Manca la notifica PEC, manca l'avvocato… la sentenza è (assolutamente) nulla

L’omessa notifica di fissazione del giudizio d’appello al difensore di fiducia tempestivamente nominato determina una nullità assoluta quando si procede

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 22909/17 depositata il 10 maggio. Il caso. La Corte d’appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, dichiarava l’imputato colpevole dei delitti di minaccia aggravata e lesioni personali aggravate in danno della vittima. L’imputato ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per omesso avviso di trattazione del procedimento in grado d’appello al difensore di fiducia. Nullità assoluta. La Cassazione, nell’affermare la fondatezza del ricorso, rileva che l’avviso di fissazione dell’udienza era stato inviato per mezzo PEC alla casella intestata all’avvocato attribuita ad altro omonimo professionista avente studio legale sito in altro indirizzo della medesima città. In ordine all’accaduto, gli Ermellini affermano che l’omissione dell’avviso di fissazione del giudizio d’appello, quando si procede alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che deve avvenire con la partecipazione necessaria del difensore, determina una nullità assoluta . La parole delle Sezioni Unite. Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite sancendo che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. . Pertanto, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché i reati son estinti per prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 – 10 maggio 2017, n. 22909 Presidente Carcano – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza del 30 ottobre 2014 della Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 19 novembre 2012 ha dichiarato M.G. responsabile dei delitti di minaccia aggravata art. 612, comma secondo, cod. pen. e lesioni personali aggravate art. 582, comma secondo, cod. pen. , fatti commessi in danno di omissis , e, esclusa la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione lo ha condannato alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Ricorre M.G. , a mezzo del difensore avv. P.G. , che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, lamentando la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera c , in relazione agli articoli 178, comma 1, lettera c , 179 e 601, comma 5, cod. proc. pen., per omesso avviso di trattazione del procedimento in grado d’appello al difensore nominato di fiducia, nonché la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b e lettera e , cod. proc. pen., in relazione agli articoli 125, comma 3, e 627 cod. proc. pen., 133, 163, 164 e 175 cod. pen., per la mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato con riguardo al primo assorbente motivo. Esaminando gli atti del procedimento, l’Avvocato P.G. risulta nominato difensore di fiducia con atto depositato il 4 dicembre 2013. Detto patrocinatore risulta compiutamente individuato in atti mediante il riferimento allo studio professionale sito in omissis , come pure risulta dall’Albo professionale. L’avviso di fissazione del procedimento in grado d’appello, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto con la citata sentenza di questa Corte, è stato inviato per mezzo della posta elettronica certificata alla casella intestata omissis che risulta attribuita ad altro omonimo professionista avente studio legale in altro indirizzo della città di Palermo. Di contro, come emerge dall’attestazione rilasciata dal competente Ordine professionale, il corretto indirizzo di posta elettronica certificata del patrocinatore risulta essere omissis . Come risulta dal verbale dell’udienza, nel corso della quale è stata rinnovata in parte l’istruttoria dibattimentale, il difensore di fiducia non è mai stato presente nel corso del giudizio ed è stato sempre sostituito da un difensore nominato dalla Corte d’appello ai sensi dell’articolo 97, comma 4, cod. proc. pen L’omissione dell’avviso di fissazione del giudizio d’appello, quando si procede alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che deve avvenire con la partecipazione necessaria del difensore, a norma dell’art. 599, comma 3, cod. proc. pen., determina una nullità assoluta. Va, in proposito, ricordato il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite Maritan, secondo il quale l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 . La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio poiché i reati sono estinti per prescrizione e il giudizio si è svolto in totale violazione del contraddittorio, tanto che non può dirsi accertata la responsabilità dell’imputato. Ciò premesso, per quanto concerne l’azione civile, il Collegio condivide l’orientamento di legittimità secondo il quale il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello Sez. 4, Sentenza n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.