Valida la notifica a mezzo PEC priva dell’avviso di avvenuta ricezione

La notifica di atti processuali tramite posta elettronica certificata non richiede la conferma dell’avvenuta ricezione del destinatario, essendo sufficiente il deposito in cancellaria dell’atto notificato e autenticato.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51022/18, depositata il 9 novembre. La questione della notifica. Sia tramite il giudizio di primo che di secondo grado un imputato veniva riconosciuto penalmente responsabile per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. L’imputato lamentando la violazione degli artt. 178, lett. c , e 179 c.p.p. ricorre in Cassazione articolando un unico motivo la notifica del decreto di citazione in appello, eseguita a mezzo PEC, non era andata a buon fine impedendo così l’ordine di comparizione del difensore dell’imputato nel giudizio d’appello. L’irrilevanza dell’avviso di consegna al destinatario. Gli Ermellini hanno sottolineato che la notifica di atti realizzata tramite posta elettronica certificata si perfeziona con l’attestazione, apposta in calce all’atto del cancelliere trasmittente, dell’avvenuto invio del testo originale – la cui mancanza costituisce, peraltro, mera irregolarità – mentre non è necessaria la conferma dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario . Per ritenere pienamente valida suddetta notifica è sufficiente la semplice verifica di accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna dell’allegato trasmesso. La Suprema Corte ritenendo il ricorso inammissibile, oltre che generico, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 giugno – 9 novembre 2018, numero 51022 Presidente Cavallo – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/01/2018, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 16/2/2017 del Tribunale di Arezzo-che aveva dichiarato D.F.M. responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per il periodo dicembre 2009 e gennaio - agosto 2010 - e lo aveva condannato alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa - assolveva l’imputato dal reato relativo al mese di dicembre 2009 perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati relativi al periodo gennaio-marzo 2010 perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena in giorni venti di reclusione ed Euro 150,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.F.M. , a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. penumero . Il ricorrente deduce violazione degli artt. 178 lett. c e 179 cod.proc.penumero per omessa citazione in giudizio del difensore dell’imputato, non essendo giunta a buon fine la notifica del decreto di citazione in appello a mezzo PEC e difetto di motivazione con riferimento alla motivazione esposta dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto della eccezione di nullità sollevata. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità. 2. Questa Corte ha affermato, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto, tramite posta elettronica certificata c.d. PEC , che la notifica di atti effettuata a mezzo posta elettronica certificata cd. PEC , si perfeziona con l’attestazione, apposta in calce all’atto dal cancelliere trasmittente, dell’avvenuto invio del testo originale - la cui mancanza costituisce, peraltro, mera irregolarità mentre non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario Sez. 2, numero 52517 del 03/11/2016, Rv. 268816 la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario Sez.4, numero 2431 del 15/12/2016, dep.18/01/2017, Rv. 268877 in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata c.d. pec , deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, numero 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario Sez. 3, numero 54141 del 24/11/2017, Rv. 271834 . 3. Orbene, a fronte della motivazione della Corte territoriale che ha rilevato la ritualità della notifica in quanto regolarmente trasmessa al difensore, il ricorrente ha contestato genericamente tale affermazione, limitandosi a dedurre che la notifica non era giunta a buon fine per mancata consegna. Tale genericità determina, pertanto, l’inammissibilità della doglianza, in quanto i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e, quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie Sez. 6, numero 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204 Sez. 6, numero 17377 del 24/02/2016, Rv. 266736 . 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione Sez. U. numero 12602 del 25.3.2016, Ricci Sez.2, numero 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 Sez. U,numero 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164 Sez. 4 numero 18641, 22 aprile 2004 . 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. penumero , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.