La data inesatta nella PEC rende nullo il procedimento

L’inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento comunicata a mezzo PEC al difensore dell’imputato integra una nullità assoluta.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 11418/17 depositata il 9 marzo. Il caso. Il difensore dell’imputato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti ricorreva in Cassazione deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa citazione alla data di udienza fissata per il giudizio d’appello. L’errore consisteva nella data che gli era stata comunicata a mezzo PEC, diversa da quella in cui si è effettivamente celebrato il processo. L’inesattezza della data integra nullità assoluta del procedimento. Gli Ermellini affermano il principio secondo cui l’inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta . Il fatto che la causa venga trattata in un giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce all’imputato di intervenire ed esercitare il diritto di difesa. In tal senso, l’inesattezza della data equivale ad omessa citazione. Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 dicembre 2016 – 9 marzo 2017, n. 11418 Presidente Romis – Relatore Ranaldi Fatto e diritto 1. Il difensore di A.A. propone ricorso avverso la sentenza del 12.5.2015 della Corte di appello di Perugia che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Perugia nei confronti dell’imputato in relazione al delitto di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina. 2. Deduce quale unico motivo di ricorso la nullità della sentenza impugnata per omessa citazione al difensore d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. della data di udienza fissata per il giudizio di appello in particolare si duole della erroneità della data a lui comunicata a mezzo PEC, vale a dire il 15.5.2015, in luogo della data 12.5.2015 in cui si è effettivamente celebrato il processo. 3. Il motivo è fondato. Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio secondo cui l’inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429, comma 1 lett. f , 178, comma 1 lett. c e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione Sez. 5, n. 12641 del 21/12/2015 - dep. 2016, Galdino, Rv. 267020 . Nel caso di specie è avvenuto che al difensore dell’imputato è stata comunicata una data di udienza diversa, successiva a quella in cui si è celebrato il processo, con conseguente nullità assoluta del procedimento, stante la inesatta indicazione del giorno fissato per la comparizione delle parti davanti al Giudice. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze disponendo la Corte di appello di Perugia di una sola sezione . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Firenze per il giudizio di appello.