È nulla la notifica a mezzo PEC eseguita all’avvocato sbagliato

L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta quando di esso è obbligatoria la presenza in giudizio.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 20854/17 depositata il 2 maggio. Il caso. È questo il caso del difensore dell’imputata che ricorre in Cassazione deducendo l’omessa notifica da parte della Corte d’appello dell’avviso di fissazione dell’udienza che sarebbe dovuta avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio di appello. La notifica a mezzo PEC non era stata correttamente effettuata, come da attestazione informatica di mancata consegna, perché tentata all’indirizzo sbagliato. Nullità della notifica. La Cassazione afferma che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza . Non rileva, in tal senso, che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto. La giurisprudenza qualifica la notifica irregolare come una nullità di ordine generale a regime intermedio, la quale, ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato . Non è questo il caso dell’imputato in questione, pertanto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello per la rinnovazione del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 gennaio – 2 maggio 2017, n. 20854 Presidente Di Nicola – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 25.3.2015 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 27.5.2013 del Tribunale di Benevento che l’aveva condannata, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 258/12 irrevocabile il 12.12.2012 del GUP di Benevento, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, oltre alle spese conversione della pena detentiva in pecuniaria da quantificarsi in Euro 30.000,00 oltre ad Euro 900,00 di multa, pena sospesa e revoca del decreto penale opposto n. 221/12 emesso il 13.3.2012, per il reato di cui all’art. 81 cpv L. 11.11.1983 e successive modificazioni, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi aveva omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per circa Euro 83.204,00, relative al periodo da giugno a luglio 2009, da settembre dicembre 2009 e da maggio a giugno 2010. 2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore dell’imputata lamenta la violazione dell’art. 601, comma 5, c.p.p., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c , c.p.p. per aver omesso la Corte d’Appello la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore, almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio di appello. Precisa che la notifica a mezzo pec non era stata correttamente effettuata, come da attestazione informatica di mancata consegna, perché tentata all’indirizzo andrea.delongis at pec.studiolegaledelongis.com in luogo che all’indirizzo avv.andrea.delongis at pec.it, e quindi irregolare doveva ritenersi la conseguente notifica a mezzo deposito in cancelleria. Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c , c.p.p., in relazione all’art. 601, comma 1, c.p.p., per mancata citazione a giudizio dell’imputato, giacché la citazione era stata effettuata con le forme previste dall’art. 157, comma 8, c.p.p., forma cui era possibile ricorrere solo in caso di impossibilità di effettuare la consegna nelle forme previste dall’art. 157 c.p.p. peraltro, mancava la cartolina di ritorno della raccomandata inviata dall’ufficiale giudiziario. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c , c.p.p. in relazione all’art. 601, comma 3, c.p.p. ovvero al mancato rispetto del termine a comparire di giorni 20 liberi previsto per la notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello dell’imputato. Fatte le opportune ricerche, non era certo se la comunicazione fosse stata consegnata a persona effettivamente legittimata a riceverla ad ogni modo, anche a voler considerare la notifica valida ed efficace, non era stato rispettato l’art. 601, comma 3, c.p.p. secondo cui il termine a comparire non poteva essere inferiore a 20 giorni. A prescindere dalla diatriba sulla natura ed essenza della nullità in discussione, non poteva non evidenziarsi che il difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. giammai avrebbe potuto avvedersi di siffatta violazione ed eccepirla nei termini di cui agli art. 180 e 181 c.p.p. come richiamati dall’art. 182 c.p.p. Qualsiasi nullità, anche relativa, poteva dirsi sanata solo laddove la parte ne fosse stata effettivamente a conoscenza diversamente opinando si sarebbe imputata alla parte una condotta sanante in difetto della piena consapevolezza della stessa. I vizi paventati non erano riconducibili a mere irregolarità formali, perché avevano di fatto privato la parte del contraddittorio relativo ad un intero grado di giudizio. La duplice omessa notifica, all’imputata ed al difensore, avevano in concreto inibito la partecipazione di questi al processo celebratosi innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, precludendo qualsiasi possibilità di ulteriore approfondimento del merito della vicenda. L’imputata avrebbe potuto chiedere di essere esaminata anche per chiarire le ragioni della sua mancata conoscenza della diffida, ai sensi degli art. 603, comma 1, c.p.p. e 585, comma 4, c.p.p. Sul punto, la Corte d’Appello si era limitata a riformulare le adduzioni esplicitate nella decisione di primo grado e si era affidata a mere congetture per affermare la piena conoscenza da parte della P. della diffida inviata dall’INPS, condizione di procedibilità dell’azione penale. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Agli atti risulta che la pec inviata al difensore di fiducia non era stata regolarmente recapitata per erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario e che la notifica all’imputato non si era perfezionata per mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 157 c.p.p. ed in ultimo per assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall’ufficiale giudiziario. Secondo le SU n. 24630/15, Rv 263598, L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta , riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c , della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo mass. uff. . Quanto all’imputato, è vero che la giurisprudenza qualifica la notifica irregolare come una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c , a regime intermedio, la quale, ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato si veda tra tutte, Cass. SU n. 119/05, Rv 229539 e più di recente Cass., Sez. 5, n. 52078/14, Rv 261349 , ma nella fattispecie tale prova non sussiste e quindi appaiono fondati sia il secondo che il terzo motivo di ricorso, perché giammai un difensore d’ufficio irregolarmente nominato avrebbe potuto disporre di siffatta eccezione dell’imputato. In definitiva il processo in appello non è stato correttamente introdotto e gli atti vanno restituiti al relativo Giudice per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Napoli per la rinnovazione del giudizio di appello.