Trasmissione incompleta del provvedimento a mezzo PEC: è valida la notifica

In tema di notificazione a mezzo PEC, nessuna norma impone la notifica integrale del provvedimento del Tribunale del riesame, essendo sufficiente l’avviso al difensore del deposito dell’ordinanza in cancelleria.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 35482/18 depositata il 25 luglio. Il caso. Con ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato la decisione emessa dal Gip che ha applicato all’indagato la misura cautelare in carcere, nella veste di indagato per il delitto di rapina aggravata. Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione, in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge che esso è incompleto, risultando mancanti alcune pagine con la conseguenza che diventa difficile e incomprensibile l’iter logico seguito dalla Corte territoriale con la violazione del diritto di difesa. La notifica a mezzo PEC. Confermato il fatto che nel trasmettere l’ordinanza impugnata tramite PEC al difensore sono state omesse alcune pagine dell’atto, questo rende la notifica incompleta. Questa Corte ha già precisato che le ordinanze emesse dal Tribunale delle Libertà non devono essere notificate per intero bensì attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso e da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione. In particolare, nel caso in esame, la trasmissione incompleta del provvedimento ha comunque consentito al difensore di venire a conoscenza della data del deposito dell’ordinanza poiché la pagina numero 7 dell’ordinanza, contenente appunto l’attestazione di avvenuto deposito, è stata trasmessa al difensore e non c’è stata nessuna violazione del diritto di difesa. Il ricorso, per questi motivi, è inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 luglio – 25 luglio 2018, n. 35482 Presidente Diotallevi – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria sezione del riesame ha confermato l’ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 18 novembre 2017, che ha applicato a R.D.B. la misura della custodia cautelare in carcere, nella veste di indagato per il delitto di rapina aggravata. Avverso la detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo a nullità dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 606 lettera E c.p.p. per inesistenza della motivazione, in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato, notificato al difensore, emerge che lo stesso è incompleto, risultando mancanti le pagine numero due, quattro e sei con la conseguenza che diventa inidoneo e incomprensibile l’iter logico seguito dai giudici territoriali con evidente violazione del diritto di difesa. b violazione dell’articolo 171 c.p.p., in quanto l’atto è stato notificato in modo incompleto, fuori dai casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato poiché il provvedimento depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo trasmesso a questa corte risulta completo in tutte le sue pagine e presenta una motivazione articolata ed esaustiva in merito alle censure formulate dalla difesa con la richiesta di riesame. Deve pertanto ritenersi che l’ordinanza con cui è stato deciso il riesame non è inficiata da alcuna causa di nullità connessa all’assenza di motivazione. 2. Il secondo motivo di ricorso riguarda la notificazione del provvedimento. Vero è che nel trasmettere l’ordinanza tramite PEC al difensore sono state inviate soltanto le pagine aventi numero dispari e non le tre pagine contrassegnate dai numeri 2, 4 e 6, il che rende la notifica incompleta. E tuttavia nessuna norma impone la notifica integrale del provvedimento del tribunale del riesame, essendo sufficiente l’avviso al difensore del deposito dell’ordinanza in cancelleria. Questa corte ha avuto modo di precisare che Le ordinanze emesse dal Tribunale della Libertà a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. non devono essere notificate per intero, bensì attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso e da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione. Sez. 4, n. 21340 del 09/04/2013 - dep. 17/05/2013, Marotta, Rv. 25639301 . Il tribunale di Reggio Calabria ha depositato nei termini di legge il dispositivo dell’ordinanza, riservando il deposito dei motivi. La comunicazione integrale al difensore del provvedimento tramite PEC, contenente anche la motivazione, non è espressamente prescritta da alcuna norma di legge, come si desume dall’art. 310 c.p.p. in, che stabilisce al primo comma che contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod.proc.pen. il pubblico ministero l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro 10 giorni dalla comunicazione e dalla notifica dell’avviso di deposito del provvedimento. Anche l’articolo 128 cod.pen.p. stabilisce che quando all’esito dell’udienza in camera di consiglio vengono emessi provvedimenti impugnati l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione. La trasmissione incompleta del provvedimento ha comunque consentito al difensore di venire a conoscenza della data del deposito dell’ordinanza, poiché la pagina numero sette dell’ordinanza, contenente appunto l’attestazione di avvenuto deposito, è stata trasmessa al difensore. Deve pertanto ritenersi che la sia pure parziale comunicazione del provvedimento, completo dell’attestazione di deposito, non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa, poiché il difensore ha avuto piena conoscenza della data in cui il provvedimento è stato depositato e aveva l’onere e la possibilità di visionare la copia integrale dell’atto recandosi in cancelleria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 , al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.