Sanabile la notificazione via PEC effettuata ad uno solo dei difensori di fiducia

In presenza di più difensori di fiducia, la notificazione del decreto di citazione a giudizio d’appello eseguita via PEC nei soli confronti di uno tra questi, non configura un’ipotesi di nullità assoluta della sentenza emessa a termine del procedimento.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 6992/18, depositata il 14 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, confermava la condanna alla reclusione e concedeva il beneficio della non menzione della medesima. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il condannato ricorre per cassazione denunciando la nullità assoluta ex artt. 178, lett. c e 179, comma 1 c.p.p. della sentenza impugnata per omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello, ciò comportando la nomina di un difensore d’ufficio. Il ricorrente rileva, altresì, che l’avviso allegato al messaggio inviato a mezzo PEC dalla Corte d’Appello conteneva un file in pdf all’interno del quale era presente un avviso di citazione relativo ad altro giudizio e a carico di persona diversa dal ricorrente. Le notificazioni a più difensori. Il Supremo Collegio constata, preliminarmente, che il ricorrente risultava essere assistito da due difensori di fiducia, così come emergeva dal fascicolo del giudizio d’appello. Ciò posto, la Suprema Corte afferma che in materia di omessa notificazione, ad uno dei difensori, del decreto di citazione a giudizio d’appello, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, anche quando si tratti del sostituto d’ufficio del difensore di fiducia regolarmente avvisato, con la conseguenza che la mancata eccezione sana la nullità, già nel giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.p.p., a prescindere dal fatto che l’imputato, regolarmente citato abbia presenziato o meno o sia rimasto contumace . Pertanto, riprendendo un principio affermato dalle Sezioni Unite, i Giudici di legittimità ribadiscono che è onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice, ed eccepire la nullità . Risulta dunque necessario al fine di scongiurare l’ipotesi di nullità assoluta che, in caso di due difensori di fiducia, almeno uno dei due sia stato regolarmente avvisato dell’udienza , circostanza verificatasi nel caso di specie. La Corte quindi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 settembre 2017 – 14 febbraio 2018, n. 6992 Presidente Cavallo – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 giugno 2016, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale C.V. era stato condannato alla pena sospesa di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 10- quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale a richiesta di privati, confermando nel resto l’impugnata sentenza. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso C.V. , a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell’art 606 comma 1 lett. c cod.proc.pen. in relazione all’art. 601 comma 5 cod.proc.pen., per omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello, comportante una nullità assoluta della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 178 lett. c e 179 comma 1 cod.proc.pen. Rileva il ricorrente che l’avviso allegato al messaggio pec inviato dalla Corte d’appello recava un pdf denominato mustazza pdf contenente l’avviso di fissazione di altro giudizio di appello a carico di persona diversa. L’omissione della citazione in grado di appello al difensore di fiducia, assente nel giudizio di appello essendo questo stato celebrato con un difensore d’ufficio nominato, comporterebbe una nullità assoluta della sentenza e ne chiede l’annullamento. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio. Considerato in diritto 4. - Il ricorso non è infondato per le ragioni di seguito esposte. Deve rilevarsi, in punto di fatto, come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo del giudizio di appello che questa Corte di legittimità può conoscere in quanto giudice del fatto in ordine alle questioni processuali che il ricorrente C.V. era difeso da due difensori di fiducia, l’avv. Ignazio Valenza e dall’avv. Antonino Brucato, come risulta dalle epigrafi delle sentenze. Pacifica è l’omessa notificazione dell’avviso al difensore avv. Valenza del giudizio di appello ex art. 601 comma 5 cod.proc.pen. Ciò premesso tale omissione non integra, nel caso in scrutinio, una nullità assoluta. Come è noto la giurisprudenza della Corte di cassazione ha, con orientamento pacifico, affermato che in materia di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, anche quando si tratti del sostituto d’ufficio del difensore di fiducia regolarmente avvisato, con la conseguenza che la mancata eccezione sana la nullità, già nel grado d’appello, ai sensi dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., a prescindere dal fatto che l’imputato, regolarmente citato, abbia presenziato all’udienza o sia rimasto contumace S. U. n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187 Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980 . Ed infatti, la categoria delle nullità assolute deve restare confinata ai vizi più radicali , derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dalla assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, mentre tutte le altre nullità, riguardanti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato rientrano nelle nullità di ordine generale, a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c , per le quali si applicano il regime delineato dall’art. 180, la disciplina delle deducibilità di cui all’art. 182 e la sanatoria di cui all’art. 184 cod.proc.pen Da cui il principio, affermato dalle citate S.U. Aprea, secondo cui è onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice, ed eccepire la nullità - da considerarsi di ordine generale a regime intermedio - per il caso di mancato avviso all’altro difensore, al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari. Dunque, in caso di due difensori di fiducia, è sufficiente ad evitare che si verifichi la nullità di assoluta per omessa citazione del difensore la circostanza che almeno uno dei due sia stato regolarmente avvisato dell’udienza in tal caso si configura, infatti, una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente sia questo di fiducia o d’ufficio. 6. Nel caso in esame, il processo d’appello si è svolto, assenti i difensori di fiducia, alla presenza del difensore di ufficio, avv. Paolo Libassi in sostituzione dei citati avv. Valenza e Brucato, quest’ultimo regolarmente citato a mezzo pec come risulta in atti, sicché la mancata eccezione, entro la deliberazione della sentenza nello stesso grado S.U. n. 22242 del 27/01/2011, Scibé Rv 261529 , da parte del difensore presente avv. Libassi ha sanato la relativa nullità che non può più essere ora dedotta. 7. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.