Convalida del Daspo: le memorie difensive possono essere depositate via PEC?

Pronunciandosi sull’impugnazione del provvedimento di convalida del Daspo emesso a carico di alcuni tifosi del Cesena, la Corte di Cassazione si esprime sull’ammissibilità del deposito di memorie difensive tramite PEC nell’ambito di tale procedimento peculiare.

La vicenda. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14832/18, depositata il 4 aprile, che ha rigettato il ricorso proposto da alcuni tifosi del Cesena avverso la convalida dei provvedimenti di Daspo, con obbligo di presentarsi presso al commissariato di polizia, emessi a loro carico dal Questore di Vicenza. I ricorrenti, per tramite del loro difensore e per quanto d’interesse, hanno dedotto in Cassazione la mancata valutazione della memoria difensiva depositata in cancelleria e delle prove ivi indicate. Il Collegio analizza la questione relativa all’invio della memoria difensiva, avvenuto a mezzo PEC il giorno prima di quello della richiesta di convalida del PM, al GIP del Tribunale di Vicenda di turno e prima ancora alla procura della Repubblica presso il Tribunale di turno . Il PG aveva ritenuto irrituale tale deposito sia perché non effettuato in cancelleria, che per l’indisponibilità della casella PEC da parte del decidente, dal canto suo, il difensore invocava la ritualità del deposito perché effettuato con modalità concordate con la cancelleria del giudice. La PEC nel processo penale Ferma restando il persistente dibattito sull’utilizzo della PEC nel processo penale, la Corte registra pronunce contrastanti. Se ad esempio è stata esclusa l’ammissibilità dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC Cass. Pen. n. 31314/17 o la possibilità di presentare memorie tramite PEC Cass. Pen. n. 31336/17 , non essendo consentito alle parti l’utilizzo di tale mezzo di comunicazione, d’altra parte è stata ritenuta valida la notifica tramite PEC ex art. 299, comma 4- bis , c.p.p. effettuata dal difensore dell’imputato a quello della persona offesa. e nel procedimento relativo al Daspo. Tornando al caso di specie, gli Ermellini evidenziano la peculiarità del procedimento relativo al Daspo nel quale è prevista la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice in vista della convalida, ma non è espressamente previsto che ciò avvenga mediante deposito in cancelleria in coerenza con la natura cartolare ed informale del procedimento e con la ristrettezza dei tempi. Aggiunge poi la sentenza in commento che il c.d. codice dell’amministrazione digitale d.lgs. n. 82/2005 equipara la PEC alla trasmissione postale tramite lettera raccomandata, giungendo ad affermare che la PEC può ritenersi produttiva di effetti solo se pervenuta alla cancelleria del giudice competente per la convalida e non già ove la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del Tribunale . Ciò posto, nella vicenda in esame, anche laddove fosse riconosciuta l’ammissibilità della presentazione della memoria tramite PEC, il ricorso risulta comunque carente in relazione all’asserita omessa valutazione della stessa. Ne discende, in conclusione, l’infondatezza della doglianze e il rigetto dei ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2017 – 4 aprile 2018, n. 14832 Presidente Fiale – Relatore Sarno Ritenuto in fatto B.E., V.M., S.A., Sa.Da., Be.Gi., destinatari del provvedimento di divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono competizione sportive emesso in data 02.02.2017 dal Questore di Vicenza contenente anche la prescrizione di presentarsi presso il posto di polizia in occasione di manifestazioni sportive che vedano coinvolta la squadra di calcio , per un periodo pari ad anni 1, propongono per il tramite del difensore, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza in data 09.02.2017 che convalidava il provvedimento questorile di cui sopra, per i seguenti motivi nullità dell’ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 6 co. 3 L. 401/89 omessa motivazione in merito alla valutazione della memoria depositata in data 8.2.2017 e delle prove ivi indicate mancanza e/o contraddittorietà della motivazione sui presupposti applicativi dell’obbligo di presentazione al commissariato. difetto di motivazione sulle ragioni del doppio obbligo di presentazione al posto di polizia in occasione delle partite di calcio della squadra del difetto di motivazione sulle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura. Il procedimento è stato rubricato con il n. 34668/2017 R.G Ricorso recante la medesima data e del tutto analogo, fatta esclusione per il motivo attinente alla valutazione della memoria difensiva, è stato depositato presso questa Corte dal medesimo difensore nell’interesse di B.E. , V.M. e Be.Gi. ed il procedimento è stato rubricato con il n. 34897/2017. Il PG ha concluso chiedendo la riunione dei ricorsi ed il rigetto. Il difensore ha depositato memoria difensiva di replica con riferimento al ricorso n. 34668/2017 opponendosi al rigetto richiesto dal P.G., segnatamente in riferimento alle motivazioni con le quali quest’ultimo aveva ritenuto non rituale la trasmissione della memoria a mezzo p.e.c. in luogo del deposito in cancelleria o, quantomeno della trasmissione a mezzo fax, escludendo di conseguenza l’obbligo per il g.i.p. di rispondere ai rilievi in essa formulati. Considerato in diritto Preliminarmente va disposta la riunione al presente procedimento n. 34668/2017 di quello n. 34897/17 proposto nell’interesse di B.E. , V.M. e Be.Gi. , per parziale identità soggettiva dei ricorrenti e per la identità dei motivi di ricorso, correlati tutti alla medesima vicenda fattuale. Ciò posto ritiene il Collegio che i ricorsi siano infondati e vadano, pertanto, rigettati. Venendo all’esame dei motivi, si rileva quanto segue. Va anzitutto premesso che la formulazione degli stessi, incentrata su rilievi di fondo rispetto all’ordinanza di convalida senza operare distinzioni tra le singole posizioni dei ricorrenti e senza sollevare questioni autonome rispetto alle singole posizioni, consente una trattazione unitaria dei motivi stessi valevole per ciascun ricorrente. Con il primo motivo, fatta la premessa che l’imposizione della prescrizione non si accompagna automaticamente all’adozione del divieto - costituendo elemento, pur se strumentale, certamente ulteriore del provvedimento questorile - la cui legittimità deve formare oggetto di autonoma valutazione , viene dedotto che il G.I.P. all’atto della convalida, non avrebbe esercitato il doveroso vaglio in ordine alle ragioni - comprese quelle di necessità ed urgenza - che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento della comminazione dell’ulteriore obbligo di comparizione all’ufficio di polizia alla sussistenza della pericolosità del soggetto cui è applicata la musura” alla congruità della durata della misura alla valutazione delle esigenze lavorative e di studio del prevenuto alla specifica necessità di un doppio obbligo di presentazione. Sottolinea peraltro il difensore che, con memoria depositata in data 08.02.2017 ore 10.07 per B.E. e in data 08.02.2017 ore 23.20 per S. , Be. , Sa. e V. , aveva contestato l’insufficienza e la contraddittorietà delle prove a carico del prevenuto, palesando l’insussistenza della necessità della comminazione anche dell’obbligo di firma ma che di essa il G.I.P. non aveva fatto menzione nell’ordinanza di convalida e che nemmeno si era curato di rispondere alle questioni sollevate. E proprio sulle modalità della presentazione della memoria avvenuta con p.e.c. inoltrata l’8 febbraio giorno precedente a quello della richiesta di convalida del PM risalente al 9 febbraio al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Vicenza di turno e prima ancora alla procura della Repubblica presso il tribunale di turno si è innestato - come detto in precedenza - un’ulteriore questione, avendo concluso il PG per l’irritualità del deposito in quanto non effettuato in cancelleria ai sensi dell’art. 121 c.p.p. e, per altro verso, non essendo la casella di posta certificata nella diretta disponibilità del decidente il che esclude la possibilità di richiamare i principi e enunciati a proposito dell’utilizzo del fax , cui è seguita la replica del difensore che ha invece sostenuto ritualità del deposito evidenziando che a soluzione era stata scelta d’intesa con la cancelleria del giudice. La questione e dell’utilizzo della p.e.c. nel processo penale è in effetti tuttora dibattuta. Alla stato esso trova fonte normativa solo nell’art. 16 D.L. n. 179 del 2012 con riferimento alla materia delle notificazioni e riguarda gli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale che attengono alle notificazioni da parte della cancelleria a persone diverse dall’imputato. Patendo da tale presupposto alcune decisioni hanno già escluso l’ammissibilità dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell’imputato in quanta alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata Sez. 2, Sentenza n. 31314 del 16/05/2017 Rv. 270702 la possibilità di presentazione di memorie mediante l’uso della posta elettronica certificata PEC nel giudizio di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 31336 del 16/05/2017 Rv. 270858 il deposito della lista testimoniale con tale strumento Sez. 3, Sentenza n. 6883 del 26/10/2016 Rv. 269197 . In altre decisioni si registra una apparente apertura essendosi ritenuta valida, ad esempio, la unifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell’art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., dal difensore dell’imputato a quello della persona offesa Sez. 2, Sentenza n. 6320 del 11/01/2017 Rv. 268984 . Sez. 6 n. 35217 del 19.4.2017 Rv 270912, esaminando il caso di una richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’ufficio di cancelleria dei giudice procedente, pur dando atto della difformità dello strumento della p.e.c. dal modello legale previsto dall’art. 121 c.p.p., sembra sostanzialmente ammettere tale forma di comunicazione - in linea con la tendenza ad ampliare l’utilizzo della p.e.c. pure riscontrabile in alcune decisioni. Rispetto alla questione oggetto del ricorso in esame occorre peraltro tenere conto anche di un ulteriore aspetto e, cioè, quello della peculiarietà del procedimento afferente al DASPO. Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire, infatti, che l’art. 6, comma 2-bis, legge n. 401 del 1989 prevede la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la per la convalida, ma non prescrive espressamente che tale facoltà debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria. Il che, del resto, è connaturale all’oggetto la libertà personale , alla particolare natura del procedimento cartolare ed informale e alla fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve necessariamente concludersi il controllo di legalità di un atto che limita la libertà personale del soggetto, pena l’inefficacia delle relative prescrizioni Sez. 3, Sentenza n. 5621 del 08/07/2016 Rv. 269304 . Vengono con tale decisione, che il Collegio condivide, sostanzialmente evidenziati i profili di a autonomia che la procedura di prevenzione assume rispetto al processo penale e la peculiare necessità ci regole che assicurino comunque le esigenze della difesa nella ristrettezza dei tempi stabiliti ad horas per la convalida che, come noto, non possono subire deroghe nemmeno se cadono in giorni festivi. Va peraltro ricordato che l’art. 48 d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale - così come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - equipara la posta elettronica certificata P.E.C. alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata. Ed è consequenziale con la premessa che la p.e.c. può ritenersi produttiva di effetti solo se pervenuta alla cancelleria del giudice competente per la convalida e non già ove la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del tribunale. Nella specie dalla documentazione allegata al ricorso si rileva che la p.e.c. è stata indirizzata alla posta elettronica dell’ufficio g.i.p. del tribunale ed a quelle della procura della Repubblica alle ore 10.06 del giorno 8.2.2017 e la conferma della ricezione alle ore 10.07. Peraltro - secondo quanto sostenuto dal difensore nella memoria di replica - la memoria sarebbe stata comunque stampata ed acclusa al fascicolo in termini ed il termine per l’esercizio del diritto di difesa scadeva in orario di chiusura del tribunale. Ciò posto osserva il Collegio che quand’anche si riconosca l’ammissibilità della modalità di presentazione della memoria, il ricorso presenta comunque insuperabili carenze in relazione all’asserita omessa valutazione di essa. Risulta allegata al ricorso solo la prima pagina della memoria e, nel corso dei motivi, non vengono dettagliati i profili decisivi non apprezzati dal g.i.p. limitandosi il ricorrente in maniera assai generica ad indicare temi asseritamente non scrutinati dal giudice. La mancata conoscenza delle ragioni a sostegno delle questioni sviluppate nella memoria non consente di apprezzare l’effettiva mancata valutazione dei profili in essa dedotti e la rilevanza delle argomentazioni per la decisione lasciando impregiudicata l’ipotesi che il decidente, nel dare conto della sussistenza dei presupposti per la misura adottata, abbia inteso superare anche le osservazioni formulate in memoria. Ed al riguardo si è già affermato che l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia art. 6, l. 13 dicembre 1989, n. 401 , si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza. Sez. 3, Sentenza n. 46223 del 16/11/2011 Rv. 251330. Per il resto si osserva che, seppure in forma sintetica, le motivazioni dell’ordinanza del g.i.p., lette in connessione con il provvedimento del questore, consentono di risalire agevolmente alle ragioni che hanno determinato la misura all’obbligo di presentazione al commissariato, all’opportunità delle modalità di presentazione ed alle ragioni di necessità ed urgenza della adozione della misura stessa. E agevole dedurre dalle circostanze puntualmente indicate in motivazione la preordinazione nella organizzazione e la non occasionalità degli scontri avvenuti eludendo i controlli organizzati dalla questura in zona no attigua allo stadio che logicamente giustifica l’adozione della misura disposta e le modalità di esecuzione evidentemente finalizzate ad evitare possibili elusioni di essa. Per contro si appalesano essenzialmente di merito le censure dedotte con i tre motivi di ricorso. Ne discende l’infondatezza di tutti i motivi dedotti. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte suprema di Cassazione Dispone la riunione al presente procedimento del procedimento n. 34897/17 per parziale identità soggettiva correlata ad unica vicenda. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.