L’omonimia non “salva” la PEC dalla nullità

La Corte richiama il principio affermato nella sentenza S.U. Maritan affermando che le comminatorie di nullità in ordine generale e quelle di carattere assoluto, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, concernenti l’intervento e l’assistenza dell’imputato ovvero l’assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza trovano applicazione anche nei procedimenti camerali partecipati di esecuzione e di sorveglianza .

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 39587/17, depositata il 30 agosto. Il caso. Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e respinta quella di affidamento in prova. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la difesa, lamentando violazione di legge con conseguente violazione del diritto di difesa, dal momento che il decreto di fissazione dell’udienza camerale davanti al Tribunale di Sorveglianza era stato notificato all’indirizzo PEC sbagliato per un caso di omonimia. Nullità assoluta. La difesa lamentava che il vizio rilevato integrasse una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile e pertanto il provvedimento finale andava caducato. La Cassazione accoglie il ricorso, rilevando la violazione del diritto di difesa. La Corte, infatti, richiama il principio affermato nella sentenza S.U. Maritan affermando che le comminatorie di nullità in ordine generale e quelle di carattere assoluto, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, concernenti l’intervento e l’assistenza dell’imputato ovvero l’assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza trovano applicazione anche nei procedimenti camerali partecipati di esecuzione e di sorveglianza . Per questo motivo la Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 luglio – 30 agosto 2017, n. 39587 Presidente Di Tomassi – Relatore Novik Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Con l’ordinanza resa il 18 ottobre 2016, il Tribunale di sorveglianza di Torino, ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e respinta quella di affidamento in prova al servizio sociale formulate nell’interesse di D.V. in relazione all’esecuzione della residua pena di anni due, mesi sei e giorni uno di reclusione, oggetto del provvedimento di cumulo emesso il 26/1/2016 dalla Procura della Repubblica di Asti. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del D. , avvocato Marco Scagliola del foro di Asti chiedendone l’annullamento sulla scorta di due motivi l’ordinanza era viziata da violazione di legge, con conseguente violazione del diritto di difesa. Il ricorrente ha specificato che il decreto di fissazione dell’udienza camerale innanzi al tribunale di sorveglianza era stato notificato a mezzo PEC all’indirizzo scagliola.marco at ordineavvocatialba.eu, corrispondente ad un omonimo del difensore nominato da D. , il cui indirizzo di posta elettronica era scagliola.marco at ordineavvocatiasti.eu l’errore era desumibile anche dal codice fiscale indicato nella relata di notifica della PEC. Tale vizio aveva integrato una nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, come aveva di recente ribadito la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite Sez. U, n. 24630 del 2015 , sicché il provvedimento finale andava necessariamente caducato. Con il secondo motivo, il difensore lamenta la nullità della notifica, siccome effettuata a mezzo ufficiale giudiziario a persona diversa dal destinatario dell’atto, a cui non aveva fatto seguito l’invio della prescritta lettera raccomandata. 3. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, perché il provvedimento impugnato è stato emesso all’esito di un procedimento celebrato in violazione del diritto di difesa. Va rimarcato come questa Corte con la sentenza S.U. Maritan ha affermato il principio che le comminatorie di nullità di ordine generale e quelle di carattere assoluto, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, concernenti l’intervento e l’assistenza dell’imputato ovvero l’assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza trovano applicazione anche nei procedimenti camerali partecipati di esecuzione e di sorveglianza Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 , a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen Il secondo motivo è assorbito. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.