Processo penale telematico: futuro o fantascienza?

Le prospettive di sviluppo a supporto dell’attività dei magistrati.

La digitalizzazione della giustizia. E’ uno di quegli argomenti a metà strada tra l’attualità e il futuro, semplice o anteriore. Il processo civile telematico, e tutto lo sciame delle questioni applicative – giuridiche e pratiche – che si è generato, ha tenuto banco per molto tempo sui quotidiani. Alla fine, pare sia andato a regime, non senza difficoltà, e senza essere riuscito nell’impresa di eliminare la carta dei fascicoli. Ogni tanto fa capolino anche il PPT, sigla con cui viene abbreviato il Processo Penale Telematico con meno insistenza, indice di minore urgenza applicativa, ma comunque con regolarità, la giustizia penale mostra il proprio desiderio di essere informatizzata al pari di quella civile. I conati di rifiuto del supporto cartaceo – implicitamente additato come vetusto responsabile di ogni lentezza – si fanno sentire con insistenza anche presso l’organo di autogoverno della magistratura. Si traducono in progetti, circolari, raccomandazioni applicative ed esplicative. Insomma, una babele di fonti talvolta dal contenuto immediatamente applicativo, talvolta futuristico, non prive di spunti autocritici gli strumenti informatizzati per la giustizia penale, oltre a non essere diffusi su tutto il territorio nazionale, spesso non sono conosciuti a dovere dai diretti interessati. Si raccomanda, quindi, una costante attività di proselitismo per renderli il più possibile operativi. Il CSM ha predisposto un Vademecum a questo scopo nella evidente speranza che gli applicativi”, ossia quei programmi finalizzati allo svolgimento di specifiche operazioni, siano effettivamente adoperati secondo le loro potenzialità. La giustizia penale, però, quando si è scontrata con il progresso tecnologico ha dimostrato di essere terreno di coltura per questioni problematiche tutt’altro che di facile soluzione. Si ricordi, tanto per fare un esempio, la ormai superata questione della validità delle notifiche a mezzo PEC, alimentata dal pasticcio normativo che l’ha preceduta, accompagnata e seguita. L'informatizzazione dell’attività del magistrato è uguale a maggiore efficienza. Questa è, in termini stringatissimi, l’equazione che si vuole provare a verificare. Sarà così? La risposta al quesito bisognerà trarla dalla quotidiana prassi applicativa, dopo l’effettivo completamento – se mai verrà questo momento – dello sviluppo dei sistemi informatici fino alla loro massima potenza operativa. Il PPT e il fascicolo penale elettronico. Siamo ormai avvezzi a sentir parlare di fascicolo processuale civile informatico gli avvocati civilisti, abili scannerizzatori” di documenti, lo formano e lo consultano nei propri studi legali. Un po’ meno noto è il suo quasi omologo in area penale. Il TIAP è l'acronimo di Trattamento Informatico Atti Processuali la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati DGSIA del Ministero della Giustizia ne ha programmato la diffusione su tutto il territorio nazionale secondo uno specifico calendario. La sua funzione è quella di dematerializzare” – che brutta parola! – il fascicolo penale, trasformandone i documenti che lo compongono in file consultabili accedendo ad uno specifico portale informatico. La dematerializzazione, ovviamente, è soltanto fittizia il fascicolo cartaceo continua ad esistere e si trova custodito, come sempre, nelle cancellerie e segreterie dei magistrati. Come nel processo civile, quindi, la dematerializzazione corrisponde soltanto ad una duplicazione di documenti. Guardiamo per un momento al TIAP con gli occhi dell’utente, cioè del difensore che deve consultarlo. A parte la grande comodità operativa che consente a più difensori di accedere contemporaneamente allo stesso fascicolo senza sgomitare per accaparrarselo cosa assai frequente nei processi con numerosi imputati , il buon funzionamento dipende essenzialmente da due fattori la completezza dell’indice del fascicolo di solito il primo dei file caricati sul sistema e la presenza di un numero sufficiente di postazioni d’accesso. Ottima l’idea della possibilità esportare i file su chiavetta USB, risparmiando sensibilmente sul costo dei diritti di cancelleria per ottenere le copie degli atti. Quali possono essere i profili critici? Intanto la individuazione di una procedura veloce per porre rimedio quando la mano” dell’addetto alla scannerizzazione abbia eventualmente dimenticato un documento o lo abbia caricato in modo da renderlo in tutto o in parte illeggibile. Poi – il dato è tratto dall’esperienza dello scrivente – andrebbe trovata la maniera per caricare anche i supporti multimediali ad esempio, filmati audiovideo per consultarli, pur se indicizzati, occorre sempre recarsi nella segreteria/cancelleria del magistrato, e chiedere le onerose copie su supporto DVD. Nel complesso, comunque, il TIAP è un buon ritrovato da promuovere a pieni voti. Dalla notizia di reato al dispositivo della sentenza il registro unico penale informatizzato. Da assidui frequentatori degli uffici di cancelleria, personalmente o per tramite di qualche zelante praticante avvocato, ci saremo sentiti dire decine di volte che l’informazione richiesta all’addetto – un rinvio d’udienza o il numero di ruolo di un fascicolo – non risulta o risulta se la buona sorte è con noi caricata” sul SICP. La sigla – confindenzialmente il siccippì” – sta per Sistema Informatizzato della Cognizione Penale ed è a Lui, il maiuscolo è d’obbligo, che l’utente rivolge mute preghiere, quasi si fosse al cospetto di un oracolo. Avvocà, si è bloccato il siccippì” oppure, peggio non c’è linea” sono risposte che costringono a rinviare quasi tutti gli adempimenti di cancelleria. Non parliamo poi della negazione della propria esistenza processuale la sua nomina non risulta nel siccippì”. Quod non est in SICP non est in mundo l’aggiornamento del noto brocardo è indispensabile, dato che con questo sistema – la cui diffusione si è completata presso gli organi giudicanti di primo grado nel dicembre 2015 – si governano praticamente tutte le informazioni di ogni fascicolo penale. Oggi il SICP è considerato il volano che dovrà alimentare il cammino evolutivo del processo penale telematico. Cambierà volto, quindi, e da semplice si fa per dire registro elettronico diverrà un gestionale” vero e proprio perché dovrà integrarsi con la Consolle” del magistrato penale. Quest’ultima, nelle intenzioni di chi l’ha concepita, dovrebbe essere una specie di scrivania virtuale con annessa agenda scadenze e adempimenti relativi ad ogni fascicolo caricato” sul SICP non sfuggiranno all’occhio del suo utente. Ci piace pensare che un bravo magistrato - e ve ne sono moltissimi – sappia gestire i propri fascicoli anche senza l’ausilio di questi ritrovati, fidando sull’aiuto del personale di cancelleria che lavora sodo proprio per evitare inconvenienti. E’ previsto il raccordo di questi sistemi con quelli che governano il Casellario Giudiziale, così da rendere automatica” l’iscrizione del precedente penale o del carico pendente non appena questo viene inserito nel programma. Sembrerebbe di capire che l’idea di fondo è quella di una gestione informatizzata che parte dalla notizia di reato e finisce con l’iscrizione dell’eventuale provvedimento definitivo nel casellario. Quali i vantaggi? Si dovrebbero evitare le annotazioni ripetitive da parte delle cancellerie ad ogni passaggio” del fascicolo, con risparmio di tempo e d’errori di trascrizione. Sul tempo risparmiato non obiettiamo nulla sulla capacità di un sistema informatico di scongiurare gli errori abbiamo qualche riserva si dimentica che l’annotazione primigenia è pur sempre di matrice umana, sicché, se è sbagliata, l’errore non solo non si eviterà, ma si replicherà tale e quale fino a quando qualcuno se ne accorgerà e provvederà alla sua correzione. Sulla trasmissione telematica della notizia di reato, poi, va fatto un discorso a parte. Il portale NDR notizie di reato non è raggiungibile dai privati, né dai difensori in una circolare del Ministero della Giustizia si esclude a chiare lettere che la trasmissione di denunce a mezzo posta elettronica non importa se ordinaria o certificata generi un obbligo di iscrizione nell’apposito registro. Informatizzazione a due velocità, quindi. A giustificare il diniego, oltre al doveroso rispetto delle formalità che la Cassazione ci rammenta con una decisione a Sezioni Unite del 2010, potrebbe esserci la necessità di accertare l’identità del presentatore”. Si potrebbe a questo proposito però obiettare che la posta elettronica certificata, largamente utilizzata anche per comunicazioni ufficiali, non dovrebbe far temere sulla certezza dell’identità del mittente. In casi come questi, purtroppo, occorre una norma specifica che abiliti” modalità di presentazione alternativa degli atti il problema è già stato affrontato, anche in giurisprudenza, con riferimento al deposito degli atti processuali da parte dei difensori , e non osiamo nemmeno immaginare quanto lungo e tormentato potrebbe essere un eventuale percorso evolutivo in questo senso. Il fascicolo cartaceo andrà in pensione? Non crediamo proprio. La carta, che ci piaccia o no, resterà sempre protagonista – anche simbolicamente – del servizio giustizia”. Potrà certamente ridursi l’altezza delle pile di fascicoli negli uffici, ma non c’è da sperare che questi possano magicamente sparire per essere dematerializzati” e immagazzinati nella memoria di un server. La digitalizzazione della giustizia – il PCT dovrebbe insegnarcelo – probabilmente andrebbe condotta con una diversa prospettiva, che non è quella di soppiantare il fascicolo cartaceo ma di snellirlo e renderlo più agevolmente consultabile o riproducibile. Immaginare, poi, che un magistrato guidato” da software gestionali sia più efficiente di un collega che affida la propria professionalità all’impiego di un buon metodo di lavoro può essere un errore di prospettiva, oltre – a nostro modo di vedere – a non rendere merito a chi con le carte” si impegna quotidianamente per rispettare le scadenze, riuscendovi perfettamente. E’ probabile a questo punto che l’informatica sia solo uno strumento, ma non una soluzione ai problemi del sovraccarico della giustizia. Uno strumento che, tra l'altro, non bisogna credere aprioristicamente infallibile.

Vademecum_applicativi_ministeriali_Giancarlo_DOMINIJANNI