Inammissibile l’atto di opposizione al decreto penale di condanna trasmesso via PEC

L’opposizione al decreto penale di condanna, avendo natura d’impugnazione, soggiace alla relativa disciplina generale, la quale non prevede la presentazione a mezzo PEC.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 6164/18, depositata l’8 febbraio. Il caso. Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Suprema Corte denunciando l’erroneità con la quale non era stata ritenuta valida la propria opposizione al decreto penale di condanna trasmessa a mezzo PEC e tempestivamente pervenuta in cancelleria ai sensi dell’art. 461 c.p.p L’opposizione al decreto penale di condanna. Il Supremo Collegio ribadisce che l’opposizione al decreto penale di condanna ha natura d’impugnazione e pertanto soggiace alla disciplina ordinaria prevista in materia dal codice di rito. Pertanto, nessuna norma prevede la presentazione dell’opposizione di un atto d’impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata . Inoltre, la Suprema Corte ricorda che il rinvio effettuato dall’art. 591, lett. c c.p.p. alle formalità previste dall’art. 583 c.p.p. è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso dell’inderogabilità della spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo di raccomandata o telegramma, di talché è stata, ad esempio, ritenuta invalida l’impugnazione proposta mediante la spedizione effettuata attraverso il servizio Internet di posta raccomandata on line” . Ciò detto, nonostante l’art. 48 d.lgs. n. 82/2005 disponga che la notifica a mezzo PEC sia equiparata a quella effettuata a mezzo posta, salvo che la legge non disponga altrimenti, quello dell’impugnazione è, per l’appunto, sulla base dei rilievi sin qui formulati, uno di quei casi in cui la legge dispone altrimenti . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 25 ottobre 2017 – 8 febbraio 2018, n. 6164 Presidente Izzo – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. S.D. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione al decreto penale di condanna, emesso nei suoi confronti. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto erroneamente non è stata ritenuta valida l’opposizione trasmessa a mezzo PEC. L’utilizzo della posta elettronica certificata, infatti, è ammesso, a far data dal 24 maggio 2013, dal decreto 3 aprile 2013 n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2013. La dichiarazione di opposizione risulta, d’altronde, pervenuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto penale all’ imputato, conformemente a quanto disposto dall’art. 461 cod. proc. pen. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria scritta, depositata l’11 luglio 2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. La doglianza formulata dal ricorrente è infondata. L’opposizione al decreto penale di condanna ha, infatti, natura di impugnazione Cass., Sez. 4, n. 25439 del 28-3-2003, Rv. 225601 Sez. 5, n. 10621 del 10-12-2002, dep. 2003, Rv. 224701 ed è dunque soggetta alla disciplina e ai principi generali previsti per le impugnazioni Cass., Sez. 3, n. 2029 del 28-5-1999, Rv. 214346 Sez. 5, n. 399 dell’8-2-1995, Rv. 200671 . Le modalità di presentazione dell’opposizione sono quindi disciplinate dall’art. 461 cod. proc. pen. e, per quanto non previsto da quest’ultima norma, dagli artt. 582 e 583 cod. pen., che riguardano, in generale, le impugnazioni. Orbene, nessuna norma prevede la presentazione di un atto d’impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata. L’art. 16, comma 4, d. l. 18-10-2012 n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17-12-2012, n. 221, prevede la possibilità per la cancelleria di effettuare notificazioni per via telematica a persona diversa dall’imputato, a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen. Ma la norma non prevede il deposito per via telematica di un atto d’impugnazione. D’altronde, le modalità di presentazione dell’atto d’impugnazione prescritte dalle suindicate norme sono tassative e non ammettono equipollenti Cass., Sez. 5, n. 4043 del 27-3-2003, dep. 2004, Rv. 225372 Sez. 1, n. 45711 del 7-11-2001, Rv. 220370 , essendo l’inosservanza delle disposizioni degli artt. 582 e 583 prevista come causa di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c cod. proc. pen. Ed anzi il rinvio dell’art. 591, lett. c cod. proc. pen. alle formalità previste dall’art. 583 cod. proc. pen. è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso dell’inderogabilità della spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo di raccomandata o telegramma Cass., Sez. 1, n. 3342 del 14-7-1993, Rv. 195056 Sez. 1, n. 5530 del 24-10-1996, Rv. 206186 Sez. 6, n. 42473 del 22-10-2001, Rv. 220215 , di talché è stata, ad esempio, ritenuta invalida l’impugnazione proposta mediante la spedizione effettuata attraverso il servizio Internet di posta raccomandata on line Cass., Sez. 3, n. 7337 del 31-1-2014, Rv. 259630 , che non consente la trasmissione dell’atto scritto in originale ma solo l’inoltro di un file digitale in formato testo o immagine. E, infatti, in questa prospettiva, l’art. 48 D. Lgs n. 82/2005 e successive mod. c.d. Codice dell’amministrazione Digitale , come sostituito dall’art. 33 D.L.gs 30 dicembre 2010, n. 235, dispone che la notifica a mezzo PEC sia equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti Cass., Sez. 2, n. 6320 del 10-2-2017. Rv. 268984 . E quello dell’impugnazione è, per l’appunto, sulla base dei rilievi sin qui formulati, uno di quei casi in cui la legge dispone altrimenti. Correttamente, pertanto, l’atto di opposizione al decreto penale di condanna presentato a mezzo PEC è stato dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.