferro Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018 Rv. 272542 - 01 Tropea . 5.2. Occorre quindi evidenziare come al fine di prospettare adeguatamente le doglianze riguardanti il provvedimento impugnato, privo della considerazione della memoria difensiva, sia necessario che il ricorso si connoti, come nel caso di specie, per l’allegazione della memoria da una parte e per l’illustrazione, dall’altra, di specifici motivi di impugnazione. La conoscenza delle questioni sviluppate nella memoria e delle ragioni sottese, consentono infatti di apprezzare o meno l’effettiva mancata valutazione da parte del giudice dei profili in essa dedotti e la rilevanza delle argomentazioni per la decisione. Ciò in quanto, proprio alla luce del suesposto principio circa la rilevanza della omessa lettura della memoria difensiva non in via automatica bensì in via eventuale e sotto il profilo della congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento, deve ritenersi che l’onere motivazionale in rapporto alla convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia può essere comunque assolto anche dal complessivo tenore del provvedimento, da cui emerga l’esclusione, anche implicita, della loro fondatezza. Si tratta di fare applicazione di principi giurisprudenziali generali in materia di motivazione della sentenza secondo cui la motivazione da parte del giudice di merito non richiede l’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, sia fornita un’indicazione logica ed adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo. In tal caso le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese cfr. in motivazione Sez. 3, Sentenza n. 46223 del 16/11/2011 Rv. 251330 - 01 Di Lonardo . 5.3 Nel caso in esame, le motivazioni dell’ordinanza del G.i.p., esaminate alla luce dei principi suesposti e in rapporto alle questioni prospettate dal ricorrente in memoria oltre che nei motivi di impugnazione, non consentono di risalire pienamente alle ragioni che hanno portato all’obbligo di presentazione al commissariato, anche, ma non solo, con riferimento alla determinazione delle modalità di presentazione, alla durata dell’obbligo di presentazione, all’individuazione delle esigenze di necessità della adozione della misura stessa si tratta di profili che, sollevati espressamente dalla difesa sin dalla memoria, risultano privi di esplicite o comunque chiare considerazioni a fronte delle prospettazioni difensive, concentrate, per quanto è dato leggere, nell’incensuratezzza dell’istante, nell’assenza di esigenze di necessità, nell’ultroneità dell’obbligo di presentazione alla pg in assenza di elementi che facciano ritenere probabile la violazione della prescrizione del divieto di accesso a manifestazioni sportive. Invero, in motivazione si rinviene solo la descrizione, alquanto asettica, degli scontri avvenuti e che avrebbero giustificato l’adozione della misura disposta oltre che degli elementi giustificativi del coinvolgimento del ricorrente nei medesimi fatti. Motivazione dunque inadeguata, tanto più in considerazione anche di una modulazione del termine di durata dell’obbligo entro i limiti massimi, pur a fronte di espressa richiesta di riduzione riportata in memoria. 6. La fondatezza del ricorso in ordine alla carenza di motivazione come sopra illustrata implica l’illegittimità del provvedimento di convalida impugnato in parte qua, ossia nella parte in cui si riferisce alla prescrizione dell’obbligo di presentazione e non al divieto di accesso agli stadi. 7. Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte inerente la prescrizione dell’obbligo di presentazione e con rinvio al Gip del tribunale di Palermo per nuovo esame in cui si valuti anche la memoria suddetta, dichiarando contestualmente sospesa l’efficacia del provvedimento del questore di Palermo limitatamente all’obbligo di presentazione alla PS. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Palermo - ufficio Gip per nuovo esame. Dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del questore di Palermo in data 16 luglio 2018 limitatamente all’obbligo di presentazione alla PS. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al questore di Palermo.